Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura: organizzazione |
Data: | 30/07/1969 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. I progetti necessari per la realizzazione delle opere previste nei piani zonali, di cui all'art. 3 e seguenti della L.R. 10 agosto 1965, n. 21 e dell'art. 10 e seguenti della L.R. 18 luglio [...] |
Art. 2. Allo scopo di consentire una rapida realizzazione delle opere pubbliche previste nei piani zonali, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a predisporre stralci di detti piani, da realizzare [...] |
Art. 3. Il Comitato, cui è devoluto l'esame tecnico-amministrativo dei progetti, nominato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è composto da: |
Art. 4. Gli oneri relativi all'attività del Comitato, e quanto altro necessario per il suo funzionamento, saranno a carico del bilancio dall'ESA, compresi i compensi particolari da attribuire ai [...] |
Art. 5. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale, l'approvazione dei progetti equivale a [...] |
Art. 6. I piani zonali di sviluppo agricolo per i terreni dei comuni compresi nel decreto del Presidente della Regione 14 marzo 1968, n. 34-A, sono approvati dal Governo regionale, ai sensi dell'ultimo [...] |
Art. 7. Gli artt. 13 e 14 della L. 18 luglio 1968, n. 20, sono abrogati. |
Art. 8. (Omissis) |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.1.25 - L.R. 30 luglio 1969, n. 26.
Istituzione di un comitato per le opere comprese nei piani zonali eseguite dall'ESA.
(G.U.R. 31 luglio 1969, n. 36).
I progetti necessari per la realizzazione delle opere previste nei piani zonali, di cui all'art. 3 e seguenti della
Restano salve le procedure riguardanti l'approvazione dei progetti inerenti ad opere soggette a particolari disposizioni di leggi vigenti in campo nazionale.
Allo scopo di consentire una rapida realizzazione delle opere pubbliche previste nei piani zonali, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a predisporre stralci di detti piani, da realizzare nei limiti dei finanziamenti concessi.
Detti stralci sono approvati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con la stessa procedura prevista dal precedente articolo.
Per la redazione dei progetti esecutivi delle opere elencate negli stralci di cui al primo comma, l'Ente potrà avvalersi delle facoltà di cui all'art. 3 della
Il Comitato, cui è devoluto l'esame tecnico-amministrativo dei progetti, nominato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è composto da:
(Omissis) [1].
Gli oneri relativi all'attività del Comitato, e quanto altro necessario per il suo funzionamento, saranno a carico del bilancio dall'ESA, compresi i compensi particolari da attribuire ai relatori delle singole pratiche.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate urgenti ed indifferibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della
I piani zonali di sviluppo agricolo per i terreni dei comuni compresi nel decreto del Presidente della Regione 14 marzo 1968, n. 34-A, sono approvati dal Governo regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della
Gli artt. 13 e 14 della
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] V., ora, artt. 14-21
[2] Modifica art. 6
[3] Modifica art. 18