§ 6.1.191 - L.R. 26 gennaio 2001, n. 3.
Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001 - 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:26/01/2001
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Interventi di adeguamento delle strutture sanitarie).
Art. 2.  (Interventi nelle infrastrutture di trasporto ed in materia di parcheggi).
Art. 3.  (Contributi agli operatori dell'agricoltura biologica).
Art. 4.  (Finanziamento dei piani di intervento infrastrutturali in materia di protezione civile).
Art. 5.  (Finanziamento degli accordi di programma per la messa in sicurezza idraulica).
Art. 6.  (Interventi per la diga di Bilancino).
Art. 7.  (Interventi per l'adeguamento degli immobili dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT).
Art. 8.  (Interventi di bonifica della Piana di Guasticce e per l'Interporto Leonardo da Vinci).
Art. 9.  (Interventi per la cartografia regionale).
Art. 10.  (Incentivi per la gestione associata di funzioni in materia di invalidità civile).
Art. 11.  (Benefici per il personale delle Aziende Regionali per il diritto allo studio universitario).
Art. 12.  (Ristrutturazione del debito).
Art. 13.  (Interventi finanziari per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione).
Art. 13 bis.  Anticipazioni straordinarie di cassa per il pagamento di spese sanitarie di natura corrente.
Art. 14.  (Interventi in materia di personale).
Art. 15.  (Estinzione dei crediti di modesto ammontare).
Art. 16.      1. Il prospetto allegato fornisce dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale [...]


§ 6.1.191 - L.R. 26 gennaio 2001, n. 3. [1]

Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001 - 2003.

(B.U. 2 febbraio 2001, n. 4).

 

Art. 1. (Interventi di adeguamento delle strutture sanitarie).

     1. Per gli interventi di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi [92.962.241,83 euro].

     2. Al bilancio pluriennale 2001-2003 fa carico la spesa di lire 180 miliardi [92.962.241,83 euro] totalmente riferita all'anno 2001.

     3. Agli oneri di spesa si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 18381 del bilancio di previsione per l'anno 2001.

     4. E' abrogato l'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000-2002).

 

     Art. 2. (Interventi nelle infrastrutture di trasporto ed in materia di parcheggi).

     1. Per il finanziamento degli interventi nelle infrastrutture di trasporto è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi 900 milioni [2.530.638,80 euro] per l'anno 2001.

     2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è disposta per gli interventi previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1974, n. 4 (Interventi straordinari sui porti di competenza della Regione), dalla legge regionale 22 maggio 1982, n. 37 (Delega al Comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno (Canale dei Navicelli)], dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 58 (Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale), dal regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (Testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici), dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici), dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nonché per la completa esecuzione dei procedimenti di spesa di cui alla legge regionale 24 marzo 1987, n. 19 (Concorso della Regione Toscana per l'attuazione di un programma triennale di opere di viabilità ANAS d'interesse regionale) ed alla legge regionale 22 dicembre 1994, n. 108 (Intervento finanziario per la realizzazione del prolungamento della strada provinciale della Fila in provincia di Pisa), abrogate con la legge regionale 29 febbraio 2000, n. 19 (Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni normative).

     3. Per il pagamento delle annualità relative agli interventi in materia di parcheggi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1959, n. 393) è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi [4.648.112,09 euro] per l'anno 2001.

     4. Agli oneri di spesa di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 28800 ed al capitolo 28801 del bilancio di previsione.

 

     Art. 3. (Contributi agli operatori dell'agricoltura biologica).

     1. Per l'erogazione dei contributi agli operatori dell'agricoltura biologica per il controllo e la certificazione del processo produttivo, previsti all'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), è autorizzata la spesa di lire 220 milioni [113.620,51 euro] sul bilancio 2001.

     2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 20560 del bilancio di previsione per l'anno 2001.

 

     Art. 4. (Finanziamento dei piani di intervento infrastrutturali in materia di protezione civile).

     1. La Giunta regionale, per il finanziamento dei piani di intervento infrastrutturali in materia di protezione civile di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 672 del 15 giugno 1999, è autorizzata a contrarre un mutuo di lire 11 miliardi 40 milioni [5.701.684,16 euro] per l'anno 2001 ed un mutuo di lire 5 miliardi [2.582.684,16 euro] per l'anno 2002.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2001-2003 per lire 11 miliardi 40 milioni [5.701.684,16 euro] per l'anno 2001 e per lire 5 miliardi [2.582.284,49 euro] per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 28373 per la parte spesa (Programmi ed interventi settoriali - settore 15 - cod. 2.2) ed al capitolo 41110 per la parte entrata (Titolo V - voce 41).

     3. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2000.

 

     Art. 5. (Finanziamento degli accordi di programma per la messa in sicurezza idraulica).

     1. Per il finanziamento degli accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 luglio 1994, n. 50 (Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici toscani), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2 miliardi [1.032.913,79 euro].

     2. Ai fini di cui al comma 1 è imputata al bilancio pluriennale 2001- 2003 la spesa di lire 15 miliardi 949 milioni [8.236.971,08 euro], ripartita quanto a lire 14 miliardi 449 milioni [7.462.285,73 euro] a carico dell'anno 2001 (capitolo 28120), di cui lire 13 miliardi 949 milioni [7.204.057,28 euro] provenienti da precedente autorizzazione, disposta all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1999-2001), e per lire 1 miliardo 500 milioni [774.685,34 euro] a carico dell'anno 2002.

 

     Art. 6. (Interventi per la diga di Bilancino).

     1. Per gli interventi relativi alla diga di Bilancino, di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino - Gestione commissariale), è autorizzata la spesa di lire 800 milioni [413.165,51 euro] per l'anno 2001.

     2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 28090 del bilancio di previsione.

 

     Art. 7. (Interventi per l'adeguamento degli immobili dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT).

     1. E' autorizzato, per il triennio 2001-2003, un contributo all'ARPAT di lire 2 miliardi [1.032.913,79 euro], finalizzato ad interventi straordinari di completamento, adeguamento e messa in sicurezza degli immobili e degli impianti dell'Agenzia.

     2. Gli oneri di spesa di cui al comma 1 trovano copertura sul bilancio pluriennale 2001-2003, rispettivamente ripartiti in lire 1 miliardo [516.456,89 euro] a carico del capitolo 02410 dell'anno 2001, e lire 1 miliardo [516.456,89 euro] a carico del bilancio dell'anno 2002.

     3. Il contributo di cui al presente articolo, è erogato, con riferimento all'esercizio di competenza, con decreto dirigenziale, contestualmente alla comunicazione, da parte dell'Agenzia, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori e delle forniture, e fino alla concorrenza dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

     4. L'ARPAT è tenuta a dare atto dell'utilizzazione del contributo previsto dal presente articolo in sede di presentazione dei conti consuntivi.

 

     Art. 8. (Interventi di bonifica della Piana di Guasticce e per l'Interporto Leonardo da Vinci). [2]

 

     Art. 9. (Interventi per la cartografia regionale).

     1. Per la formazione della cartografia regionale ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale) è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi [1.032.913,79 euro].

     2. Al bilancio pluriennale 2001-2003 fa carico la spesa complessiva di lire 2 miliardi [1.032.913,79 euro] ripartita in lire 1 miliardo [516.456,89 euro] per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (capitolo 01040).

 

     Art. 10. (Incentivi per la gestione associata di funzioni in materia di invalidità civile).

     1. Per il finanziamento dei contributi incentivanti la gestione associata (art. 3, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") delle attività conseguenti il trasferimento delle funzioni autorizzative in materia di invalidità civile, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo (euro 516.456,89) per ciascuno degli anni 2001 e 2002, periodo per il quale si realizzerà la fase transitoria del trasferimento delle funzioni.

     2. Il contributo potrà essere erogato a favore dei comuni capofila per gli ambiti territoriali, individuati con atto amministrativo (art. 7 legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-sanitari integrati") nei quali siano stati assunti atti per la gestione associata delle funzioni per l'intero ambito.

     3. Il finanziamento di cui al comma 1 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2001-2003 per lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80) ripartiti in lire 1 miliardo (euro 516.456,89) a carico dell'anno 2001 (capitolo 17005) e in lire 1 miliardo (euro 516.456,89) a carico dell'anno 2002.

 

     Art. 11. (Benefici per il personale delle Aziende Regionali per il diritto allo studio universitario). [3]

 

     Art. 12. (Ristrutturazione del debito).

     1. La Giunta regionale è autorizzata negli esercizi 2001 e 2002 ad estinguere anticipatamente i mutui in ammortamento e a contrarre, nei medesimi esercizi 2001 e 2002, mutui, prestiti obbligazionari o titolari similari, anche a tasso variabile, fino ad un importo massimo di lire 1.600 miliardi [826.331.038,55 euro], comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere e degli oneri contrattualmente previsti per la loro risoluzione anticipata [4].

     2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore a trenta anni, saranno contratti ad un tasso iniziale non superiore al 7,5 per cento effettivo annuo. La rata massima di ammortamento dei mutui o prestiti indicati al comma precedente è determinata in lire 150 miliardi [77.468.534,86 euro].

     3. In caso di maggiorazione delle rate in corso di ammortamento, derivante dalla variabilità dei tassi, saranno apportate le necessarie variazioni ai bilanci pluriennali con successive leggi di bilancio.

     4. La copertura finanziaria delle singole rate di ammortamento dei nuovi mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, è assicurata mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti in bilancio per far fronte agli oneri conseguenti ai mutui oggetto di estinzione anticipata.

     5. In considerazione delle condizioni di mercato, la Giunta regionale può, in alternativa totale o parziale a quanto previsto dai precedenti commi, provvedere a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze, attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari, ovvero ricontrattando i tempi e le modalità di rimborso dei mutui con le banche che li hanno concessi.

     6. La Giunta regionale può altresì utilizzare gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari in relazione ai nuovi mutui e alle altre forme di indebitamento effettuati nel corso degli anni 2001 e 2002 ai sensi della presente legge.

 

     Art. 13. (Interventi finanziari per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in via di anticipazione, le risorse di competenza della Regione comprese negli accantonamenti di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)] per il ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario, in attesa della loro effettiva erogazione da parte dello Stato, nel limite complessivo di lire 900 miliardi [464.811.209,18 euro].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire negli esercizi 2001 e 2002 le risorse necessarie mediante la cessione ad intermediari finanziari dei crediti di competenza della Regione, entro i limiti indicati al comma 1, ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile.

     3. Per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale può procedere, in alternativa a quanto previsto dal comma 2, a cedere, negli esercizi 2001 e 2002, i crediti di competenza della Regione, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti).

     4. Il rimborso delle somme finanziate avviene in concomitanza con l'erogazione da parte dello Stato delle medesime ed i relativi oneri sono posti a carico delle singole aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere.

 

     Art. 13 bis. Anticipazioni straordinarie di cassa per il pagamento di spese sanitarie di natura corrente. [5]

     1. Sino alla emanazione dei provvedimenti statali necessari alla completa attuazione del sistema di erogazione alle regioni delle risorse finanziarie destinate al pagamento della spesa sanitaria, previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2001, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133), le Aziende Sanitarie si assicurano ordinato flussi di cassa tramite anticipazioni straordinarie. Le anticipazioni straordinarie sono attivate ad avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dalle anticipazioni ordinarie di cui all’articolo 119, comma 5, della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale), nonché quelle accreditate sulla base dei provvedimenti statali emanati ai sensi del decreto ministeriale 21 febbraio 2001.

     2. Le anticipazioni straordinarie sono contratte dalle Aziende Sanitarie con il rispettivo cassiere esclusivamente per far fronte a spese di natura corrente, nella misura massima del 15 0ella quota annua assegnata dalla Regione a ciascuna Azienda ai sensi dell’articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l’organizzazione del Servizio Sanitario regionale).

     3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le condizioni e le modalità di utilizzo delle anticipazioni straordinarie.

     4. Gli oneri conseguenti l’attivazione delle anticipazioni di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio delle Aziende Sanitarie

 

     Art. 14. (Interventi in materia di personale).

     1. Nel biennio 2001-2002, ai fini dell'applicazione delle leggi regionali attuative della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonché della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è annualmente autorizzato l'utilizzo fino al 5,5 per cento degli stanziamenti del capitolo 00220 per sostenere i maggiori oneri diretti dei trattamenti economici accessori del personale dipendente, sia ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito denominato CCNL), sia ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del vigente CCNL, Area della Dirigenza, in conseguenza della riorganizzazione delle strutture operative cui sia correlato l'aumento delle prestazioni del personale in servizio e l'assenza di incrementi stabiliti dalle dotazioni organiche.

     2. In conformità alle previsioni dei CCNL del personale regionale, sono confermati per l'anno 2001 gli importi relativi all'anno 2000, determinati dall'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2000, delle integrazioni annue di lire 1 miliardo 222 milioni [631.110,33 euro], per il personale appartenente alla categoria D, e di lire 913 milioni [471.525,14 euro], per il personale con qualifica dirigenziale, destinati agli istituti incentivanti la produttività , i risultati e le politiche di sviluppo delle risorse umane.

     3. Gli oneri di spesa conseguenti all'applicazione del comma 2 trovano copertura finanziaria al capitolo 00225, per il personale appartenente alla categoria D, e al capitolo 00461, per il personale con qualifica dirigenziale, del bilancio di previsione per l'anno 2001.

 

     Art. 15. (Estinzione dei crediti di modesto ammontare).

     1. I crediti per i tributi regionali di importo non superiore a lire 32 mila [16,52 euro] esistenti alla data del 31 dicembre 2000, sono estinti unitamente alle sanzioni amministrative e agli interessi e non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla loro riscossione.

     2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2000 non si procede al rimborso delle somme di importo non superiore a lire 32 mila [16,52 euro].

 

     Art. 16.

     1. Il prospetto allegato fornisce dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 2001/2003.

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Allegato

(Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 2001, n. 17.

[3] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[4] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 2001, n. 42.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25.