§ 3.1.13 - L.R. 28 aprile 1977, n. 27.
Istituzione della Commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:28/04/1977
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Dall'entrata in vigore della presente legge le commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti sono sostituite da una commissione [...]
Art. 2.      Alla nomina della commissione provvede la Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11 e successive modificazioni
Art. 3.      La commissione regionale esprime pareri anche demandati dalla vigente normativa alla competenza delle commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da [...]


§ 3.1.13 - L.R. 28 aprile 1977, n. 27. [1]

Istituzione della Commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

(B.U. 6 maggio 1977, n. 24)

 

     [Art. 1.

     Dall'entrata in vigore della presente legge le commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti sono sostituite da una commissione regionale composta:

     a) da un esperto in materia sanitaria o da un funzionario medico della Regione Toscana, in qualità di presidente;

     b) da due laureati in medicina dei quali almeno uno specializzato in radiologia e da due laureati in fisica dei quali almeno uno esperto in radioprotezionistica, designati dalla Giunta regionale, tenuto conto della loro competenza in materia di protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti ed igiene del lavoro;

     c) da un ispettore medico del lavoro designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro.

     La commissione ha funzioni consultive e resta in carica tre anni.

 

     Art. 2.

     Alla nomina della commissione provvede la Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11 e successive modificazioni.

     Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da un funzionario della Regione, nominato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     La commissione regionale esprime pareri anche demandati dalla vigente normativa alla competenza delle commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, su richiesta dei soggetti autorizzati, sostituendosi al medico provinciale il presidente della Giunta regionale.

     La commissione regionale esprime pareri anche su richiesta del Consiglio regionale o di singoli consiglieri regionali.

     Ai componenti la Commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti sono attribuite la indennità, il trattamento economico di missione ed il rimborso spese di viaggio previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79 a favore dei componenti del Comitato Tecnico Consultivo per la programmazione sanitaria e ospedaliera.

     Alle spese per il funzionamento della Commissione sarà fatto fronte per l'esercizio 1977 e per i successivi esercizi con le disponibilità previste al Cap. 06300 «Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'Amministrazione regionale di Comitati e Commissioni. Indennità rimborso spese e trattamento economico di missione per gli esperti della Commissione Regionale Tecnico Amministrativa» [2].]

 

 


[1] Abrogata dall’art. 19 della L.R. 7 luglio 2003, n. 32, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 19 della stessa L.R. n. 32/2003.

[2] Articolo così integrato con L.R. 28 ottobre 1977, n. 74, articolo unico.