§ 2.3.52 - L.R. 28 dicembre 2000, n. 82.
Norme in materia di Comunità Montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:28/12/2000
Numero:82


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Individuazione degli ambiti territoriali).
Art. 3.  (Territori montani).
Art. 3 bis.  Ulteriore classificazione dei territori montani ai fini regionali.
Art. 4.  (Procedimento di concertazione).
Art. 5.  (Modalità di costituzione delle Comunità montane).
Art. 6.  (Modalità di approvazione dello Statuto).
Art. 7.  (Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e programmi annuali).
Art. 8.  (Criteri di ripartizione dei finanziamenti).
Art. 9.  (Rapporti con altri enti).
Art. 10.  (Modificazione degli ambiti territoriali).
Art. 10 bis.  Efficacia e ambito di applicazione della classificazione dei territori montani ai fini regionali e disposizioni interpretative e transitorie.
Art. 11.  (Disposizioni per la continuità amministrativa).
Art. 11 bis.  Differimento del trasferimento delle funzioni e disposizioni per il periodo transitorio e per la ripartizione delle risorse.
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie per l'anno 2001).
Art. 13.  (Riordino territoriale e adeguamento degli Statuti).
Art. 14.  (Modifica della legge regionale 23 gennaio 1989 n. 10, articolo 4).
Art. 15.  (Abrogazioni).


§ 2.3.52 - L.R. 28 dicembre 2000, n. 82. [1]

Norme in materia di Comunità Montane.

(B.U. 5 gennaio 2001, n. 1).

 

Titolo I

COSTITUZIONE DELLE COMUNITA'

MONTANE E NORME DI FUNZIONAMENTO

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali", disciplina la costituzione delle Comunità montane, detta norme per il loro funzionamento e dispone in ordine alla verifica e all'adeguamento degli enti nel rispetto dei principi di continuità amministrativa, attuando il complessivo riordino della legislazione regionale vigente.

     2. Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 27, comma 1, le Comunità montane sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

 

     Art. 2. (Individuazione degli ambiti territoriali).

     1. Gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità montane sono individuati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a seguito del procedimento di concertazione di cui all'articolo 4.

     2. L'individuazione di cui al comma 1 è operata nel rispetto delle disposizioni della legge statale tenendo conto dei seguenti principi generali:

     a) rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico-sociale;

     b) coesione istituzionale e coerenza con l'ordinamento amministrativo;

     c) adeguatezza all'esercizio delle funzioni proprie o conferite, nonché all'esercizio associato di funzioni dei Comuni ricompresi, anche con riferimento ai livelli ottimali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", articolo 3, comma 2;

     d) tendenziale corrispondenza con altre circoscrizioni amministrative e con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione regionale.

     3. Dagli ambiti territoriali possono essere esclusi i Comuni con popolazione residente in territorio montano inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva; nei medesimi ambiti possono essere inclusi i Comuni confinanti con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, che formino parte integrante dello stesso sistema geografico e socio-economico.

 

     Art. 3. (Territori montani). [2]

     1. Sono comuni montani o parzialmente montani quelli elencati nella tabella di cui all’allegato 1 della presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato montano ai sensi della normativa statale.

 

          Art. 3 bis. Ulteriore classificazione dei territori montani ai fini regionali. [3]

     1. Il territorio dei comuni parzialmente montani, che non risulta classificato ai sensi dell’articolo 3, può altresì essere classificato montano ai fini regionali, sulla base dei seguenti criteri generali:

     a) presenza di territorio avente pendenza uguale o superiore al 20 per cento;

     b) delimitazione del territorio interessato alla classificazione in modo tale da assicurare, per quanto possibile, la contiguità del territorio medesimo a quello già classificato montano e la coincidenza con riferimenti topografici certi; la delimitazione può comportare l’inclusione di porzioni di territorio con pendenza inferiore al 20 per cento, per quanto necessario ad assicurare la contiguità di zone che presentano le caratteristiche di cui alla lettera a) e la certezza della delimitazione stessa e, corrispondentemente, l’esclusione di taluni territori aventi le caratteristiche di cui alla lettera a);

     c) estensione della superficie risultante dalla delimitazione di cui alla lettera b) comunque non superiore a quella del territorio di cui alla lettera a).

     2. La classificazione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su richiesta del comune interessato, ed ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione del provvedimento; alla deliberazione sono allegate le planimetrie del territorio interessato.

     3. Con regolamento regionale sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo; il regolamento, in particolare, stabilisce il procedimento per l’adozione dell’atto di classificazione, e può prevedere ulteriori condizioni e requisiti per la classificazione e procedure di accordo tra la Regione e il comune interessato.

 

     Art. 4. (Procedimento di concertazione).

     1. La concertazione di cui all'articolo 2, comma 1 si svolge tra la Giunta regionale e le associazioni regionali rappresentative degli Enti locali (Anci, Urpt, Uncem) e si realizza nella sede prevista per l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 3, comma 5, garantendo alle Comunità montane e ai Comuni interessati la formulazione di proposte, rilievi e osservazioni.

     2. Il procedimento è promosso e avviato dalla Giunta regionale sulla base di una propria proposta, motivata in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 2.

     3. Entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento la Giunta regionale e le associazioni regionali degli Enti locali constatano in apposito verbale i risultati della concertazione. La proposta concertata è comunicata, a cura della Giunta regionale, a ciascuna Comunità montana e a ciascun Comune interessato, con invito a deliberare e comunicare entro venti giorni eventuali osservazioni, rilievi e proposte alternative.

     4. Le deliberazioni pervenute dalle Comunità montane e dai Comuni sono esaminate dai soggetti della concertazione di cui al comma 1 che, con apposito verbale integrativo, registrano la conclusione del procedimento entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto inizio.

     5. Nei trenta giorni successivi la Giunta adotta la proposta di individuazione degli ambiti territoriali, contenente specifica motivazione in ordine ad eventuali aspetti non concordemente definiti nella sede concertativa, e alle eventuali osservazioni e proposte di Comunità montane e di Comuni che non risultino accolte.

 

     Art. 5. (Modalità di costituzione delle Comunità montane).

     1. Entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, in ciascuno degli ambiti territoriali con essa individuati è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Comunità montana tra i Comuni ricompresi nel rispettivo territorio. Con il medesimo decreto sono stabilite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana.

 

     Art. 6. (Modalità di approvazione dello Statuto).

     1. Lo Statuto della Comunità montana è deliberato dall'organo rappresentativo con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, convocate a intervalli non superiori a trenta giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte, in sedute consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

 

     Art. 7. (Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e programmi annuali).

     1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico è predisposto dall'organo esecutivo e adottato dall'organo rappresentativo della Comunità montana, sulla base di un modello analitico predeterminato in termini generali e uniformi dalla Giunta regionale nel quadro delle procedure della programmazione regionale, sentite le associazioni regionali rappresentative degli enti locali.

     2. Il Piano pluriennale è adottato entro centoventi giorni dall'insediamento dell'organo esecutivo ed è trasmesso alla Provincia nei successivi venti giorni.

     3. Il Consiglio provinciale, entro quaranta giorni dal ricevimento, approva il Piano ovvero, ove rilevi elementi di non conformità agli indirizzi e agli obiettivi degli atti di programmazione della Regione o della Provincia, lo rinvia con osservazioni fissando il termine per l'adeguamento e il conseguente nuovo esame ai fini dell'approvazione.

     4. I progetti di opere ed interventi, previsti dal Piano pluriennale, sono realizzati mediante programmi annuali adottati dalla Comunità montana contestualmente agli atti di bilancio. I programmi sono trasmessi alla Provincia, con espressa evidenza dei progetti per i quali è richiesto il concorso finanziario a valere sul Fondo per la montagna o su altre fonti di finanziamento previste dai bilanci della Provincia o della Regione.

     5. Qualora il territorio della Comunità montana sia ricompreso in più Province, le procedure stabilite dal presente articolo sono adempiute con riferimento alla Provincia di prevalente competenza territoriale, che vi provvede sentite le altre amministrazioni interessate.

 

     Art. 8. (Criteri di ripartizione dei finanziamenti).

     1. Le risorse regionali per l'esercizio di funzioni conferite sono ripartite e assegnate secondo criteri omogenei definiti nella sede e con le procedure previste per l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 3, comma 5. Nella stessa sede sono concertate le modalità attuative dei criteri di ripartizione stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.

     2. Le risorse derivanti da programmi e iniziative confinanziate dall'Unione europea o da atti di programmazione negoziata, sono ripartite e assegnate in conformità delle rispettive discipline specifiche.

     3. I finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, di opere ed interventi, previsti dai piani e programmi locali di sviluppo, a valere sulle risorse del bilancio regionale proprie o trasferite dallo Stato, sono assegnati nel rispetto degli eventuali criteri o vincoli della normativa statale:

     a) per una quota, secondo criteri obiettivi predeterminati;

     b) per una quota, secondo criteri e priorità definiti dalla programmazione regionale.

     4. I contributi della Regione alle spese generali di funzionamento degli enti sono ripartiti alle Comunità montane e ai Comuni montani non compresi in Comunità con riferimento alla superficie classificata montana e alla popolazione residente nei territori classificati montani.

 

     Art. 9. (Rapporti con altri enti).

     1. Salvo che la legge regionale disponga diversamente, le funzioni amministrative richiedenti l'esercizio associato in ambito coincidente con il territorio della Comunità montana sono esercitate dalla Comunità stessa.

     2. La Comunità montana esercita altresì, per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni amministrative e i compiti gestionali relativi ad enti e organismi nel cui ambito territoriale è ricompresa, nelle forme e con le modalità stabilite dallo Statuto.

     3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, la Comunità montana ricerca e attua, nell'interesse dei Comuni partecipanti, rapporti di collaborazione e forme di cooperazione con gli altri enti operanti nel proprio territorio, con le modalità e gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 10. (Modificazione degli ambiti territoriali).

     1. Eventuali modifiche successive degli ambiti territoriali sono disposte ai sensi dell'art. 2, comma 1.

     2. A seguito della modifica di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'articolo 5 e, ove occorra, dell'articolo 11, comma 2.

     3. La Comunità montana, costituita nell'ambito oggetto della modifica, adegua la composizione dei suoi organi entro sessanta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'articolo 11, commi 3 e 4.

     4. L'eventuale adeguamento dello Statuto è deliberato entro i successivi sessanta giorni.

 

          Art. 10 bis. Efficacia e ambito di applicazione della classificazione dei territori montani ai fini regionali e disposizioni interpretative e transitorie. [4]

     1. La classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 bis ha rilevanza esclusivamente regionale e, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, si applica unicamente nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi regionali successive all’entrata in vigore del medesimo articolo 3 bis. Fino all’entrata in vigore delle suddette leggi regionali, le norme che, a qualsiasi titolo e per qualsiasi effetto, richiamano territori classificati montani si intendono riferite unicamente ai territori di cui all’articolo 3.

     2. Della classificazione, effettuata ai sensi dell’articolo 3 bis, può essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore, adottati dalla Regione dopo l’entrata in vigore del medesimo articolo 3 bis.

     3. In via di prima applicazione, alla classificazione di cui all’articolo 3 bis si provvede anche in assenza del regolamento di attuazione, sulla base delle richieste di classificazione pervenute alla data di entrata in vigore dell’articolo medesimo, nel rispetto dei criteri generali previsti al comma 1 dell’articolo 3 bis.

 

     Art. 11. (Disposizioni per la continuità amministrativa).

     1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, le Comunità montane sono quelle costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, elencate nella tabella allegato 2.

     2. Con i medesimi decreti di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni per l'eventuale successione, anche parziale, tra le Comunità montane di cui al comma 1 e quelle costituite ai sensi della presente legge.

     3. Con le norme statutarie di cui all’articolo 13, comma 2, le Comunità montane costituite ai sensi della presente legge provvedono altresì alla rideterminazione della composizione degli organi rappresentativi ed esecutivi, in osservanza delle previsioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 [5].

     3 bis. In caso di rinnovo, l’organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentanti dei comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti, o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei comuni; in tali casi l’organo rappresentativo è di volta in volta integrato, sulla base delle nomine intervenute, nella prima seduta utile [6].

     4. Fino all’entrata in vigore delle norme degli Statuti sulla rideterminazione della composizione degli organi di cui al comma 3:

     a) nel caso di Comunità montane, costituite ai sensi dell’articolo 5, che comprendono i medesimi Comuni delle Comunità montane preesistenti di cui all’allegato 2, resta ferma la composizione dell’organo rappresentativo e dell’organo esecutivo;

     b) negli altri casi, l’organo rappresentativo è provvisoriamente composto dal Sindaco e da due rappresentanti, uno dei quali espresso dalla minoranza, di ciascun Comune partecipante, eletti dai rispettivi consigli comunali; l’organo esecutivo è provvisoriamente composto da un numero di componenti non superiore a quattro, se la popolazione complessiva non supera i 10 mila abitanti, e non superiore a sei, se la popolazione complessiva è compresa tra 10 mila e 100 mila abitanti [7].

     4 bis. Gli statuti delle Comunità montane di cui al comma 4, lettera a) possono, in via transitoria, mantenere ferma la composizione dell’organo rappresentativo e dell’organo esecutivo fino al 31 luglio 2004, e comunque non oltre il rinnovo della maggioranza dei consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana se antecedente alla data del 31 luglio 2004 [8].

     5. Fino all'approvazione dei Piani di cui all'articolo 7 restano validi i Piani di sviluppo già approvati, con riferimento ai progetti afferenti l'ambito territoriale di competenza.

 

          Art. 11 bis. Differimento del trasferimento delle funzioni e disposizioni per il periodo transitorio e per la ripartizione delle risorse. [9]

     1. Quando appaia necessario in conseguenza dei provvedimenti di individuazione o di modifica degli ambiti territoriali delle comunità montane, il Consiglio regionale, con propria deliberazione su proposta della Giunta, può differire il termine dal quale decorre il trasferimento delle funzioni tra gli enti locali interessati e dettare disposizioni per il periodo transitorio e per la ripartizione delle risorse. Il Consiglio può provvedere anche nell’ambito della deliberazione di cui all’articolo 2, comma 1. La proposta della Giunta regionale dà conto delle valutazioni espresse dagli enti locali interessati.

     2. Per quanto non espressamente previsto dalla deliberazione di cui al comma 1, può provvedersi con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche nell’ambito dei decreti adottati per le finalità di cui agli articoli 5, 10 e 11. Il decreto può disporre solo per un periodo non superiore a due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 2, comma 1.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie per l'anno 2001).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 hanno vigore dall'esercizio finanziario 2002. Le risorse ascritte e ascrivibili alla competenza degli esercizi finanziari fino all'anno 2001 incluso, sono ripartite e assegnate secondo i criteri e con le modalità previsti dalle norme vigenti alla data di approvazione della presente legge.

 

     Art. 13. (Riordino territoriale e adeguamento degli Statuti).

     1. La Giunta regionale provvede ad avviare il procedimento di concertazione di cui all'articolo 4 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le Comunità montane, costituite ai sensi della presente legge, approvano o adeguano il proprio statuto entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5.

 

     Art. 14. (Modifica della legge regionale 23 gennaio 1989 n. 10, articolo 4).

     1. [10].

     2. Il conseguente trasferimento delle funzioni e delle relative risorse dalla Provincia alle Comunità montane è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti interessati [11].

 

     Art. 15. (Abrogazioni).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

     a) la legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 "Riforma e riordino delle Comunità montane";

     b) la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 103 "Riforma e riordino delle Comunità montane. Modifica della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39";

     c) la legge regionale 7 marzo 1994, n. 21 "Modifica art. 28 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 "Riforma e riordino delle Comunità montane"";

     d) la legge regionale 12 aprile 1995, n. 52 "Norme sulla classificazione dei territori montani";

     e) la legge regionale 12 aprile 1995, n. 53 "Ridelimitazione di zone omogenee. Modifica della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 di riforma e riordino delle Comunità montane";

     f) la legge regionale 2 agosto 1996, n. 63 "Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 concernente "Riforma e riordino delle Comunità montane"";

     g) la legge regionale 11 dicembre 1996, n. 92 "Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 concernente "Riforma e riordino delle Comunità montane"";

     h) la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 "Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna" articolo 5, articolo 6 e articolo 12, commi 3, 4 e 5;

     i) la legge regionale 2 giugno 1999, n. 31 "Parziale riordino degli enti montani. Ulteriori modifiche alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39";

     j) la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale", articolo 13.

 

 

Allegato 1

 

Comuni il cui territorio è classificato interamente o parzialmente montano

Provincia di Arezzo (ha 198.299)

Comuni interamente montani:

     Anghiari (ha 13.058), Badia Tedalda (ha 11.906), Bibbiena (ha 8.641), Caprese Michelangelo (ha 6.675), Castel Focognano (ha 5.661), Castel San Niccolò (ha 8.314), Chitignano (ha 1.470), Chiusi della Verna (ha 10.232), Loro Ciuffenna (ha 8.675), Montemignaio (ha 2.606), Monterchi (ha 2.873), Ortignano Raggiolo (ha 3.645), Pieve S. Stefano (ha 15.577), Poppi (ha 9.703), Pratovecchio (ha 7.548), Sansepolcro (ha 9.148), Sestino (ha 8.046), Stia (ha 6.271), Subbiano (ha 7.824), e Talla (ha 6.018).

Comuni parzialmente montani:

     Arezzo (ha 16.553), Capolona (ha 3.005), Castelfranco di Sopra (ha 2.370), Castiglion Fibocchi (ha 1.270), Castiglion Fiorentino (ha 3.670), Cavriglia (ha 810), Cortona (ha 15.860) e Pian di Scò [870].

Provincia di Firenze (ha 166.069)

Comuni interamente montani:

     Barberino di Mugello (ha 13.382), Borgo San Lorenzo (ha 14.615), Dicomano (ha 6.176), Firenzuola (ha 27.206), Londa (ha 5.940), Marradi (ha 15.407), Palazzuolo sul Senio (ha 10.890), Rufina (ha 4.568), San Godenzo (ha 9.919), San Piero a Sieve (ha 3.663), Scarperia (ha 7.937), Vaglia (ha 5.694) e Vicchio (ha 13.889).

Comuni parzialmente montani:

     Calenzano (ha 540), Fiesole (ha 30), Figline Valdarno (ha 632), Greve in Chianti (ha 11.197), Pelago (ha 3.774), Pontassieve (ha 5.020), Reggello (ha 5.210) e Sesto Fiorentino (ha 380).

Provincia di Grosseto (ha 205.658)

Comuni interamente montani:

     Arcidosso (ha 9.339), Castell'Azzara (ha 6.472), Manciano (ha 37.204), Massa Marittima (ha 28.372), Monte Argentario (ha 6.024), Monterotondo Marittimo (ha 10.251), Montieri (ha 10.834), Pitigliano (ha 10.290), Roccalbegna (ha 12.495), Santa Fiora (ha 6.290), Seggiano (ha 4.953), Semproniano (ha 8.145) e Sorano (ha 17.459).

Comuni parzialmente montani:

     Castel del Piano (ha 3.046), Cinigiano (ha 2.284), Civitella Paganico (ha 10.385), Roccastrada (ha 9.504) e Scansano (ha 12.311).

Provincia di Livorno (ha 28.951)

Comuni interamente montani:

     Campo dell'Elba (ha 5.566), Capoliveri (ha 3.951), Capraia Isola (ha 1.926), Marciana (ha 4.518), Marciana Marina (ha 576), Porto Azzurro (ha 1.336), Portoferraio (ha 4.787), Rio Marina (ha 1.954), Rio nell'Elba (ha 1.678) e Sassetta (ha 2.659).

Provincia di Lucca (ha 120.499)

Comuni interamente montani:

     Bagni di Lucca (ha 16.465), Barga (ha 6.653), Borgo a Mozzano (ha 7.241), Camporgiano (ha 2.710), Careggine (ha 2.446), Castelnuovo Garfagnana (ha 2.850), Castiglione Garfagnana (ha 4.864), Coreglia Antelminelli (ha 5.278), Fabbriche di Vallico (ha 1.553), Fosciandora (ha 1.982), Gallicano (ha 3.050), Giuncugnano (ha 1.894), Minucciano (ha 5.700), Molazzana (ha 3.163), Pescaglia (ha 7.037), Piazza al Serchio (ha 2.709), Pieve Fosciana (ha 2.877), S. Romano in Garfagnana (ha 2.604), Seravezza (ha 3.937), Sillano (ha 6.215), Stazzema (ha 8.072), Vagli di Sotto (ha 4.102), Vergemoli (ha 2.730) [12], Villa Basilica (ha 3.648) e Villa Collemandina (ha 3.481).

Comuni parzialmente montani:

     Camaiore (ha 2.306), Capannori (ha 2.913) e Lucca (ha 2.019).

Provincia di Massa: (ha 106.780)

Comuni interamente montani:

     Aulla (ha 5.979), Bagnone (ha 7.379), Casola in Lunigiana (ha 4.253), Comano (ha 5.467), Filattiera (ha 4.898), Fivizzano (ha 18.068), Fosdinovo (ha 4.854), Licciana Nardi (ha 5.596), Mulazzo (ha 6.265), Podenzana (ha 1.720), Pontremoli (ha 18.268), Tresana (ha 4.408), Villafranca in Lunigiana (ha 2.949) e Zeri (ha 7.361).

Comuni parzialmente montani:

     Carrara (ha 3.240), Massa (ha 5.425) e Montignoso (ha 650).

Provincia di Pisa (ha 84.036)

Comuni interamente montani:

     Castelnuovo Val di Cecina (ha 8.878), Montecatini Val di Cecina (ha 15.538), Monteverdi Marittimo (ha 9.836), Pomarance (ha 22.754) e Volterra (ha 25.285).

Comuni parzialmente montani:

     Buti (ha 820) e Calci (ha 925).

Provincia di Pistoia (ha 53.767)

Comuni interamente montani:

     Abetone (ha 3.126), Cutigliano (ha 4.339), Marliana (ha 4.299), Piteglio (ha 5.005), Sambuca Pistoiese (ha 7.754) e San Marcello Pistoiese (ha 8.518).

Comuni parzialmente montani:

     Montale (ha 1.870), Pescia (ha 5.616) e Pistoia (ha 13.240).

Provincia di Prato (ha 19.216)

Comuni interamente montani:

     Cantagallo (ha 9.493) e Vernio (ha 6.328).

Comuni parzialmente montani:

     Montemurlo (ha 1.443) e Vaiano (ha 1.952).

Provincia di Siena (ha 104.003)

Comuni interamente montani:

     Abbadia San Salvatore (ha 5.892), Castiglione d'Orcia (ha 14.184) [13], Monticiano (ha 10.945), Piancastagnaio (ha 6.970), Radicofani (ha 11.846), Radicondoli (ha 13.253) e S. Casciano dei Bagni (ha 9.186).

Comuni parzialmente montani:

     Cetona (ha 2.700), Chianciano Terme (ha 1.180), Chiusdino (ha 2.100), Gaiole in Chianti (ha 5.630), Montalcino (ha 8.034), Montepulciano (ha 1.443), Radda in Chianti (ha 4.230) e Sarteano (ha 6.410).

 

 

Allegato 2

Comunità montane

LUNIGIANA

     comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

     Estensione ha 97.465.

GARFAGNANA

     comprendente i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli e Villa Collemandina.

     Estensione ha 53.377.

MEDIA VALLE DEL SERCHIO

     comprendente i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico.

     Estensione ha 37.190.

MUGELLO

     comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio.

     Estensione ha 112.683.

MONTAGNA FIORENTINA

     comprendente i comuni di Dicomano, Londa, Rufina, San Godenzo e parzialmente i comuni di Pelago, Pontassieve e Reggello.

     Estensione ha 40.607.

ALTA VAL DI CECINA

     comprendente i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Volterra.

     Estensione ha 82.291.

CASENTINO

     comprendente i comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò , Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla e parzialmente il comune di Capolona.

     Estensione ha 80.938.

VALTIBERINA

     comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro e Sestino.

     Estensione ha 67.283.

AMIATA GROSSETANO

     comprendente i comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e parzialmente i comuni di Castel del Piano e Cinigiano.

     Estensione ha 53.024.

AMIATA SENESE

     comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio e Radicofani.

     Estensione ha 38.892.

ELBA E CAPRAIA

     comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell'Elba.

     Estensione ha 26.292.

ALTA VERSILIA

     comprendente i comuni di Seravezza e Stazzema.

     Estensione ha 12.009.

AREA LUCCHESE

     comprendente i comuni di Pescaglia, Villa Basilica e parzialmente i comuni di Lucca e Capannori.

     Estensione ha 15.617.

APPENNINO PISTOIESE

     comprendente i comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese e parzialmente i comuni di Montale e di Pescia.

     Estensione ha 40.527.

VAL DI BISENZIO

     comprendente i comuni di Cantagallo, Vernio e parzialmente i comuni di Montemurlo e Vaiano.

     Estensione ha 19.216.

PRATOMAGNO

     comprendente i comuni di Loro Ciuffenna e parzialmente i comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglione Fibocchi e Pian di Scò.

COLLINE METALLIFERE

     comprendente i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri.

     Estensione ha 49.457.

COLLINE DEL FIORA

     comprendente i comuni di Manciano, Pitigliano, Sorano e parzialmente il comune di Scansano.

     Estensione ha 77.264.

CETONA

     comprendente i comuni di S. Casciano dei Bagni e parzialmente i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano e Sarteano.

     Estensione ha 20.919.

VAL DI MERSE

     comprendente i comuni di Monticiano, Radicondoli e parzialmente il comune di Chiusdino.

     Estensione ha 26.298.


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 32.

[3] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 32.

[4] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 32.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 14 ottobre 2002, n. 37.

[6] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2004, n. 68.

[7] Comma corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 17 gennaio 2001, n. 2 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 14 ottobre 2002, n. 37..

[8] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 14 ottobre 2002, n. 37.

[9] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 29 novembre 2004, n. 68.

[10] Modifica il comma 1, art. 4 della L.R. 23 gennaio 1989, n. 10.

[11] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 29 novembre 2004, n. 68.

[12] Così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 17 gennaio 2001, n. 2.

[13] Così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 17 gennaio 2001, n. 2.