Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 14/04/1999 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 83). |
Art. 20. (Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51). |
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51). |
Art. 22. (Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51). |
Art. 23. (Modifica dell'articolo 144 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51). |
Art. 24. (Modifica dell'articolo 151 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51). |
Art. 25. (Abrogazione degli articoli 53, 142, 143, 145, 146, 147 e 148 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51). |
Art. 26. (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97). |
Art. 27. (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 luglio 1996, n. 53). |
Art. 28. (Trasferimento all'A.R.P.A.T. del personale comandato). |
§ 2.1.191 - L.R. 14 aprile 1999, n. 20.
Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59". Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81; alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 ed alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. Ulteriori disposizioni in materia di personale regionale.
(B.U. 23 aprile 1999, n. 12).
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE
Artt. 1. – 18. [1]
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 7 NOVEMBRE 1994, N. 83
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. [2].
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 21 AGOSTO 1989, N. 51
Art. 20. (Modifica dell'articolo 21 della
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 51 della
1. [4].
Art. 22. (Sostituzione dell'articolo 52 della
1. [5].
Art. 23. (Modifica dell'articolo 144 della
1. [6].
Art. 24. (Modifica dell'articolo 151 della
1. [7].
Art. 25. (Abrogazione degli articoli 53, 142, 143, 145, 146, 147 e 148 della
CAPO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 3 NOVEMBRE 1995, N. 97
Art. 26. (Modifica dell'articolo 2 della
CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 9 LUGLIO 1996, N. 53
Art. 27. (Modifica dell'articolo 4 della
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL
PERSONALE COMANDATO PRESSO l'A.R.P.A.T.
Art. 28. (Trasferimento all'A.R.P.A.T. del personale comandato).
1. Il personale della Regione Toscana che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio in posizione di comando presso l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.T.) è trasferito su domanda alle dipendenze della suddetta Agenzia.
2. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di cui al primo comma al direttore generale dell'A.R.P.A.T., il quale adotta gli atti relativi all'assunzione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione dell'atto.
3. L'assunzione è disposta in posizione corrispondente a quella rivestita nell'ordinamento regionale, con salvaguardia dello stato giuridico e del trattamento economico fisso e continuativo acquisiti alla data del trasferimento. La retribuzione di posizione al personale dirigente è corrisposta nella misura prevista dall'ordinamento dell'A.R.P.A.T., in relazione alla funzione dirigenziale attribuita.
4. Al personale trasferito continuano ad applicarsi, con oneri a carico dell'A.R.P.A.T., le disposizioni di cui all'articolo 150 della
5. Al personale trasferito è data facoltà di optare entro trenta giorni dalla data di decorrenza dell'assunzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza.
[1] Articoli abrogati dall’allegato A della
[2] Sostituisce l'art. 2 della
[3] Articolo abrogato dall’allegato A della
[4] Sostituisce l'art. 51 della
[5] Sostituisce l'art. 52 della
[6] Aggiunge il comma 3 all'art. 144 della
[7] Aggiunge il comma 4 all'art. 151 della
[8] Articolo abrogato dall’allegato A della
[9] Articolo abrogato dall’allegato A della
[10] Articolo abrogato dall’allegato A della