Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.11 trasporto di cose |
Data: | 27/09/2007 |
Numero: | 227 |
Sommario |
Art. 1. Ambito d'applicazione e definizioni |
Art. 2. Ripartizione percentuale del fondo |
Art. 3. Finanziamenti |
Art. 4. Procedura di richiesta dei benefici - Istanze |
Art. 5. Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi |
Art. 6. Oneri a carico dello Stato |
§ 93.11.130 - D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227.
Regolamento recante le modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.
(G.U. 11 dicembre 2007, n. 287)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 108, della
Visto l'articolo 1, comma 916, della
Visto l'articolo 1, comma 920, della
Visto l'articolo 1, comma 1223, della
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, che dà attuazione al citato articolo 1, comma 1223, della
Visto l'articolo 6, comma 8, del
Visto l'articolo 12 del
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 87;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed, in particolare il
Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, terzo paragrafo del Trattato istitutivo della Comunità europea, in data 4 giugno 2007;
Considerata l'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalità e la strutturazione delle imprese di autotrasporto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Ambito d'applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, di cui all'articolo 1, comma 108, della
2. Il 40 per cento della somma di cui al comma 1, pari a 15,2 milioni di euro, è destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali di trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 916, della
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per impresa di autotrasporto: l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
b) per catene logistiche: l'insieme della capacità di integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;
c) per miglioramento ambientale: la realizzazione di standards più elevati di quelli prescritti dalla disciplina vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obbiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;
d) per strutture logistiche intermodali di I livello: gli interporti di Bologna, Livorno, Marcianise Nola, Orbassano, Padova, Parma, Rivalta Scrivia e Verona.
Capo II
Modalità di ripartizione e di erogazione del fondo
Art. 2. Ripartizione percentuale del fondo
1. La somma di 15,2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 2, è destinata all'acquisizione ed all'approntamento di sistemi di analisi automatizzati dei contenuti delle Unità di trasporto intermodali (UTI), da utilizzare nelle strutture interportuali individuate all'articolo 1, comma 3, lettera d).
2. Le restanti risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 22,8 milioni di euro, sono destinate alla erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attività di autotrasporto, per le iniziative di seguito indicate:
a) investimenti in impianti tecnologici, informatici e telematici, con particolare riguardo alla tracciabilità dei percorsi ed all'organizzazione aziendale;
b) investimenti in aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a favorire la sosta dei veicoli pesanti e la custodia delle merci, nonchè le pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza ed ambientalmente favorevoli;
c) interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena logistica;
d) investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale;
e) interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci;
f) iniziative per la formazione del personale.
3. Alle iniziative di cui al comma 2 sono destinati, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed entro i limiti massimi di intensità fissati dalla normativa europea per le singole tipologie di intervento, contributi nelle misure percentuali di seguito indicate, rispetto all'importo globale disponibile, di 22,8 milioni di euro:
40 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c);
30 per cento per gli interventi di cui alla lettera d);
20 per cento per gli interventi di cui alla lettera e);
10 per cento per le iniziative di cui alla lettera f).
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nonchè, per ciascuna iniziativa indicata al comma 2, le specifiche tipologie degli interventi finanziabili. Limitatamente agli interventi relativi ad infrastrutture materiali, è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture. Con lo stesso decreto, in funzione delle disponibilità finanziarie e delle istanze presentate dai soggetti interessati, possono essere rimodulate le percentuali di cui al comma 3.
Art. 3. Finanziamenti
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, sono concesse mediante contributi.
2. Le stesse risorse finanziarie sono concesse anche mediante credito di imposta, da utilizzare in compen-sazione ai sensi dell'articolo 17 del
Art. 4. Procedura di richiesta dei benefici - Istanze
1. Con il decreto di cui all'articolo 2, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai benefici di cui al medesimo articolo, nonchè i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
e) dichiarazione di cui al comma 1223 dell'articolo 1 della
f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.
Art. 5. Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
1. Con il decreto di cui all'articolo 2, è istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione alla stessa Amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 4.
2. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui la Commissione istituita ai sensi del comma 1 dovrà attenersi nella valutazione delle istanze, fra i quali il volume dei trasporti effettuati in ambito comunitario, il numero dei dipendenti occupati e quello dei veicoli in disponibilità dell'impresa.
Art. 6. Oneri a carico dello Stato
1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.