§ 1.6.G74 - Regolamento 18 ottobre 2001, n. 2047.
Regolamento (CE) n. 2047/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/10/2001
Numero:2047


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G74 - Regolamento 18 ottobre 2001, n. 2047.

Regolamento (CE) n. 2047/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

(G.U.C.E. 19 ottobre 2001, n. L 276).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 33,

     considerando quanto segue:

     (1) Per consentire l'applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 al più elevato numero possibile di viticoltori, l'avvio della misura in questione è stato rinviato dal 1° settembre al 16 ottobre 2001. Per aumentare l'efficacia della stessa misura appare pertanto necessario consentire ai distillatori che necessitano in tempi rapidi dell'alcole prodotto e che lo desiderino, di cominciare al più presto le operazioni di distillazione mediante l'approvazione rapida dei contratti di distillazione, fino a una determinata percentuale. Tale modifica deve applicarsi a decorrere dalla data di avvio della misura di distillazione in oggetto.

     (2) L'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1660/2001, prevede le modalità delle vendite pubbliche per lo smaltimento dell'alcole di origine vinica in vista di una sua utilizzazione come bioetanolo nella Comunità. Sulla base dell'esperienza fin qui acquisita è opportuno modificare talune disposizioni, tra cui quelle relative al volume di alcole messo in vendita e alla data limite per il ritiro dell'alcole.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

     1) All'articolo 63 è aggiunto il seguente paragrafo:

     (Omissis).

     2) L'articolo 93 è modificato come segue:

     a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     c) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2001.