§ 2.1.204 - L.R. 11 luglio 2000, n. 61.
Personale delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica e personale dei gruppi consiliari: modificazioni alla L.R. 17 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:11/07/2000
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica.
Art. 2.  Strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta, del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 3.  Il responsabile delle strutture speciali di supporto.
Art. 4.  Rapporto di lavoro.
Art. 5.  Disposizione di bilancio.
Art. 6.  Strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari.
Art. 7.  Incarichi a tempo determinato.
Art. 8.  Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari.
Art. 9.  Dotazione organica complessiva.


§ 2.1.204 - L.R. 11 luglio 2000, n. 61. [1]

Personale delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica e personale dei gruppi consiliari: modificazioni alla L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

(B.U. 17 luglio 2000, n. 22).

 

Art. 1. Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica. [2]

 

     Art. 2. Strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta, del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. [3]

 

     Art. 3. Il responsabile delle strutture speciali di supporto. [4]

 

     Art. 4. Rapporto di lavoro. [5]

 

     Art. 5. Disposizione di bilancio. [6]

 

     Art. 6. Strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari. [7]

 

     Art. 7. Incarichi a tempo determinato.

     1. [8].

     2. [9].

 

     Art. 8. Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari. [10]

 

     Art. 9. Dotazione organica complessiva. [11]

 

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[2] Sostituisce gli originari commi 3, 4 e 5 con gli attuali commi 3, 4, 5 e 6 nell'art. 4 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[3] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[4] Sostituisce i commi da 1 a 3, art. 6, della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[5] Sostituisce gli originari commi da 4 a 10 con gli attuali commi da 4 a 11 nell'art. 7 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[6] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 luglio 2000, n. 62. Sostituisce l'art. 9 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[7] Aggiunge i commi 3, 4 e 5 all'art. 10 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[8] Sostituisce il comma 1, art. 13 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[9] Aggiunge il comma 6 all'art. 13 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[10] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[11] Aggiunge il comma 4 all'art. 42 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.