§ 5.2.68 - L.R. 11 luglio 1994, n. 50.
Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici toscani.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:11/07/1994
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Finalità degli interventi.
Art. 2.  Proposte di programma.
Art. 3.  Valutazione delle proposte di programma.
Art. 4.  Approvazione del programma.
Art. 5.  Accordi di programma.
Art. 6.  Finanziamento regionale.
Art. 7.  Stanziamento per il biennio 1994-95.
Art. 8.  Variazione di bilancio.
Art. 9.  Autorizzazione alle obbligazioni.


§ 5.2.68 - L.R. 11 luglio 1994, n. 50.

Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici toscani.

(B.U. 20 luglio 1994, n. 48).

 

Art. 1. Finalità degli interventi.

     1. La Regione Toscana promuove e concorre a realizzare un programma organico di interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica di tutto il territorio regionale, con particolare riferimento a quelle situazioni che hanno mostrato maggiore criticità in occasione degli eventi alluvionali degli anni 1990-93.

     2. Gli interventi devono rispondere al criterio della organicità a livello di bacino e/o di sottobacino idrografico.

     3. Gli interventi devono nel loro complesso perseguire l'obiettivo della messa in sicurezza dei siti ove vengono realizzati senza peraltro aggravare la situazione a valle degli stessi.

 

     Art. 2. Proposte di programma.

     1. Per i bacini o sottobacini che ricadono nei territori di propria competenza, le Amministrazioni Provinciali provvedono alla predisposizione delle proposte che concorrono a formare il programma di cui all'art. 1, di concerto con gli Enti locali [1] interessati e con la collaborazione degli Uffici regionali del Genio Civile.

     2. Nei bacini o sottobacini il cui territorio ricade sotto la competenza di più Amministrazioni Provinciali, queste procedono d'intesa tra loro.

     3. Le Amministrazioni Provinciali stabiliscono le priorità d'intervento in ciascun bacino o sottobacino, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) vulnerabilità degli insediamenti abitativi e produttivi e delle infrastrutture essenziali esistenti;

     b) interventi che configurino soluzioni strutturali.

     4. Le Amministrazioni Provinciali sono tenute a specificare lo stato della progettazione delle diverse proposte di intervento, nonché il costo previsto.

 

     Art. 3. Valutazione delle proposte di programma.

     1. Le Amministrazioni Provinciali presentano alla Giunta Regionale le proposte di programma di cui all'art. 2 entro il termine perentorio di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. In caso di inadempienza delle Amministrazioni Provinciali, la Giunta Regionale con proprio atto incarica i Geni Civili territorialmente competenti di elaborare entro trenta giorni le proposte di programma mancanti, sentiti gli Enti Locali interessati.

     3. La Giunta Regionale sottopone le proposte di programma all'esame di un nucleo di valutazione avente l'incarico di giudicare in linea tecnica e sotto il profilo dei costi di massima le proposte presentate.

     4. Il nucleo di valutazione è costituito dalla Commissione Regionale Tecnico Amministrativa - Sezione Lavori Pubblici - integrata da:

     a) un dirigente o funzionario di profilo tecnico del Dipartimento Ambiente;

     b) un dirigente o funzionario di profilo tecnico del Dipartimento Agricoltura e Foreste;

     c) un dirigente o funzionario di profilo tecnico del Dipartimento Urbanistica.

     5. Alle riunioni del nucleo di valutazione partecipa anche un dirigente o funzionario di profilo tecnico dell'Autorità del Bacino di riferimento, limitatamente all'esame delle proposte che si riferiscono a quel bacino.

     6. Alla nomina dei membri aggiunti componenti il nucleo di valutazione provvede la Giunta Regionale, su designazione delle Autorità di Bacino per quel che concerne i propri rappresentanti.

 

     Art. 4. Approvazione del programma.

     1. La Giunta Regionale, previa acquisizione del parere espresso dal nucleo di valutazione di cui al precedente art. 3, elabora la proposta di programma complessivo e le relative priorità per i bacini e i sottobacini e li trasmette al Consiglio Regionale per la loro approvazione.

     2. La Giunta Regionale è competente per l'attuazione del programma.

     3. Il programma di interventi può essere modificato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta per sopravvenute esigenze di sicurezza idraulica.

     4. Nel programma sono comunque compresi i progetti esecutivi, relativi ad interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica degli insediamenti abitativi e produttivi esistenti, già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino ad importo complessivo di L. 25 miliardi [2].

 

     Art. 5. Accordi di programma.

     1. Per la realizzazione degli interventi prioritari compresi nel programma di cui al precedente art. 4 e finanziati con le disponibilità di cui alla presente legge, il Presidente della Giunta Regionale conviene con gli Enti Locali territorialmente interessati per ciascun bacino o sottobacino la stipula di appositi Accordi di Programma di cui all'art. 27 della legge 8-6-1990 n. 142.

     2. Gli accordi devono quanto meno contenere:

     a) l'individuazione del soggetto pubblico che provvede alla realizzazione dei lavori;

     b) il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori;

     c) il termine entro il quale ogni soggetto competente deve rilasciare eventuali provvedimenti autorizzativi e/o concessivi o altro;

     d) l'importo del finanziamento regionale da attribuire a ciascun intervento;

     e) l'importo del finanziamento garantito da ciascuno degli altri soggetti interessati.

 

     Art. 6. Finanziamento regionale.

     1. La Regione provvede al finanziamento della spesa occorrente alla realizzazione degli accordi di programma di cui all'art. 4 con i fondi stanziati dalla presente legge, nonché con le risorse che potranno essere rese disponibili da ulteriori disposizioni di legge o provvedimenti.

     2. Il finanziamento regionale degli interventi avverrà in misura non superiore al 50% dell'importo dei progetti relativi agli interventi medesimi.

     3. Il finanziamento regionale potrà essere inoltre elevato al 75% per i comuni fino a 5.000 abitanti, nonché per quelli che si trovino in situazione di dichiarato dissesto finanziario.

     4. Ai comuni che si trovino nell'accertata impossibilità di reperire le risorse per la partecipazione al cofinanziamento di cui al quinto comma, la Giunta regionale, previa apposita convenzione che disciplini termini e modalità di restituzione, può anticipare la somma occorrente in misura comunque non superiore al 25% dell'importo di progetto.

     5. Al cofinanziamento dei progetti per la parte residuale provvedono gli enti interessati e sottoscrittori degli accordi di programma di cui all'art. 5 per ciascun bacino o sottobacino.

     6. La Giunta regionale, al solo fine di consentire l'accelerazione delle procedure di gara, può, previa apposita convenzione che disciplini le modalità di restituzione, anticipare la quota di cofinanziamento a carico delle altre amministrazioni firmatarie dell'accordo di programma di cui all'art. 5 [3].

 

     Art. 7. Stanziamento per il biennio 1994-95.

     Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 50 miliardi, di cui L. 20 miliardi nel 1994 e L. 30 miliardi nel 1995.

 

     Art. 8. Variazione di bilancio.

     1. Alla autorizzazione della spesa di cui al precedente art. 7 si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della L.R. 28-1-1994 n. 14 recante «disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1994-1996» per complessivi L. 50 miliardi, di cui L. 20 miliardi nel 1994 e L. 30 miliardi nel 1995.

     2. Al Bilancio pluriennale 1994-1995 è apportata la seguente variazione:

 

 

     In diminuzione                      1994            1995

Spese non comprese nei programmi

obiettivo                               -20/md          -30/md

     In aumento                          1994            1995

Programma obiettivo 2

Emergenze ambientali.

Opere pubbliche non considerate

negli altri settori                     +20/md          +30/md

 

 

     3. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al precedente art. 7 si provvede per l'anno 1994 con i fondi di cui al cap. 12263 del bilancio di previsione del corrente esercizio, che viene istituito con la variazione di cui al successivo comma.

     4. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione del corrente esercizio è apportata la seguente variazione:

 

In diminuzione

Cap.

25390 Fondo in c/capitale finanziamento progetti

immediatamente eseguibili opere ed interventi

investimento comparti territoriali, economici e

sociali di competenza regionali

(L.R. 27-6-1991 n. 15), L. 20/md

 

Di nuova istituzione

 

Cap.

12263 Fondo per il finanziamento degli accordi di

programma per interventi finalizzati alla messa

in sicurezza dei bacini idrografici toscani

(L.R. 11-7-94 n. 50), L. 20/md

     5. Le somme anticipate ai sensi del precedente articolo 6, commi 4 e 6, sono introitate in apposito capitolo del bilancio di previsione, parte Entrata, che viene istituito, come competenza e cassa, con la seguente variazione:

 

Di nuova istituzione

 

Cap. 24130 Rimborso da altre Amministrazioni

delle somme anticipate ai sensi dei commi 4 e 6

dell'art. 6 della L.R. 11-7-94 n. 50

 

     Art. 9. Autorizzazione alle obbligazioni.

     Ai sensi dell'art. 162 della L.R. 6-5-1977 n. 28, la Giunta Regionale è autorizzata alla stipula dei contratti e, comunque, all'assunzione dell'obbligazione nei limiti dell'intera somma indicata per gli interventi previsti dalla presente legge.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così modificato con art. unico L.R. 21 luglio 1994, n. 55.

[2] Comma così sostituito con art. unico L.R. 21 luglio 1994, n. 55.

[3] Comma aggiunto con art. unico L.R. 31 agosto 1994, n. 71.