§ 1.1.10 – L.R. 17 febbraio 2006, n. 5.
Disciplina del gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.1 norme statutarie
Data:17/02/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 26/2000.
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 60/2000.
Art. 4.  Modifica del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 26/2000.
Art. 5.  Modifica del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 60/2000.
Art. 6.  Abrogazione della l.r. 58/2005.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 1.1.10 – L.R. 17 febbraio 2006, n. 5. [1]

Disciplina del gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull’assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni) e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58.

(B.U. 27 febbraio 2006, n. 5).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina gli effetti della costituzione del gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto.

     2. La dizione “gruppo misto” non può essere variata o integrata con alcuna altra dizione né con riferimenti ad eventuali componenti politiche interne al gruppo stesso.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 26/2000.

     1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), è aggiunto il seguente articolo 14 bis:

     “Art. 14 bis. Struttura speciale di segreteria del gruppo misto.

     1. Al gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2.

     2. La dotazione organica della struttura speciale di segreteria del gruppo misto è costituita da una unità di personale per ogni componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso.

     3. Al personale di cui al comma 2 spetta il trattamento economico della categoria C, posizione economica C1.

     4. Il rapporto di lavoro o di incarico a tempo determinato del personale di cui al comma 2 è disciplinato ai sensi degli articoli 12 e 13 salvo che, per quanto disposto da quest’ultimo articolo, le funzioni previste per il presidente del gruppo siano attribuite a ciascun componente del gruppo misto.

     5. Nella struttura speciale di segreteria del gruppo misto non si costituisce la figura del responsabile di segreteria del gruppo di cui all’articolo 14.”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 60/2000.

     1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull’assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni), è inserito il seguente articolo 3 bis:

     “Art. 3 bis. Contributi per il gruppo misto.

     1. Al gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto non si applicano gli articoli 2 e 3.

     2. I contributi mensili al gruppo misto sono così de terminati:

     a) un contributo fisso di euro 900,00;

     b) un contributo di euro 450,00 per ogni consigliere che fa parte del gruppo;

     c) un contributo di euro 159,00 per ogni consigliere che fa parte del gruppo che non sia componente dell’ufficio di presidenza o presidente di commissione permanente o speciale.”.

 

     Art. 4. Modifica del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 26/2000.

     1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 26/2000, dopo le parole “costituite a livello nazionale” sono aggiunte le parole “oppure il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto”.

 

     Art. 5. Modifica del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 60/2000.

     1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 60/2000, dopo le parole “costituite a livello nazionale” sono aggiunte le parole “oppure il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto” [2].

 

     Art. 6. Abrogazione della l.r. 58/2005.

     1. La legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58 (Disposizioni sul gruppo misto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale” ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 “Nuova disciplina sull’assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni”) è abrogata.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio previsti al capitolo 300 “Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari” del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio 2006. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 6 marzo 2006, n. 7.