Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 16/08/2001 |
Numero: | 1660 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.H37 - Regolamento 16 agosto 2001, n. 1660.
Regolamento (CE) n. 1660/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.
(G.U.C.E. 17 agosto 2001, n. L 221).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 58 del
(2) L'articolo 63 del regolamento in esame prevede l'attuazione di un regime di aiuto per la distillazione dei vini in alcole per usi commestibili. Tale regime è stato introdotto per la prima volta per la campagna 2000/01. L'esperienza acquisita nel corso di questa prima campagna mette in luce l'opportunità di apportarvi alcune modifiche. In particolare è necessario avviare la distillazione più tardi nel corso dell'anno e ridurre la percentuale di produzione che permette al produttore di vino di partecipare a tale distillazione. Inoltre, dev'essere fissato un termine finale per la distillazione.
(3) Gli articoli da 86 a 102 del regolamento in esame prevedono le modalità di smaltimento degli alcoli detenuti dagli organismi di intervento. È necessario correggere taluni errori materiali, tra l'altro modificare l'importo dovuto per i campioni e, qualora vengano ottenuti prodotti derivati dalle operazioni di rettificazione, conferire al bioetanolo la stessa tolleranza ammessa per i nuovi usi industriali.
(4) Il comitato di gestione per i vini non ha formulato alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) al paragrafo 58 (2), il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) l'articolo 63 è modificato come segue:
a) il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
b) è aggiunto il seguente paragrafo 10:
(Omissis).
3) al paragrafo 86, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
4) all'articolo 91, il testo del paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5) all'articolo 95, paragrafo 2, il testo del secondo e del terzo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
6) l'articolo 98 è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
7) all'articolo 100, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2001.