§ 5.4.109 - L.R. 18 aprile 2001, n. 17.
Interventi per la sistemazione idraulica e idrogeologica della piana di Guasticce e per favorire lo sviluppo dell'Interporto Amerigo Vespucci.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:18/04/2001
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Modalità).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).


§ 5.4.109 - L.R. 18 aprile 2001, n. 17. [1]

Interventi per la sistemazione idraulica e idrogeologica della piana di Guasticce e per favorire lo sviluppo dell'Interporto Amerigo Vespucci.

(B.U. 27 aprile 2001, n. 13).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     La Regione Toscana, al fine di favorire lo sviluppo dell'Interporto Amerigo Vespucci nel Comune di Collesalvetti, interviene per la realizzazione delle opere di risanamento idraulico e idrogeologico della piana di Guasticce, funzionali alla messa in sicurezza dell'Interporto e delle aree limitrofe.

 

     Art. 2. (Modalità).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 viene riconosciuto all'"Interporto Amerigo Vespucci SpA", per le opere realizzate dalla società stessa a proprio carico, un contributo pari al 100% delle spese sostenute e documentate per un massimo di 5 miliardi.

     2. Con atto della Giunta regionale vengono definite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, nonché i criteri di rendicontazione di utilizzo del medesimo.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri di spesa previsti all'art. 2 si provvede per l'anno 2001 mediante la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa di uguale importo:

     (Omissis).

     2. Gli oneri previsti per l'esercizio 2002 quantificati in Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,69) trovano copertura nel bilancio pluriennale alla voce 3.19. Alla determinazione definitiva della spesa si provvederà con legge di bilancio.

     3. E' abrogato l'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003).

 

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.