Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 19/11/2004 |
Numero: | 1990 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.U22 - Regolamento 19 novembre 2004, n. 1990.
Regolamento (CE) n. 1990/2004 della Commissione che stabilisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito all’adesione dell’Ungheria all’Unione europea.
(G.U.U.E. 20 novembre 2004, n. L 344).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del
(2) Il
(3) Sebbene l’Ungheria abbia adottato le misure necessarie per l’applicazione di detta distillazione, le capacità delle distillerie che trattano sottoprodotti, che devono essere create, rimangono insufficienti. Inoltre, per la campagna 2004/2005, si prevede un raccolto abbondante. Occorre pertanto permettere all’Ungheria di esonerare talune categorie di produttori dall’obbligo di distillare sottoprodotti della vinificazione.
(4) Per consentire l'applicazione della deroga concessa all’Ungheria per tutta la campagna vitivinicola, è opportuno che il regolamento si applichi a decorrere dal 1° agosto 2004.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 49, paragrafo 4, lettera a), del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2004.
[1] Articolo già modificato dall’art. 1 del