§ 3.1.25 - L.R. 30 luglio 1969, n. 26.
Istituzione di un comitato per le opere comprese nei piani zonali eseguite dall'ESA.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:30/07/1969
Numero:26


Sommario
Art. 1.      I progetti necessari per la realizzazione delle opere previste nei piani zonali, di cui all'art. 3 e seguenti della L.R. 10 agosto 1965, n. 21 e dell'art. 10 e seguenti della L.R. 18 luglio [...]
Art. 2.      Allo scopo di consentire una rapida realizzazione delle opere pubbliche previste nei piani zonali, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a predisporre stralci di detti piani, da realizzare [...]
Art. 3.      Il Comitato, cui è devoluto l'esame tecnico-amministrativo dei progetti, nominato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è composto da:
Art. 4.      Gli oneri relativi all'attività del Comitato, e quanto altro necessario per il suo funzionamento, saranno a carico del bilancio dall'ESA, compresi i compensi particolari da attribuire ai [...]
Art. 5.      Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale, l'approvazione dei progetti equivale a [...]
Art. 6.      I piani zonali di sviluppo agricolo per i terreni dei comuni compresi nel decreto del Presidente della Regione 14 marzo 1968, n. 34-A, sono approvati dal Governo regionale, ai sensi dell'ultimo [...]
Art. 7.      Gli artt. 13 e 14 della L. 18 luglio 1968, n. 20, sono abrogati.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.1.25 - L.R. 30 luglio 1969, n. 26.

Istituzione di un comitato per le opere comprese nei piani zonali eseguite dall'ESA.

(G.U.R. 31 luglio 1969, n. 36).

 

Art. 1.

     I progetti necessari per la realizzazione delle opere previste nei piani zonali, di cui all'art. 3 e seguenti della L.R. 10 agosto 1965, n. 21 e dell'art. 10 e seguenti della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, e dei lavori posti a carico del bilancio dell'ESA, che, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge verranno eseguiti, indipendentemente dai piani zonali, nonché di quelli gravanti sul bilancio regionale da eseguirsi dall'ESA, sono predisposti dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso ed approvati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, previo parere di un Comitato istituito in seno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     Restano salve le procedure riguardanti l'approvazione dei progetti inerenti ad opere soggette a particolari disposizioni di leggi vigenti in campo nazionale.

 

     Art. 2.

     Allo scopo di consentire una rapida realizzazione delle opere pubbliche previste nei piani zonali, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a predisporre stralci di detti piani, da realizzare nei limiti dei finanziamenti concessi.

     Detti stralci sono approvati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con la stessa procedura prevista dal precedente articolo.

     Per la redazione dei progetti esecutivi delle opere elencate negli stralci di cui al primo comma, l'Ente potrà avvalersi delle facoltà di cui all'art. 3 della L.R. 30 novembre 1967, n. 55.

 

     Art. 3.

     Il Comitato, cui è devoluto l'esame tecnico-amministrativo dei progetti, nominato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è composto da:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     Gli oneri relativi all'attività del Comitato, e quanto altro necessario per il suo funzionamento, saranno a carico del bilancio dall'ESA, compresi i compensi particolari da attribuire ai relatori delle singole pratiche.

 

     Art. 5.

     Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate urgenti ed indifferibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 6.

     I piani zonali di sviluppo agricolo per i terreni dei comuni compresi nel decreto del Presidente della Regione 14 marzo 1968, n. 34-A, sono approvati dal Governo regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 10 agosto 1965, n. 21, previo parere del Comitato di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 7.

     Gli artt. 13 e 14 della L. 18 luglio 1968, n. 20, sono abrogati.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] V., ora, artt. 14-21 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[2] Modifica art. 6 L.R. 10 agosto 1965, n. 21.

[3] Modifica art. 18 L.R. 10 agosto 1965, n. 21, successivamente abrogato.