Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.1 disciplina generale |
Data: | 08/04/2008 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 [...] |
Art. 2. 1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 79.1.106 - D.L. 8 aprile 2008, n. 61. [1]
Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.
(G.U. 9 aprile 2008, n. 84)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire la continuazione delle attività e degli interventi di protezione civile e di determinare la misura dell'abbattimento fiscale per i contribuenti colpiti dal terremoto in Marche ed Umbria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
1. L'autorizzazione di spesa di cui al
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della
Anni di riferimento |
2008 |
2009 |
2010 |
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Ministero della giustizia |
3.616.000 |
29.959.000 |
20.429.000 |
Ministero della pubblica istruzione |
10.900.000 |
0 |
0 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
1.116.000 |
10.190.000 |
13.287.000 |
Ministero dei trasporti |
486.000 |
4.768.000 |
4.107.000 |
Ministero dell'università e della ricerca |
1.702.000 |
6.813.000 |
1.687.000 |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della