§ 2.1.243 - L.R. 14 ottobre 2005, n. 58.
Disposizioni sul gruppo misto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:14/10/2005
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Modifica dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26
Art. 3.  Modifica dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2000, n. 60
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 11 luglio 2000, n. 60
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 2.1.243 - L.R. 14 ottobre 2005, n. 58. [1]

Disposizioni sul gruppo misto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull’assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni).

(B.U. 21 ottobre 2005, n. 39).

 

Art. 1. Finalità

     1. Fino all’entrata in vigore della disciplina organica del gruppo misto previsto dall’articolo 16, comma 3, dello Statuto, gli effetti della costituzione di detto gruppo sono regolati dalla presente legge.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26

     1. Alla fine dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, dopo le parole “costituite a livello nazionale” sono aggiunte le parole “oppure il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2000, n. 60

     1. Alla fine dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2000, n. 60, dopo le parole “costituite a livello nazionale” sono aggiunte le parole “oppure il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto.”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 11 luglio 2000, n. 60

     1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2000, n. 60, è inserito il seguente articolo 3 bis:

      “Art. 3 bis. Contributo per il gruppo misto

     1. Gli articoli 2 e 3 non si applicano al gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto.

     2. Al gruppo misto è assegnato un contributo mensile di euro 2.000,00.”.

 

Art. 5. Norma finanziaria

     1. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 3 bis della presente legge, valutato per l’ anno in corso in euro 10.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo 300 “Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari” del bilancio regionale.

     2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 6 della L.R. 17 febbraio 2006, n. 5.