§ 6.1.297 - L.R. 5 agosto 2010, n. 46.
Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell’articolo 77 ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:05/08/2010
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2.  Definizione dell’obiettivo aggregato
Art. 3.  Rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti
Art. 4.  Interventi regionali compensativi
Art. 5.  Incentivi e sanzioni
Art. 6.  Monitoraggio
Art. 7.  Modifiche all’articolo 8 bis della l.r. 31/2005
Art. 8.  Disposizioni di prima applicazione
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 6.1.297 - L.R. 5 agosto 2010, n. 46. [1]

Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell’articolo 77 ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).

(B.U. 9 agosto 2010, n. 36)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto;

 

Visto l’articolo 77 ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), ed in particolare l’articolo 17, comma 1, lettera c);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

 

Considerato quanto segue:

1. Risulta necessario procedere a disciplinare il patto di stabilità territoriale, come previsto dall’articolo 77 ter, comma 11, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, allo scopo di spostare il parametro di valutazione formale dagli obiettivi dei singoli enti al risultato complessivo territoriale derivante dall’aggregazione di essi, in modo da ottimizzare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale;

2. I risultati dei singoli enti ad oggi sono stati mediamente migliori rispetto a quelli assegnati, portando ad ottenere un margine positivo ed assicurando che la capacità di spesa delle amministrazioni produce effetti positivi sull’intero sistema dell’economia toscana;

3. Ai fini di una maggiore tenuta del patto di stabilità territoriale, occorre prevedere una premialità aggiuntiva per gli enti che abbiano accettato nell’esercizio precedente un obiettivo migliorativo ed a tale scopo occorre modificare l’articolo 8 bis della l.r. 31/2005;

 

Approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il patto di stabilità degli enti locali ai sensi dell’articolo 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità ai sensi della normativa vigente.

3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente legge a decorrere dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 141 del d.lgs. 267/2000.

 

     Art. 2. Definizione dell’obiettivo aggregato

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 77 ter, comma 11, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, ed all’articolo 7 quater, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, provvede ad adattare per gli enti locali le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

2. Il patto territoriale definisce l’obiettivo aggregato dei comuni e l’obiettivo aggregato delle province, quale risultante dalla somma degli obiettivi dei singoli enti comunicati alla Regione dal Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Gli obiettivi aggregati sono approvati annualmente con deliberazione della Giunta regionale e sono comunicati dalla Regione al Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in applicazione dell’articolo 77 ter, comma 11, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008.

 

     Art. 3. Rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ridefinisce gli obiettivi dei singoli enti locali.

2. Al fine di garantire contestualmente il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi dei singoli enti, espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell’articolo 77 bis, comma 5, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, possono essere modificati in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati. A tale fine gli enti trasmettono le richieste di modifica tramite procedura informatica secondo le modalità definite con deliberazione dalla Giunta regionale.

3. Le richieste di cui al comma 2, sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) non sono autorizzate le richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente;

b) saranno considerate in via prioritaria le richieste di peggioramento del saldo obiettivo relative a:

- interventi in attuazione di piani e programmi regionali;

- smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;

- interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l’esclusione ai sensi della normativa statale vigente.

4. La Giunta regionale, preliminarmente all’adozione della deliberazione di cui al comma 1 e nelle ipotesi in cui si evidenzi la sussistenza di condizioni tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi aggregati, anche a seguito di assegnazione di nuove funzioni o riattribuzione di funzioni per effetto di estinzione di enti, promuove un’intesa in sede di concertazione istituzionale con gli enti locali, finalizzata alla rimodulazione dei singoli obiettivi, tenuto conto dei criteri stabiliti al comma 3.

5. La Regione provvede a comunicare gli obiettivi rideterminati al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro sette giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1.

6. Le province ed i comuni adeguano la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati.

 

     Art. 4. Interventi regionali compensativi

1. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione può effettuare interventi compensativi in relazione al singolo esercizio tramite cessione di quote del proprio obiettivo programmatico, procedendo contestualmente alla rideterminazione dello stesso.

 

     Art. 5. Incentivi e sanzioni

1. Agli enti locali il cui obiettivo è modificato in senso migliorativo ai sensi dell’articolo 3, è riconosciuta, a valere sugli obiettivi del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi, una modifica peggiorativa dell’obiettivo stesso, commisurata alla quota di patto ceduta, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale.

2. La Regione può riconoscere in favore degli enti locali di cui al comma 1, un maggiore punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici.

3. La Regione può altresì individuare ulteriori strumenti di incentivazione.

4. Agli enti il cui obiettivo è modificato in senso peggiorativo, ai sensi dell’articolo 3, la Regione richiede, per gli anni successivi, una modifica migliorativa, fermo restando per ciascun anno l’obiettivo complessivo a livello regionale.

5. Restano ferme le sanzioni e le premialità previste dalla normativa statale.

 

     Art. 6. Monitoraggio

1. Fermi restando gli adempimenti relativi al monitoraggio previsti dalla normativa statale, la Giunta regionale può definire termini, modalità e contenuti per l’invio di ulteriori comunicazioni.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

(Norme generali in materia di tributi regionali)

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 8 bis della l.r. 31/2005

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 bis della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:

“1 bis. La quota di cui al comma 1, è elevata al 60 per cento nel caso in cui il comune abbia accettato nell’esercizio precedente un obiettivo migliorativo ai fini del patto di stabilità territoriale, a valere sulle entrate derivanti dall’azione di accertamento nell’anno successivo.”.

 

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 8. Disposizioni di prima applicazione

1. Per l’anno 2010, in sede di prima applicazione, gli enti locali possono trasmettere le richieste di modifica di cui all’articolo 3, comma 2, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.