§ 3.1.398 - L.R. 4 settembre 2017, n. 47.
Tempi di apertura delle farmacie di cui all'articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento. Modifiche alla l.r. 16/2000.
(B.U. 4 settembre 2017, n. 35)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l’articolo 11;
Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 11 del d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012, conosciuto come decreto “Cresci Italia”, è intervenuto nell’ambito del potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica al fine di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche e garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, inserendo l’articolo 1 bis nella l. 475/1968. Tale articolo prevede la possibilità di istituire, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in ogni comune su base demografica (per un numero complessivo non superiore al cinque per cento di queste), farmacie nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non risulti già aperta una farmacia ad una distanza inferiore ai quattrocento metri, nonché nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore ai diecimila metri quadrati, purché non risulti già aperta una distanza inferiore ai millecinquecento metri, cioè in tutte quelle realtà caratterizzate da consistenti e continuati flussi di visitatori o utenti;
2. Con l’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2007, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”), si è provveduto alla sostituzione dell’articolo 14 della medesima legge, prevedendo il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione per l’apertura di una farmacia di nuova istituzione, o da trasferire per decentramento o farmacia succursale, pena la decadenza dall’assegnazione. L’introduzione, da parte del legislatore regionale nell’esercizio delle proprie competenze in materia, di tale limite temporale a carattere perentorio, rispondeva all’obiettivo di ridurre i tempi necessari all’apertura di un esercizio farmaceutico, in quanto la procedura in essere fino a quel momento, infatti, prevedendo la possibilità di interruzione del termine e di concessione di proroghe, consentiva un eccessivo allungamento dei tempi, che poteva superare anche i tre anni, con il rischio, peraltro, che la farmacia, anche dopo la scadenza del termine prorogato, non venisse aperta, ancorché prevista in pianta organica in quanto ritenuta necessaria ai bisogni della popolazione;
3. L’articolo 11, comma 10, del d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012, dispone inoltre che, fino al 2020, tutte le farmacie istituite ai sensi dell’articolo 1 bis della l. 475/1968 siano offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede e che, in caso di rinuncia da parte loro della titolarità delle stesse, queste siano dichiarate sede vacante;
4. A distanza di cinque anni dal d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012, anche in Toscana si evidenziano le prime manifestazioni di interesse per la attivazione delle farmacie di cui all’articolo 1 bis della l. 475/1968, collocabili appunto nei luoghi attrattori di grandi flussi di visitatori;
5. Le caratteristiche dei luoghi di collocazione delle stesse riducono fortemente il numero di potenziali locali idonei ad ospitare la farmacia rispetto a quello presente nelle sedi farmaceutiche territoriali. Tale evidenza, unita alla tempistica imposta dal legislatore regionale per l’apertura di una farmacia dal momento della pubblicazione sul BURT del provvedimento regionale di assegnazione, rischia di rendere non attualizzabile l’innovazione introdotta dal legislatore statale, con palese danno per i cittadini;
6. Per quanto esposto al punto 5, si ritiene pertanto necessario introdurre nella legislazione regionale una diversa tempistica per l’apertura delle farmacie di cui all’articolo 1 bis della l. 475/1968, individuata in dodici mesi dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento regionale di assegnazione, con applicazione anche ai procedimenti in corso per i quali tale pubblicazione sia già intervenuta.
7. È altresì opportuno tenere conto delle proposte pervenute a seguito delle consultazioni effettuate sulla presente legge e volte a rivedere anche la tempistica per le farmacie da trasferire per decentramento;
8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge:
Art. 1. Competenze del comune. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2000
1. Al comma 4 dell’articolo 14 legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), le parole: “o da trasferire per decentramento” sono soppresse.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“4 bis. L’apertura delle farmacie istituite ai sensi dell’articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento è effettuata, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione.”
Art. 2. Disposizione transitoria
1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 4 bis, della l.r. 16/2000 si applica ai procedimenti in corso all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.