Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 commercio |
Data: | 27/02/1950 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Per l'esecuzione delle opere occorrenti per la recinzione e la idonea attrezzatura di punti e depositi franchi, che vengono, ai sensi delle leggi vigenti, istituiti a cura di enti pubblici nelle [...] |
Art. 2. Il contributo non può eccedere la misura massima del 30 % dell'ammontare della spesa necessaria per la costruzione delle opere di cui all'art. 1. |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50.000.000 a partire dall'esercizio 1949-50. |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.12.23 - L.R. 27 febbraio 1950, n. 13.
Concessione di contributi per l'istituzione di punti e depositi franchi nella Regione.
(G.U.R. 4 marzo 1950, n. 9).
Per l'esecuzione delle opere occorrenti per la recinzione e la idonea attrezzatura di punti e depositi franchi, che vengono, ai sensi delle leggi vigenti, istituiti a cura di enti pubblici nelle città marittime della Regione, nonché per la costruzione di locali, impianti e servizi da destinarsi all'esercizio di detti punti e depositi franchi, possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione da erogarsi agli enti pubblici titolari delle relative concessioni [1].
Il contributo non può eccedere la misura massima del 30 % dell'ammontare della spesa necessaria per la costruzione delle opere di cui all'art. 1.
(Omissis) [2].
Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50.000.000 a partire dall'esercizio 1949-50.
La spesa afferente all'esercizio 1949-50 sarà prelevata dagli accantonamenti iscritti nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo, rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] V. art. 1
[2] Articolo abrogato in forza dell'art. 3