§ 1.6.32 - L.R. 25 luglio 1969, n. 22.
Finanziamento straordinario delle attività dei Comuni in materia di lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:25/07/1969
Numero:22


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 26.950 milioni per le finalità della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, da ripartirsi in conformità a quanto stabilito all'art. 2, lettere da a) ad f), [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici presenterà, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione concernente la attuazione della presente legge.
Art. 3.      Le deliberazioni relative all'impiego della somma prevista all'art. 1, vengono adottate dal Consiglio comunale su programmi di utilizzazione proposti dalla Giunta.
Art. 4.      Per le finalità della legge regionale 30 marzo 1967,n. 29 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192, nella [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 1.6.32 - L.R. 25 luglio 1969, n. 22.

Finanziamento straordinario delle attività dei Comuni in materia di lavori pubblici.

(G.U.R. 26 luglio 1969, n. 35).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 26.950 milioni per le finalità della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, da ripartirsi in conformità a quanto stabilito all'art. 2, lettere da a) ad f), della stessa legge e da utilizzarsi secondo le disposizioni previste nello stesso art. 2 e nei successivi articoli 3, 4 e 5.

     La predetta spesa sarà utilizzata per le opere di cui alle lettere a), e) f) g) l) o) dell'art. 1 della succitata legge regionale 30 novembre 1967, n. 55.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici presenterà, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione concernente la attuazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     Le deliberazioni relative all'impiego della somma prevista all'art. 1, vengono adottate dal Consiglio comunale su programmi di utilizzazione proposti dalla Giunta.

 

     Art. 4.

     Per le finalità della legge regionale 30 marzo 1967,n. 29 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192, nella seguente misura:

     - periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1968: lire 40.950 milioni per le finalità di cui agli artt. 1, 4 e 5, e lire 13.050 milioni per le finalità di cui all'art. 6;

     - esercizio 1969: lire 1.950 milioni per le finalità di cui all'articolo 6.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48.

[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48.