Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 commercio |
Data: | 22/04/1964 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65 sono autorizzate le spese annue, a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato industria e commercio, per le finalità di cui alle [...] |
Art. 2. E' abrogato ogni altro stanziamento previsto da precedenti disposizioni legislative per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge. |
§ 3.12.43 - L.R. 22 aprile 1964, n. 6.
Modifiche alla L. 25 febbraio 1950, n. 8 e susseguenti, concernente: «Contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio di problemi economici regionali».
(G.U.R. 24 aprile 1964, n. 19).
A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65 sono autorizzate le spese annue, a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato industria e commercio, per le finalità di cui alle lettere seguenti:
a) 1) (Omissis) [1];
2) (Omissis) [2];
b) (Omissis) [5];
c) lire 14.000.000 [3] per:
1) (Omissis) [2];
2) spese per la partecipazione a convegni italiani ed esteri aventi particolare interesse per i problemi siciliani dell'industria, del commercio e dell'artigianato [4].
E' abrogato ogni altro stanziamento previsto da precedenti disposizioni legislative per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.
[1] Disposizione abrogata con art. 38
[2] Numero abrogato con art. 1
[5] Lettera abrogata con art. 52
[3] Importo elevato con art. 1
[2] Numero abrogato con art. 1
[4] V. art. 1