§ 6.1.174 - L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.
Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000 - 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:21/01/2000
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della L.R. 26.01.99 n. 3 per il finanziamento di interventi nelle infrastrutture di trasporto è aumentata di L. 7.250.000.000
Art. 3. 
Art. 4.      1. I crediti di importo non superiore a L. 32.000, pari a 16,52 Euro, per tributi regionali esistenti alla data del 31/12/1999, sono estinti unitamente alle sanzioni amministrative e agli [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. Nel triennio 2000-2002, ai fini dell'applicazione delle leggi regionali attuative delle L. 59/97 e successive modificazioni nonché della L. 127/97, è annualmente autorizzato l'utilizzo fino [...]
Art. 7.      1. E' autorizzata la spesa per l'anno 2000 di L. 500.000.000 per l'erogazione di un contributo ai Consorzi di bonifica titolari delle funzioni loro attribuite ai sensi degli artt. 47 e 51 della [...]
Art. 8.      1. E' autorizzata la spesa nel bilancio 2000 di L. 200.000.000 per l'erogazione di contributi agli operatori dell'agricoltura biologica, per controllo e certificazione del processo produttivo, [...]
Art. 9. 
Art. 10.      1. E' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 1.500.000.000 per interventi a favore di insediamenti produttivi localizzati in zone non ammesse ai benefici dei programmi comunitari di cui [...]
Art. 11. 
Art. 12.      1. E' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 300.000.000 per lo sviluppo del sistema informativo sull'artigianato di cui all'art. 5 della L.R. 30.12.93 n. 109
Art. 13.      1. Per il cofinanziamento, in concorso con lo Stato e con altri eventuali soggetti, dei programmi di cui all'art. 12 della legge 25.02.92 n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" è [...]
Art. 14.      1. Per le finalità di cui all'art. 16 della L.R. 12.4.1994 n. 29 è rifinanziato il Fondo per la promozione del centro innovazione formale di cui all'art. 18 lett. b) della L.R. 12.4.1994 n. 29
Art. 15.      1. E' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 800.000.000 per le finalità e gli interventi di cui alla L.R. 8.3.1993 n. 12 "Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga [...]
Art. 16.      1. E' ulteriormente prorogata per l'anno 2000 la L.R. 07.02.96 n. 11 "Interventi straordinari in favore delle imprese toscane per l'anno 1996", già prorogata e modificata con leggi regionali n. [...]
Art. 17.      1. Il prospetto allegato fornisce dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale [...]


§ 6.1.174 - L.R. 21 gennaio 2000, n. 3. [1]

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000 - 2002.

(B.U. 26 gennaio 2000, n. 3).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della L.R. 26.01.99 n. 3 per il finanziamento di interventi nelle infrastrutture di trasporto è aumentata di L. 7.250.000.000.

     2. Al bilancio pluriennale 2000/2002 fa carico la spesa complessiva di L. 15.200.000.000 totalmente a carico dell'anno 2000 (cap. 28800 del bilancio di previsione per l'anno 2000).

     3. L'autorizzazione di spesa, di cui al comma 1, viene disposta per gli interventi previsti dalle leggi regionali n. 108 del 22.12.1994 e n. 58 del 25.07.1996, dalla legge n. 122 del 24.03.1989, dalla L.R. n. 4 del 19.01.1974 come modificata dalla L.R. n. 67 del 05.09.1978, dal D.P.R. n. 8 del 15.01.1972, dal D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, dal R.D. n. 3095 del 02.04.1885 e dalla L.R. n. 19 del 24.03.1987.

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     1. I crediti di importo non superiore a L. 32.000, pari a 16,52 Euro, per tributi regionali esistenti alla data del 31/12/1999, sono estinti unitamente alle sanzioni amministrative e agli interessi, e non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla loro riscossione.

     2. Parimenti, per tributi regionali indebitamente versati fino al 31/12/1999, non si procede al rimborso di somme di importo non superiore a L. 32.000, pari a 16,52 Euro.

 

     Art. 5. [4]

     [1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 26.000 azioni di Fidi Toscana S.p.A., al valore nominale di L. 100.000 cadauna, per l'importo complessivo di L. 2.600.000.000 per gli effetti di cui all'art. 3 della L.R. 5.6.1974 n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Alla sottoscrizione delle azioni è fatto fronte:

     a) per L. 1.200.000.000 attraverso la trasformazione dei versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale disposti per complessivo analogo importo dagli artt. n. 3, comma 2, e n. 13 della L.R. 29.7.1999 n. 42;

     b) per L. 1.400.000.000 con lo stanziamento iscritto al cap. 02210 del bilancio di previsione per l'anno 2000.]

 

     Art. 6.

     1. Nel triennio 2000-2002, ai fini dell'applicazione delle leggi regionali attuative delle L. 59/97 e successive modificazioni nonché della L. 127/97, è annualmente autorizzato l'utilizzo fino al 4% degli stanziamenti del Cap. 00220 per sostenere i maggiori oneri dei trattamenti economici accessori sia del personale appartenente alle categorie, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del CCNL 1 aprile 1999, sia di quello appartenente alla qualifica dirigenziale, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del CCNL Area della Dirigenza, in conseguenza della riorganizzazione delle strutture operative cui sia correlato l'aumento delle prestazioni del personale in servizio e l'assenza di incrementi stabili delle dotazioni organiche.

     2. In conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale regionale sono confermati gli importi relativi all'anno 1999, determinati all'art. 8 della L.R. 26.1.1999 n. 3, delle integrazioni annue di L. 1.222.000.000, per il personale appartenente all'area direttiva, e di L. 913.000.000, per il personale con qualifica dirigenziale, destinati agli istituti incentivanti la produttività, i risultati e le politiche di sviluppo delle risorse umane.

     3. Gli oneri di spesa conseguenti all'applicazione del precedente comma trovano copertura finanziaria al cap. 00225, per il personale appartenente all'area direttiva, e al cap. 00461, per il personale con qualifica dirigenziale, del bilancio di previsione per l'anno 2000.

 

     Art. 7.

     1. E' autorizzata la spesa per l'anno 2000 di L. 500.000.000 per l'erogazione di un contributo ai Consorzi di bonifica titolari delle funzioni loro attribuite ai sensi degli artt. 47 e 51 della L.R. 5.5.1994 n. 34, per le finalità e con le modalità stabilite dalla L.R. 23.12.1998 n. 99.

     2. E' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 1.000.000.000 per l'erogazione di contributi a favore degli Enti titolari delle funzioni loro attribuite ai sensi degli artt. 52 e 53 della L.R. 5.5.1994 n. 34.

     3. I contributi di cui al precedente comma sono finalizzati al finanziamento del 60% delle spese necessarie alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 47, comma 6, della legge 5.5.1994 n. 34 e vengono concessi dalla Giunta Regionale a ciascun Ente titolare fino all'importo massimo di L. 180.000.000. Qualora le richieste di contributo fossero superiori alla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, la somma stanziata, fermo restando i limiti sopraindicati, viene ripartita tra gli Enti richiedenti in rapporto alla superficie dei singoli comprensori.

     4. Agli oneri di spesa conseguenti all'applicazione del presente articolo si fa fronte mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo, 20010 e 20045 del bilancio di previsione dell'anno 2000.

 

     Art. 8.

     1. E' autorizzata la spesa nel bilancio 2000 di L. 200.000.000 per l'erogazione di contributi agli operatori dell'agricoltura biologica, per controllo e certificazione del processo produttivo, previsti all'art. 4 della L.R. 16.07.97 n. 49.

     2. Agli oneri di spesa si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 20560 del bilancio di previsione per l'anno 2000.

 

     Art. 9. [5]

 

     Art. 10.

     1. E' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 1.500.000.000 per interventi a favore di insediamenti produttivi localizzati in zone non ammesse ai benefici dei programmi comunitari di cui all'art. 15 della L.R. 27.01.95 n. 12.

     2. E' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 500.000.000 per le iniziative di sostegno allo sviluppo della diffusione dell'informazione e del trasferimento dell'innovazione per le P.M.I. di cui all'art. 12 lett. b) della L.R. 27.01.95 n. 12.

     3. Per le finalità di cui all'art. 27 della L.R. 27.01.95 n. 12 è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 100.000.000 per la realizzazione del progetto informativo sul commercio.

     4. Agli oneri di spesa conseguenti all'applicazione dei precedenti commi si fa fronte con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 36936, 36800 e 40000 del bilancio di previsione per l'anno 2000.

 

     Art. 11. [6]

 

     Art. 12.

     1. E' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 300.000.000 per lo sviluppo del sistema informativo sull'artigianato di cui all'art. 5 della L.R. 30.12.93 n. 109.

     2. Gli oneri di spesa, di cui al precedente comma, trovano copertura finanziaria al cap. 36937 del bilancio di previsione per l'anno 2000.

 

     Art. 13.

     1. Per il cofinanziamento, in concorso con lo Stato e con altri eventuali soggetti, dei programmi di cui all'art. 12 della legge 25.02.92 n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" è autorizzata la spesa nel bilancio 2000 di Lire 500.000.000.

     2. La spesa autorizzata al presente articolo trova copertura finanziaria al cap. 43170 del bilancio di previsione per l'esercizio 2000.

 

     Art. 14.

     1. Per le finalità di cui all'art. 16 della L.R. 12.4.1994 n. 29 è rifinanziato il Fondo per la promozione del centro innovazione formale di cui all'art. 18 lett. b) della L.R. 12.4.1994 n. 29.

     2. Per la realizzazione dell'intervento indicato al primo comma è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 che trova copertura finanziaria al capitolo 36160 del bilancio di previsione per l'anno 2000.

 

     Art. 15.

     1. E' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 800.000.000 per le finalità e gli interventi di cui alla L.R. 8.3.1993 n. 12 "Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale" e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Le somme saranno erogate con le modalità e nelle forme previste dall'art. 6 della L.R. 8.3.93 n. 12 al Commissario per la realizzazione ed il completamento dell'invaso di Bilancino.

     3. Agli oneri di spesa, di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 28090 del bilancio di previsione.

 

     Art. 16.

     1. E' ulteriormente prorogata per l'anno 2000 la L.R. 07.02.96 n. 11 "Interventi straordinari in favore delle imprese toscane per l'anno 1996", già prorogata e modificata con leggi regionali n. 17 del 05.03.1997, n. 67 del 13.08.1998 e n. 3 del 26.1.1999.

     2. Per gli interventi previsti dall'art. 27 della L.R. 07.02.96 n. 11 è autorizzata la spesa per l'anno 2000 di L. 1.500.000.000 a gravare sullo stanziamento iscritto al cap. 36210 del bilancio di previsione.

     3. Per gli interventi previsti dall'art. 19 della L.R. 07.02.96 n. 11 è autorizzata la spesa per l'anno 2000 di L. 500.000.000 a gravare sullo stanziamento iscritto al cap. 36202 del bilancio di previsione.

     4. Per gli interventi previsti dall'art. 17 della L.R. 07.02.96 n. 11 è autorizzata la spesa per l'anno 2000 di L. 300.000.000 a gravare sullo stanziamento iscritto al cap. 40010 del bilancio di previsione.

     5. Per gli interventi previsti dall'art. 12 della L.R. 07.02.96 n. 11 è autorizzata la spesa per l'anno 2000 di L. 2.000.000.000 a gravare sullo stanziamento iscritto al cap. 40020 del bilancio di previsione.

 

     Art. 17.

     1. Il prospetto allegato fornisce dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 2000/2002.

 

 

TABELLA

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 31 agosto 2000, n. 68 e ora abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 2001, n. 3.

[3] Aggiunge il numero 8 al comma 1, art. 1 della L.R. 29 luglio 1999, n. 43.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2009, n. 37, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2012, n. 33.

[5] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 17 ottobre 2001, n. 50.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 gennaio 2001, n. 3.