§ 3.1.157 - L.R. 3 marzo 2003, n. 15.
Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:03/03/2003
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)).
Art. 2.  (Norma sulla validità delle disposizioni dell’articolo 1).


§ 3.1.157 - L.R. 3 marzo 2003, n. 15. [1]

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

(B.U. 12 marzo 2003, n. 12).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)).

     1. Il comma 3 dell’articolo 18 legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), così come modificato dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 58, è sostituito dal seguente:

     "3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all’interpello e, successivamente alla accettazione di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico), provvede all’assegnazione delle sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano già assegnatari. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali hanno una validità di tre anni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione delle graduatorie medesime. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai Sindaci ed alle Aziende USL interessati."

 

     Art. 2. (Norma sulla validità delle disposizioni dell’articolo 1).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 hanno validità per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della revisione della materia disciplinata dalla LR 16/2000.


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.