§ 2.1.264 - L.R. 20 febbraio 2008, n. 8.
Interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 9 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:20/02/2008
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 9 della l.r. 26/2000


§ 2.1.264 - L.R. 20 febbraio 2008, n. 8.

Interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 9 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

(B.U. 27 febbraio 2008, n. 6)

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 9 della l.r. 26/2000

1. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 9 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 11 luglio 2000, n. 61 (Personale delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica e personale dei gruppi consiliari: modificazioni alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26), si intende nel senso che l’indennità ivi prevista costituisce un emolumento fisso e continuativo, corrisposto a tutti i dipendenti contemplati dalla norma, che assorbe ogni altra competenza accessoria e indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.