§ 3.1.167 – L.R. 21 aprile 2004, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:21/04/2004
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 18 della l. r. 16/2000.


§ 3.1.167 – L.R. 21 aprile 2004, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

(B.U. 30 aprile 2004, n. 17).

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 18 della l. r. 16/2000.

     1. L'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16  (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria,  igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) è  sostituito dal seguente:

      "Art. 18. Procedura di assegnazione sedi farmaceutiche vacanti, di  nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all'esercizio  privato

     1. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale  indice i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche  vacanti o di nuova istituzione, e assegna le farmacie succursali,  riservate all'esercizio privato. È facoltà dei candidati far  riferimento alla documentazione presentata per un precedente  concorso indetto dalla Regione, anche se non ancora  concluso.

     2. Il dirigente provvede altresì alla nomina dei componenti della  commissione esaminatrice e del segretario, nonché dei  supplenti.

     3. La responsabilità del procedimento per lo svolgimento del  concorso è attribuita al dirigente del competente ufficio della  Giunta regionale.

     4. L'ammissione dei candidati precede l'inizio dei lavori della  commissione esaminatrice ed è effettuata dal dirigente.

     5. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale  approva la graduatoria degli idonei, provvede all'interpello e,  successivamente alla accettazione di cui all'articolo 9 del  decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n.  1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968,  n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico),  assegna le sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel  concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono  assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati  che non siano già assegnatari.

     6. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e  farmacie succursali hanno una validità di tre anni a decorrere  dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.  Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale  comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed  alle aziende USL interessate.".