§ 6.1.160 - L.R. 26 gennaio 1999, n. 3.
Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1999 - 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:26/01/1999
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Per il finanziamento degli accordi di programma per interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani ai sensi della L.R. 11.07.1994 n. 50 l'autorizzazione di [...]
Art. 2.      1. E' autorizzata la spesa nel bilancio 1999 della somma di L. 40.000.000.000 per interventi di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie.
Art. 3.      1. L'assegnazione delle risorse stanziate per l'anno 1999, da attribuire ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale per ciascuno dei bacini di traffico, è determinata per il [...]
Art. 4.      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della L.R. 23.01.98 n. 4 per il finanziamento di interventi nelle infrastrutture di trasporto è aumentata di L. 18.685.000.000.
Art. 5.      1. E' abrogato l'articolo 12 della L.R. 23.01.98 n. 4.
Art. 6.      1. E' autorizzata la spesa nel bilancio 1999 di L. 200.000.000 per l'erogazione di contributi agli operatori dell'agricoltura biologica, per controllo e certificazione del processo produttivo, [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. Le misure per la valorizzazione professionale, di cui alla L.R. 29.04.97 n. 32, si applicano fino alla data di stipula del contratto decentrato relativo al biennio 1998-1999. Per l'anno 1999 [...]
Art. 9. 
Art. 10.      1. E' autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 1.000.000.000 per interventi a favore di insediamenti produttivi localizzati in zone non ammesse ai benefici dei programmi comunitari di cui [...]
Art. 11.      1. E' autorizzata la spesa per l'anno 1999 di L. 600.000.000 per l'aumento di capitale sociale del CESVIT S.p.A. Agenzia per l'alta tecnologia ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. c) della L.R. [...]
Art. 12.      1. E' autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 300.000.000 per lo sviluppo del sistema informativo sull'artigianato di cui all'art. 5 della L.R. 30.12.93 n. 109.
Art. 13.      1. Per il cofinanziamento, in concorso con lo Stato e con altri eventuali soggetti, dei programmi di cui all'art. 12 della legge 25.02.92 n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" è [...]
Art. 14.      1. E' ulteriormente prorogata per l'anno 1999 la L.R. 07.02.96 n. 11 "Interventi straordinari in favore delle imprese toscane per l'anno 1996", già prorogata e modificata con leggi regionali n. [...]
Art. 15.      1. Il prospetto allegato fornisce dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale [...]


§ 6.1.160 - L.R. 26 gennaio 1999, n. 3. [1]

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1999 - 2001.

(B.U. 5 febbraio 1999, n. 3).

 

Art. 1.

     1. Per il finanziamento degli accordi di programma per interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani ai sensi della L.R. 11.07.1994 n. 50 l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3 della L.R. 23.01.98 n. 4 è aumentata di L. 7.668.000.000.

     2. Al bilancio pluriennale 1999-2001 fa carico la spesa di L. 27.510.000.000 a carico dell'esercizio 1999, di cui L. 11.842.000.000 provenienti da precedente autorizzazione.

 

     Art. 2.

     1. E' autorizzata la spesa nel bilancio 1999 della somma di L. 40.000.000.000 per interventi di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie.

 

     Art. 3.

     1. L'assegnazione delle risorse stanziate per l'anno 1999, da attribuire ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale per ciascuno dei bacini di traffico, è determinata per il 95% del suo valore dall'analogo riparto operato per il 1997 e per il restante 5% in relazione al miglioramento ottenuto per ogni bacino di traffico, nel triennio 1994-1996, dei seguenti indicatori: Ricavi da traffico / Costi di gestione, Perdita al netto dei contributi regionali / Km di servizi, Ricavi da traffico / Contributi regionali. Le quote percentuali risultanti sono le seguenti:

 

 

NOME                   % ASSEGNAZIONE RISORSE TRASPORTO PUBBLICO

                                       LOCALE 1999

Provincia Arezzo                         7,905

Provincia Firenze                       30,335

Provincia Grosseto                       5,776

Provincia Livorno                        9,954

Provincia Lucca                          8,601

Provincia Massa                          3,958

Provincia Pisa                           9,726

Provincia Pistoia                        6,844

Provincia Prato                          6,177

Provincia Siena                          7,994

Regione Toscana                          2,730

TOTALE                                  100,000

 

 

     2. Per il finanziamento di interventi volti a migliorare i servizi è autorizzata la spesa nel bilancio 1999 della somma di L. 3.000.000.000 che la Giunta regionale assegnerà alle aziende di trasporto esercenti servizi extraurbani su gomma, in relazione alla loro capacità di rispondere alla domanda di trasporto pubblico non soddisfatta nelle aree a domanda debole, di acquisizione di maggiore utenza al servizio pubblico con particolare riferimento agli spostamenti in entrata ed in uscita dalle aree urbane, di migliorare l'efficenza aziendale.

 

     Art. 4.

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della L.R. 23.01.98 n. 4 per il finanziamento di interventi nelle infrastrutture di trasporto è aumentata di L. 18.685.000.000.

     2. Al bilancio pluriennale 1999/2001 fa carico la spesa complessiva di L. 23.765.000.000 ripartita quanto a L. 15.815.000.000 per l'anno 1999 e L. 7.950.000.000 per l'anno 2000.

     3. L'autorizzazione di spesa, di cui al comma 1, viene disposta per gli interventi previsti dalle leggi regionali n. 108 del 22.12.1994, n. 96 del 15.12.1994, n. 31 del 30.03.1995, dalla legge n. 122 del 24.03.1989, dalla L.R. n. 4 del 19.01.1974 come modificata dalla L.R. n. 67 del 05.09.1978, dal DPR n. 8 del 15.01.1972, dal DPR n. 616 del 24.07.1977, dal RD n. 3095 del 02.04.1885 e dalla L.R. n. 19 del 24.03.1987.

     4. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 1999 e 2000 la spesa di L. 7.950.000.000 per limiti di impegno relativi ai parcheggi di cui alla legge n. 122 del 24.03.1989.

     5. Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 23.01.1998 n. 4 è abrogato.

 

     Art. 5.

     1. E' abrogato l'articolo 12 della L.R. 23.01.98 n. 4.

     2. E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1999-2001 del seguente Fondo globale:

     - Finanziamento strada Prato-Mezzana-Castello-Perfetti Ricasoli in ragione di L. 4.000.000.000 per l'anno 1999, di L. 5.000.000.000 per l'anno 2000 e di L. 6.000.000.000 per l'anno 2001.

 

     Art. 6.

     1. E' autorizzata la spesa nel bilancio 1999 di L. 200.000.000 per l'erogazione di contributi agli operatori dell'agricoltura biologica, per controllo e certificazione del processo produttivo, previsti all'art. 4 della L.R. 16.07.97 n. 49.

 

     Art. 7. [1]

 

     Art. 8.

     1. Le misure per la valorizzazione professionale, di cui alla L.R. 29.04.97 n. 32, si applicano fino alla data di stipula del contratto decentrato relativo al biennio 1998-1999. Per l'anno 1999 restano confermati gli importi delle integrazioni annue di L. 1.222.000.000 e di L. 913.000.000 individuati per gli anni 1997 e 1998 dalla medesima L.R. 29.04.97 n. 32.

 

     Art. 9. [2]

 

     Art. 10.

     1. E' autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 1.000.000.000 per interventi a favore di insediamenti produttivi localizzati in zone non ammesse ai benefici dei programmi comunitari di cui all'art. 15 della L.R. 27.01.95 n. 12.

     2. E' autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 600.000.000 per le iniziative di sostegno allo sviluppo della diffusione dell'informazione e del trasferimento dell'innovazione per le P.M.I. di cui all'art. 12 lett. b) della L.R. 27.01.95 n. 12.

     3. [2a].

     4. E' autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 1.700.000.000 per la partecipazione finanziaria alle azioni per il rilancio della moda toscana di cui all'art. 11, lettera c) della L.R. 27 gennaio 1995, n. 12 [3].

     5. Nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1999 per la partecipazione finanziaria alle azioni per il rilancio della moda toscana, di cui al comma precedente, è autorizzata la copertura di eventuali maggiori spese sostenute dal soggetto beneficiario, nel corso dell'anno 1998, e non coperte dal contributo di tale anno.

 

     Art. 11.

     1. E' autorizzata la spesa per l'anno 1999 di L. 600.000.000 per l'aumento di capitale sociale del CESVIT S.p.A. Agenzia per l'alta tecnologia ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. c) della L.R. 20.12.93 n. 99.

 

     Art. 12.

     1. E' autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 300.000.000 per lo sviluppo del sistema informativo sull'artigianato di cui all'art. 5 della L.R. 30.12.93 n. 109.

 

     Art. 13.

     1. Per il cofinanziamento, in concorso con lo Stato e con altri eventuali soggetti, dei programmi di cui all'art. 12 della legge 25.02.92 n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" è autorizzata la spesa nel bilancio 1999 di Lire 200.000.000.

 

     Art. 14.

     1. E' ulteriormente prorogata per l'anno 1999 la L.R. 07.02.96 n. 11 "Interventi straordinari in favore delle imprese toscane per l'anno 1996", già prorogata e modificata con leggi regionali n. 17 del 05.03.97 e n. 67 del 13.08.98.

     2. Per gli interventi previsti dall'art. 27 della L.R. 07.02.96 n. 11 è autorizzata la spesa per l'anno 1999 di L. 2.300.000.000.

     3. [4]

     4. Per gli interventi previsti dall'art. 23 comma 3 della L.R. 07.02.96 n. 11 è autorizzata la spesa per l'anno 1999 di L. 400.000.000.

     5. Per gli interventi previsti dall'art. 17 della L.R. 07.02.96 n. 11 è autorizzata la spesa per l'anno 1999 di L. 300.000.000.

     6. Per gli interventi previsti dall'art. 12 della L.R. 07.02.96 n. 11 è autorizzata la spesa per l'anno 1999 di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 15.

     1. Il prospetto allegato fornisce dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 1999/2001.

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 27 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[1] Aggiunge la lettera c) al comma 2 bis, art. 11, della L.R. 29 luglio 1996, n. 59.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 17 ottobre 2001, n. 50. Modificava il comma 1 e sostituiva il comma 2, art. 25 della L.R. 18 aprile 1995, n. 66.

[2a] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 55.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 1999, n. 33.

[4] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 29 luglio 1999, n. 42.