§ 3.12.23 - L.R. 27 febbraio 1950, n. 13.
Concessione di contributi per l'istituzione di punti e depositi franchi nella Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:27/02/1950
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Per l'esecuzione delle opere occorrenti per la recinzione e la idonea attrezzatura di punti e depositi franchi, che vengono, ai sensi delle leggi vigenti, istituiti a cura di enti pubblici nelle [...]
Art. 2.      Il contributo non può eccedere la misura massima del 30 % dell'ammontare della spesa necessaria per la costruzione delle opere di cui all'art. 1.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50.000.000 a partire dall'esercizio 1949-50.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.12.23 - L.R. 27 febbraio 1950, n. 13.

Concessione di contributi per l'istituzione di punti e depositi franchi nella Regione.

(G.U.R. 4 marzo 1950, n. 9).

 

Art. 1.

     Per l'esecuzione delle opere occorrenti per la recinzione e la idonea attrezzatura di punti e depositi franchi, che vengono, ai sensi delle leggi vigenti, istituiti a cura di enti pubblici nelle città marittime della Regione, nonché per la costruzione di locali, impianti e servizi da destinarsi all'esercizio di detti punti e depositi franchi, possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione da erogarsi agli enti pubblici titolari delle relative concessioni [1].

 

     Art. 2.

     Il contributo non può eccedere la misura massima del 30 % dell'ammontare della spesa necessaria per la costruzione delle opere di cui all'art. 1.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50.000.000 a partire dall'esercizio 1949-50.

     La spesa afferente all'esercizio 1949-50 sarà prelevata dagli accantonamenti iscritti nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo, rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] V. art. 1 L.R. 6 marzo 1962. n. 4.

[2] Articolo abrogato in forza dell'art. 3 L.R. 6 marzo 1962, n. 4.