§ 4.2.15 - L.R. 19 dicembre 1996, n. 95.
Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 montagna e aree depresse
Data:19/12/1996
Numero:95


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Iniziative della Regione.
Art. 3.  Istituzione del fondo regionale per la montagna.
Art. 4.  Finalità del fondo regionale per la montagna.
Art. 5.  Finanziamento degli interventi speciali.
Art. 6.  Finanziamento dei progetti di sviluppo.
Art. 7.  Il vincolo del piano di sviluppo.
Art. 8.  Il finanziamento dei progetti recati dai piani di sviluppo.
Art. 9.  I provvedimenti regionali di attuazione.
Art. 10.  Elaborazione, approvazione ed efficacia dei provvedimenti di attuazione.
Art. 11.  Norma speciale.
Art. 12.  Convenzioni tra Comunità Montane e Comuni montani singoli.
Art. 13.  Fase transitoria.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie transitorie.


§ 4.2.15 - L.R. 19 dicembre 1996, n. 95. [1]

Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna.

(B.U. 30 dicembre 1996, n. 58).

 

Capo I

CONTENUTI

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge, in applicazione della legge nazionale 31 gennaio 1994, n. 97, promuove la valorizzazione della montagna con specifica attenzione alle risorse umane e culturali, all'ambiente e alle attività economiche, essa, in particolare:

     a) individua le iniziative della Regione volte a promuovere le condizioni e gli strumenti di sostegno delle politiche di ambito regionale per lo sviluppo delle zone montane;

     b) istituisce e disciplina l'impiego del fondo regionale per la montagna, in attuazione del disposto di cui all'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

     c) definisce gli atti e le procedure di finanziamento degli interventi speciali e dei progetti delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti [2];

     d) [precisa, ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, il ruolo e le funzioni della Regione, delle Province e delle Comunità Montane rispetto alla programmazione, alla selezione e alla realizzazione degli interventi finanziati con il fondo regionale] [3].

 

     Art. 2. Iniziative della Regione.

     1. La Regione sostiene le politiche rivolte alla valorizzazione della montagna e alla promozione delle condizioni di sviluppo delle zone montane, mediante il coordinamento dei propri interventi, con particolare riferimento al governo del territorio, alla tutela dell'ambiente, alle attività produttive, alle attività sociali e culturali, all'attività venatoria, alla pesca e alla raccolta dei prodotti del sottobosco.

     2. La Regione, in particolare, definisce direttive, concorda protocolli d'intesa e stipula convenzioni-quadro con le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con gli istituti di credito e con altri soggetti pubblici e privati, per favorire lo sviluppo nei Comuni montani, anche mediante il decentramento dalle aree urbane di attività economiche e culturali e di servizi, compresi quelli socio-sanitari, che inducano la riantropizzazione delle zone montane.

     3. La Regione, come previsto dalla legge n. 97/1994, art. 19, attiva interventi di credito agevolato per il trasferimento di attività economiche in zone montane, definendo con appositi provvedimenti uno specifico fondo presso la Fidi Toscana S.p.A., nonché le relative direttive di attuazione, le modalità, i requisiti e i criteri per l'accesso ai benefici; analoghi benefici possono essere attribuiti a coloro che già svolgono attività economiche in zone montane [4].

     4. La Regione definisce e promuove, ai sensi della L.R. 77/95 e successive modificazioni, interventi di formazione professionale rivolti a funzionari e dirigenti delle Comunità Montane e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 per l'elaborazione tecnica dei piani di sviluppo e dei relativi progetti. La Regione incentiva, inoltre, appositi corsi di formazione professionale per funzionari delle associazioni economiche e professionali per la valutazione tecnica degli effetti degli stessi piani di sviluppo e dei relativi progetti su ambiti territoriali predefiniti [5].

     5. La Regione sostiene e coordina le iniziative delle Comunità Montane e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 per la diffusione delle informazioni mediante sistemi informatici e telematici, in rapporto con i Ministeri e con gli altri organismi competenti [6].

     6. La Regione, adeguando le proprie disposizioni in materia di interventi agricoli e forestali, disciplina con apposito provvedimento la concessione, attraverso le Comunità Montane e le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, di contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale concernenti anche le proprietà agro-silvo-pastorali di cui alla legge n. 97/94 art. 7, comma 3, quando tali attività vengano svolte sia dai soggetti di cui all'art. 17 della legge sopracitata, sia da imprenditori agricoli a titolo non principale [7].

     7. La Regione assicura tutte le operazioni, ivi compresa la raccolta dei dati d'intesa con l'Uncem toscana, per la quantificazione dei parametri che intervengono nel calcolo di riparto del fondo per la montagna e ne verifica periodicamente la congruità [8].

     8. La Regione, in adempimento della legge n. 97/94 art. 9, secondo comma, attribuisce alle Comunità Montane e alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 finanziamenti per interventi di forestazione e di agricoltura ecocompatibile nell'ambito del piano forestale nazionale e finanzia le quote di parte regionale previste dai regolamenti Comunitari [9].

     9. La Regione promuove, d'intesa con le Comunità Montane e con le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, iniziative nei confronti del governo centrale per la stipula degli accordi di programma di cui all'art. 20, primo comma, della legge n. 97/94, relativi all'offerta di scuola materna e d'obbligo e per l'attuazione del disposto di cui al primo comma dell'art. 21 della legge n. 97/94, nei Comuni che saranno individuati d'intesa con il Ministero competente [10].

 

Capo II

IL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA

 

     Art. 3. Istituzione del fondo regionale per la montagna.

     1. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente capo, è istituito il "fondo regionale per la montagna".

     2. Il fondo è alimentato:

     a) dai trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna;

     b) da finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane;

     c) da una quota dei proventi risultanti dall'alienazione di beni immobili in zone montane e da ulteriori entrate destinate da provvedimenti regionali a rimpinguare il fondo della montagna;

     d) da risorse finanziarie all'uopo destinate dalla Regione.

     3. La legge di bilancio provvede annualmente alla quantificazione del fondo.

 

     Art. 4. Finalità del fondo regionale per la montagna.

     1. Il fondo regionale per la montagna ha lo scopo di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo delle zone montane sulla base degli indirizzi recati dal programma regionale di sviluppo e dagli altri atti che ne rappresentano la specificazione operativa.

     2. Sono finanziati, in tutto o in parte, con il fondo regionale:

a) gli interventi speciali, di cui alla l. 97/1994, di competenza delle comunità montane e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008;

b) le spese di investimento delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, per la realizzazione di progetti che risultino di rilevanza strategica ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale e socio-sanitario delle zone montane, nonché le spese generali indicate nei relativi progetti;

c) le spese necessarie all’elaborazione dei progetti di massima ed al loro perfezionamento in progetti esecutivi;

d) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario;

e) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti assistiti da finanziamento regionale [11].

 

     Art. 5. Finanziamento degli interventi speciali. [12]

 

     Art. 6. Finanziamento dei progetti di sviluppo. [13]

 

Capo III

IL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

 

     Art. 7. Il vincolo del piano di sviluppo. [14]

     [1. Ciascuna Comunità Montana elabora e adotta il proprio piano di sviluppo o il relativo aggiornamento annuale in base alle norme di cui all'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.

     2. Ai fini dell'elaborazione di cui al precedente primo comma, è stabilito che agli strumenti, alle opere e agli interventi che ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera b), della citata legge regionale 26/1992 formano oggetto del piano di sviluppo, sono assimilati anche gli interventi e i progetti di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge.

     3. Ogni Provincia procede all'esame e all'approvazione del piano di sviluppo o del relativo aggiornamento annuale di ciascuna Comunità Montana ai sensi dell'art. 15 della citata legge regionale 26/1992 e delle norme specificative ed aggiuntive recate dal piano di indirizzo di cui all'art. 9, terzo comma.

     4. Qualora una Comunità Montana risulti priva di piano di sviluppo o del suo aggiornamento annuale, ovvero tale piano o tale aggiornamento non risulti regolarmente approvato dalla Provincia competente per territorio, essa non può accedere ai finanziamenti annuali del fondo regionale, a qualsiasi titolo erogati.

     5. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente quarto comma, ciascuna Comunità Montana, per accedere ai finanziamenti sugli interventi speciali di cui all'art. 5, è tenuta a trasmettere ogni anno ai competenti uffici della Regione copia del proprio piano di sviluppo o del suo aggiornamento annuale, corredato della deliberazione provinciale di approvazione.]

 

     Art. 8. Il finanziamento dei progetti recati dai piani di sviluppo.

     1. Ciascuna Comunità Montana e unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 individua con atto annuale, tra i progetti assunti nel proprio piano di sviluppo, quelli per cui essa chiede il finanziamento alla Regione Toscana mediante il fondo disciplinato dalla presente legge, specificando se la richiesta è avanzata ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera b) del secondo comma del precedente art. 4, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma del citato articolo [15].

     2. [Ciascuna Provincia può istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo di entrata per recepire il finanziamento regionale di cui al secondo comma dell'art. 6; a tale capitolo la Provincia può assegnare anche risorse proprie, rivolte allo sviluppo della montagna] [16].

     3. [Ciascuna Provincia, con proprio atto deliberativo annuale, assegna i finanziamenti ai progetti presentati dalle Comunità Montane, nei limiti delle disponibilità finanziarie, selezionandole in base alle priorità, ai criteri e alle modalità seguenti:

     a) hanno la precedenza assoluta quei progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario;

     b) ciascun progetto è valutato per gli effetti che esso produce alla scala territoriale dell'intera Comunità Montana, e non del singolo Comune;

     c) qualora la Provincia ritenga un progetto meritevole di finanziamento, esso non potrà essere finanziato per una quota inferiore a quella occorrente alla realizzazione di almeno uno stralcio o lotto funzionale] [17].

     4. [La selezione di cui al terzo comma è altresì effettuata in base alle priorità, ai criteri e agli indirizzi integrativi definiti dai provvedimenti regionali di attuazione del fondo per la montagna, di cui al successivo art. 9, quarto comma] [18].

     5. [Le Province, ai sensi del piano di indirizzo di cui al successivo art. 9, terzo comma, integrano, in quanto necessario, le norme procedurali e regolamentari a cui debbono attenersi le Comunità Montane nella presentazione delle richieste di finanziamento, e nella trasmissione della relativa documentazione] [19].

     6. [Nel caso in cui alla Provincia residuino risorse finanziarie che non sia stato possibile assegnare nel corso dell'esercizio, esse sono accantonate, con le medesime finalità, e addizionate ai finanziamenti dell'anno successivo, per un riparto cumulativo] [20].

     7. [Ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione sui progetti selezionati e finanziati sulle loro finalità e caratteristiche, e sulle risorse eventualmente accantonate ai sensi del sesto comma] [21].

 

Capo IV

L'ATTUAZIONE DEL FONDO PER LA MONTAGNA

 

     Art. 9. I provvedimenti regionali di attuazione.

     1. Le determinazioni amministrative per l'erogazione delle risorse del fondo per la montagna sono assunte dalla Giunta e dal Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze. Esse si articolano in tre parti distinte, denominate "programma finanziario", "piano di indirizzo", "i criteri e le priorità", rispettivamente rivolte alla ripartizione dei finanziamenti, alla definizione delle norme regolamentari relative al procedimento, alla specificazione degli obiettivi generali da perseguire con le risorse finanziarie recate dal fondo.

     2. Il “programma finanziario” è l’atto di riparto annuale, tra le comunità montane, le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e i comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, delle risorse disponibili per gli interventi speciali e per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) [22].

     3. Il piano di indirizzo comprende:

a) l’indicazione della quota percentuale massima, sul totale delle risorse, che resta riservata al finanziamento, parziale o totale, delle spese progettuali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c);

b) le norme e i criteri per la rendicontazione delle spese effettuate per l’attività di progettazione e per la realizzazione dei progetti [23].

     4. I “criteri e le priorità” comprendono le integrazioni relative ai criteri generali, alle priorità e alle metodologie per la valutazione e la selezione dei progetti da parte della Regione Toscana [24].

 

     Art. 10. Elaborazione, approvazione ed efficacia dei provvedimenti di attuazione.

     1. Il piano di indirizzo e i criteri e le priorità sono approvati, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale con propria deliberazione. La loro efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. I criteri e le priorità hanno validità triennale, fatto salvo il loro motivato aggiornamento annuale. Il piano di indirizzo resta in vigore finchè non ne venga disposta la modifica.

     2. Il programma finanziario, che consiste in un riparto su parametri definiti dalla legge, è approvato annualmente dalla Giunta regionale.

 

     Art. 11. Norma speciale.

     1. Nelle more dell'adozione del piano di riordino delle circoscrizioni comunali, previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il territorio classificato montano del Comune di Pistoia, in considerazione delle sue particolarità altimetriche, geografiche e socio- economiche, è considerato, per i soli effetti di cui al comma successivo, parte integrante della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, in quanto costituisce, con essa, un unico sistema locale montano.

     2. Il sistema locale montano di cui al primo comma è assunto a riferimento:

     a) dalla Regione, nello svolgimento dei compiti di cui agli artt. 2 e 6, secondo comma;

     b) dalla Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, nell'elaborazione del proprio piano di sviluppo e quindi nella definizione, anche di intesa con il Comune di Pistoia, dei relativi progetti strategici;

     c) dalla Provincia di Pistoia, nello svolgimento dei compiti di cui agli artt. 7 e 8.

 

     Art. 12. Convenzioni tra Comunità Montane e Comuni montani singoli.

     1. Nel caso in cui, tra una comunità montana, un’unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e un comune parzialmente o interamente montano, ad essa esterno ma con essa confinante, sia stipulata una convenzione con cui la comunità montana o l’unione di comuni si impegna, in base alle proprie competenze, a realizzare progetti di intervento concordati con quel comune, la comunità montana o l’unione di comuni può inserire nel proprio piano di sviluppo tali progetti e per essi avanzare richiesta di finanziamento alla Regione Toscana [25].

     2. Nella valutazione dei progetti di cui al primo comma, la Regione si attiene alle priorità, ai criteri e alle modalità di cui al terzo comma dell'art. 8, in quanto applicabili [26].

     3. - 5. [27]

 

Capo V

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 13. Fase transitoria.

     1. In sede di prima attuazione dell'art. 15 della L.R. 26/1992, il procedimento di adozione del piano di sviluppo da parte delle Comunità Montane, e di assunzione delle relative determinazioni da parte delle Province, deve concludersi entro il 31 dicembre 1997.

     2. Fino al termine di cui precedente primo comma, le Comunità Montane, in deroga alla norma di cui all'art. 7, quarto comma, possono avanzare alle Province richiesta di finanziamento di propri progetti, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lettere b), c) e d) [28], anche quando non abbiano provveduto ad adottare un proprio piano di sviluppo. Tale deroga relativa ai piani di sviluppo si applica, fino al termine suddetto, anche rispetto alla norma di cui all'art. 7, quinto comma.

     3. Le Province provvedono a valutare e a selezionare i progetti delle Comunità Montane e ad assegnare i relativi finanziamenti anche durante la fase transitoria di cui al primo comma. La selezione dei progetti e il loro finanziamento sono effettuati entro tre mesi dalla data in cui è assegnato alle Province il finanziamento regionale. Per la valutazione e per la selezione dei progetti valgono, in quanto applicabili, i criteri generali e le priorità definiti nella presente legge e i contenuti recati dal piano- obiettivo per la montagna.

     4. Il Consiglio regionale può approvare, su proposta della Giunta, un documento di indirizzi e di criteri, valido per la fase transitoria, che sia volto a orientare le Comunità Montane nella predisposizione dei progetti e le Province nella valutazione e nella selezione di essi.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie transitorie.

     1. Per l'anno 1996, agli interventi di cui agli artt. 5 e 6, da attuare secondo le procedure transitorie di cui all'art. 13, viene fatto fronte con le disponibilità recate dal capitolo 25040 del bilancio del corrente esercizio che viene modificato come appresso indicato:

     spese per il fondo regionale per la montagna

     (artt. 5, 6 e 13 L.R. 19/12/1996, n. 95).

     Tali disponibilità sono ripartite tra le Comunità Montane secondo i parametri e le procedure di calcolo di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.

     2. Per l'esercizio 1997, le disponibilità saranno determinate con la legge di bilancio.

 

 

Allegato n. 1 [29]

Parametri e procedimento di calcolo per il riparto tra le Cm della quota del fondo riservata agli interventi speciali

 

(art. 5. secondo comma)

     1. Per la ripartizione annua del fondo, relativamente alla quota del 30% riservata agli interventi speciali, si assumono i seguenti parametri:

     a) superficie montana di ciascuna Comunità Montana (in sigla Cm), misurata in ettari ed espressa in percentuale sul totale delle superfici montane di tutte le Comunità Montane della Toscana (di seguito indicata come: parametro "sup");

     b) popolazione residente nella zona montana di ciascuna Comunità Montana, espressa in percentuale sul totale dei residenti in zona montana di tutte le Comunità Montane della Toscana (di seguito indicata come: parametro "pop");

     c) rapporto tra il valore aggiunto al costo corrente dei fattori prodotto da ciascuna Comunità Montana e calcolato pro capite sulla popolazione residente in zona montana, e il valore aggiunto al costo corrente dei fattori prodotto dalla Toscana e calcolato pro capite sulla popolazione residente della Regione (tale rapporto sarà di seguito indicato come: parametro "difpil").

     2. I parametri di cui al punto 1 sono determinati nel modo seguente:

     a) la popolazione residente di ciascun Comune facente parte di Comunità Montana è stabilita sulla base della più recente pubblicazione Istat per i Comuni totalmente montani e sulla base dei dati disponibili presso i Comuni per quelli solo parzialmente montani;

     b) la superficie montana di ciascuna Comunità Montana è desunta dall'allegato n. 1 alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, così come risulta modificato dall'art. 1, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1995, n. 53 e successive modifiche;

     c) il valore aggiunto di ciascuna Comunità Montana è pari alla somma dei valori aggiunti prodotti dai singoli Comuni, secondo i dati forniti dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (Irpet). Nel caso in cui il numero dei residenti in zona montana di un Comune non corrisponda al totale dei residenti di quel Comune, il valore aggiunto che entra nell'addizione viene rideterminato mediante proporzione diretta rispetto al numero degli abitanti in territorio montano.

     3. Il criterio ispiratore del meccanismo di riparto è il seguente: al parametro "sup" e al parametro "pop" sono in partenza attribuiti i pesi rispettivi di cinque ottavi e di tre ottavi; la quota conseguentemente spettante a ciascuna Comunità Montana per effetto dell'applicazione di tali pesi, è successivamente corretta mediante divisione (il parametro "difpil" funge da divisore): tale correzione avviene in aumento, se il valore aggiunto pro capite di una Comunità Montana è più basso di quello regionale (in tal caso il parametro "difpil" è minore di uno); in diminuzione, nel caso contrario (il parametro "difpil" è allora maggiore di uno).

     4. Il calcolo di riparto, per semplicità di esposizione, può essere distinto in tre fasi. Nella prima fase si applica la seguente formula algebrica.

 

quota% = [(5sup + 3pop)/8]/(difpil),

 

     dove:

quota% = quota percentuale da assegnare a ciascuna Cm ai fini del riparto del fondo;

5sup   = parametro "sup" di ciascuna Cm, moltiplicato per cinque; 3pop   = parametro "pop" di ciascuna Cm, moltiplicato per tre; 8      = il risultato della somma (5sup+ 3pop) è diviso per otto, in quanto i pesi sono espressi in ottavi;

difpil = il risultato della divisione precedente è ulteriormente diviso per il parametro "difpil", per tener conto del rapporto tra valore aggiunto di ciascuna Cm e valore aggiunto della Regione.

 

     5. La seconda fase del calcolo utilizza il risultato della prima fase per calcolare l'entità delle risorse finanziarie da assegnare a ciascuna Cm, secondo la formula:

 

soldi = [(30%fondo) (quota%)]/100,

 

     dove:

soldi    = ammontare del finanziamento provvisoriamente attribuito a ciascuna Cm,

30%fondo = totale delle risorse da ripartire tra le Cm,

quota%   = quota percentuale assegnata a ciascuna Cm a conclusione della prima fase di calcolo

 

     6. Una terza fase di calcolo si rende ordinariamente necessaria in conseguenza del fatto che il totale dei finanziamenti attribuiti a ciascuna Cm risulterà quasi sempre non coincidente con il totale delle risorse da ripartire. Occorrerà pertanto procedere a un'operazione di

riproporzionamento, secondo la formula seguente:

 

quotadef = [(soldi)/(totsoldi)]x(30%fondo) [30],

 

     dove:

quotadef = finanziamento definitivo spettante a ciascuna Cm;

soldi    = risultati della seconda fase di calcolo, ossia ammontare del

finanziamento provvisoriamente attribuito a ciascuna Cm;

totsoldi = totale dei finanziamenti provvisoriamente attribuiti alle Cm;

30%fondo = totale delle risorse da ripartire tra le Cm.

 

     7. A ciascuna Comunità Montana è assegnato un finanziamento il cui ammontare è pari al valore che assume la variabile "quotadef" a conclusione del calcolo sopra definito.

 

 

Allegato n. 2 [31]

Parametri e procedimento di calcolo per il riparto tra le Province della quota del fondo riservata al finanziamento dei progetti delle Comunità Montane

(Art. 6. secondo comma)

     1. Per la ripartizione annua del fondo tra le Province, relativamente alla quota riservata ai progetti delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 6, si assumono i seguenti parametri:

     a) superficie del territorio classificato montano incluso in Comunità Montane ricomprese nella medesima Provincia, misurata in ettari ed espressa in percentuale sul totale delle superfici di tutti i territori montani ricompresi in Comunità Montane della Toscana (di seguito indicata come: parametro "sup");

     b) popolazione residente nelle zone classificate montane incluse in Comunità Montane ricomprese nella medesima Provincia, espressa in percentuale sul totale dei residenti nelle zone montane ricomprese nelle Comunità Montane della Toscana (di seguito indicata come: parametro "pop");

     c) rapporto tra il valore aggiunto al costo corrente dei fattori prodotto dai Comuni inclusi in Comunità Montane ricomprese nella medesima Provincia, calcolato pro capite sulla popolazione residente in tali Comuni, e il valore aggiunto al costo corrente dei fattori prodotto dalla Toscana e calcolato pro capite sulla popolazione residente nella Regione (tale rapporto sarà di seguito indicato come: parametro "difpil").

     2. I parametri di cui al punto 1 sono determinati nel modo seguente:

     a) la popolazione residente di ciascun Comune incluso in Comunità Montane ricomprese nella medesima Provincia, è stabilita sulla base della più recente pubblicazione Istat per i Comuni totalmente montani e sulla base dei dati disponibili presso i Comuni per quelli solo parzialmente montani;

     b) la superficie montana di ciascuna Comunità Montana è desunta dall'allegato n. 1 alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, così come risulta modificato dall'art. 1, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1995, n. 53 e successive modifiche;

     c) il valore aggiunto è calcolato su base comunale e successivamente sommato per Provincia, secondo i dati forniti dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (Irpet). Nel caso di Comuni solo parzialmente montani, il parametro è ridefinito mediante proporzione diretta rispetto al numero dei residenti in territorio montano.

     3. Il criterio ispiratore del meccanismo di riparto è il seguente: al parametro "sup" e al parametro "pop" sono in partenza attribuiti i pesi rispettivi di cinque ottavi e di tre ottavi; la quota conseguentemente attribuita a ciascuna Provincia per effetto dell'applicazione di tali pesi, è poi corretta mediante divisione per il parametro "difpil", con gli effetti già illustrati al paragrafo 3 dell'allegato n. 1.

     4. Il calcolo di riparto, per semplicità di esposizione, può essere distinto in tre fasi. Nella prima fase si applica la seguente formula algebrica:

 

quota% = [(5sup + 3pop)/8]/(difpil),

 

     dove:

quota% = quota percentuale da assegnare a ciascuna Provincia ai fini del riparto del fondo;

5sup   = parametro "sup" di ciascuna Provincia, moltiplicato per cinque; 3pop   = parametro "pop" di ciascuna Provincia, moltiplicato per tre; 8      = il risultato della somma (5sup+ 3pop) è diviso per otto, in quanto i pesi sono espressi in ottavi;

difpil = il risultato della divisione precedente è ulteriormente diviso per il parametro "difpil", per tener conto del rapporto tra valore aggiunto prodotto dai Comuni inclusi in Cm della medesima Provincia e valore aggiunto della Regione.

 

     5. La seconda fase del calcolo utilizza il risultato della prima fase per calcolare l'entità delle risorse finanziarie da assegnare a ciascuna Provincia, secondo la formula:

 

soldi = [(70%fondo) (quota%)]/100,

 

     dove:

soldi    = ammontare del finanziamento provvisoriamente attribuito a ciascuna Provincia;

70%fondo = fondo totale delle risorse da ripartire tra le Province; quota%   = quota percentuale assegnata a ciascuna Provincia a conclusione della prima fase di calcolo.

 

     6. Una terza fase di calcolo si rende ordinariamente necessaria in conseguenza del fatto che il totale dei finanziamenti attribuiti a ciascuna Provincia risulterà quasi sempre non coincidente con il totale delle risorse da ripartire. Occorrerà pertanto procedere a un'operazione di riproporzionamento, secondo la formula seguente:

 

     quotadef = [(soldi)/(totsoldi)]x(70%fondo) [32],

 

     dove:

quotadef = finanziamento definitivo spettante a ciascuna Provincia;

soldi    = risultati della seconda fase di calcolo, ossia ammontare del finanziamento provvisoriamente attribuito a ciascuna Provincia;

totsoldi = totale dei finanziamenti provvisoriamente attribuiti a tutte le Province;

70%fondo = totale delle risorse da ripartire tra le Province.

 

     7. A ciascuna Provincia è assegnato un finanziamento il cui ammontare è pari al valore che assume la variabile "quotadef" a conclusione del calcolo sopra definito.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68, ad eccezione del comma 3 dell’art. 2.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[3] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[4] Comma così sostituito dall'art. unico della L.R. 11 agosto 1997, n. 66.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[12] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 82.

[13] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 82.

[14] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[15] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[16] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[17] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[18] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[19] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[20] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[21] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[22] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[23] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[24] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[25] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[26] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[27] Commi abrogati dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 82.

[28] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 9 aprile 1997, n. 16.

[29] Allegato abrogato dall'art. 9 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[30] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 9 aprile 1997, n. 16.

[31] Allegato abrogato dall'art. 9 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[32] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 9 aprile 1997, n. 16.