§ 6.1.7 - L.R. 15 maggio 1980, n. 54.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:15/05/1980
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Oggetto delle Tasse
Art. 2.  Obbligo del pagamento.
Art. 3.  Modalità di pagamento.
Art. 4.  Riscossione coattiva.
Art. 5.  Mancato o ritardato pagamento delle tasse.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Accertamento e definizione delle violazioni.
Art. 8.  Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie.
Art. 9.  Ricorsi amministrativi.
Art. 10.  Delega.
Art. 11.  Decadenza e rimborsi.
Art. 12.  Norme abrogative.
Art. 13.  Rinvio alle norme legislative dello Stato.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 6.1.7 - L.R. 15 maggio 1980, n. 54. [1]

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. [2]

(B.U. 23 maggio 1980, n. 29)

 

Art. 1. Oggetto delle Tasse [3].

     I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla Regione Toscana con la legge 30 dicembre 1971 n. 2 nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

 

     Art. 2. Obbligo del pagamento.

     La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

     La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

     La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

     Nei casi espressamente indicati nella tariffa

gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono

soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per

ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è

stato emesso.

     Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 3. Modalità di pagamento.

     Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

 

     Art. 4. Riscossione coattiva. [4]

 

     Art. 5. Mancato o ritardato pagamento delle tasse.

     Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

 

     Art. 6. Sanzioni. [5]

     1. [Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto e senza aver assolto la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila, oltre al pagamento della tassa dovuta] [6].

     2. [Nell'ipotesi di cui al comma 1 è ammessa la definizione agevolata e la corrispondente riduzione delle sanzioni previste negli articoli 16 comma 3 e 17 comma 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, mediante il pagamento di 1/4 della sanzione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento] [7].

     3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103,30 ad euro 516,46 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo salvo regresso [8].

     4. [Chi non provvede al versamento della tassa alla prescritta scadenza è soggetto, oltre al pagamento dell'importo della stessa, alla sanzione pari al 30% della tassa non versata o tardivamente versata] [9].

     5. [10].

     6. [11].

 

     Art. 7. Accertamento e definizione delle violazioni.

     1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

     2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli Uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza (di cui all'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2).

     3. [Per quanto non previsto dal precedente comma si osserva in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4] [12].

 

     Art. 8. Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie. [13]

     [Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.]

 

     Art. 9. Ricorsi amministrativi. [14]

     [1. Nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento e di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione [15].

     2. Il ricorso amministrativo è proposto al Dirigente regionale che ha emanato il provvedimento.]

 

          Art. 10. Delega. [16]

 

     Art. 11. Decadenza e rimborsi. [17]

     [1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge deve essere eseguito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, a pena di decadenza.

     2. Il contribuente può chiedere al dirigente competente la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di 3 anni decorrenti dal giorno del pagamento.

     3. Non si procede alla restituzione di somme per tributi di importo pari o inferiore alle lire 5.000, ovvero a 2,58 Euro.]

 

     Art. 12. Norme abrogative.

     Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 27 marzo 1973, n. 17, n. 54 del 25 settembre 1979 [18], concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

 

     Art. 13. Rinvio alle norme legislative dello Stato.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     La presente legge regionale ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1981, ad esclusione delle licenze, concessioni ed abilitazioni di cui ai numeri d'ordine 15, 16, 17 e 18 dell'annessa TARIFFA [19], la cui efficacia decorre dal giorno della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] L'art. 3 della L.R. 6 aprile 1995, n. 40 dispone che le disposizioni della presente legge non compatibili con le norme della citata L.R. 40/1995, sono abrogate.

[3] Articolo così sostituito con L.R. 13 giugno 1983, n. 44, art. 5.

[4] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 9 marzo 2002, n. 9.

[5] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 1 luglio 1999, n. 37.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[7] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[9] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[10] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 9 marzo 2002, n. 9.

[11] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 9 marzo 2002, n. 9.

[12] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[13] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 1 luglio 1999, n. 37 e abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[15] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

[16] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 1 luglio 1999, n. 37.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 1 luglio 1999, n. 37 e abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[18] Trattasi della L.R. 18 gennaio 1980, n. 5.

[19] La Tariffa annessa alla presente legge è stata da ultimo modificata con LL.RR. 25 febbraio 1991, n. 8 (B.U. 6 marzo 1991, n. 14), 11 maggio 1991, n. 16 (B.U. 21 maggio 1991, n. 29) e 19 luglio 1991, n. 35 (B.U. 26 luglio 1991, n. 44).