§ 4.7.39 - L.R. 18 febbraio 1986, n. 2.
Interventi straordinari nel settore forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:18/02/1986
Numero:2


Sommario
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.      Per i lavori eseguiti ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 in amministrazione diretta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste e dall'Azienda delle foreste [...]
Art. 16.      Il vice direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 è l'ispettore regionale tecnico [...]
Art. 17.      Per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione, ad opera di sentenze passate in autorità di cosa giudicata, delle indennità di esproprio connesse agli interventi della [...]
Art. 18.      A parziale modifica di quanto previsto dagli articoli 13, 15 e 16 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 gli operai iscritti nelle fasce di cui alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66 [...]
Art. 19.      Nelle more della definizione del piano generale di massima richiamato dall'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 e della costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui [...]
Art. 20.      Per le finalità della presente legge è autorizzata per il periodo 1986-87 la spesa indicata a fianco di ciascun articolo:
Art. 21.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.7.39 - L.R. 18 febbraio 1986, n. 2.

Interventi straordinari nel settore forestale.

(G.U.R. n. 9 del 22 febbraio 1986).

 

     Artt. 1. - 12. [*]

 

Art. 13. [1]

     L'approvazione dei progetti delle opere previste nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

 

     Art. 14. [2]

 

     Art. 15.

     Per i lavori eseguiti ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 in amministrazione diretta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste e dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, qualunque sia l'ammontare dei lavori stessi, unitamente al rendiconto, dovrà essere redatto da parte del direttore dei lavori il certificato di regolare esecuzione delle opere da sottoporre al visto dell'ingegnere capo.

 

     Art. 16.

     Il vice direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 è l'ispettore regionale tecnico forestale, equiparato e direttore regionale, ed è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale, tra i dirigenti tecnici forestali con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

     Il suddetto vice direttore, che fa parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, dirige i servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e fa parte di diritto del consiglio di direzione di cui all'art. 22 della citata legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

     Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la giunta regionale, sarà approvato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, lo statuto-regolamento dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

 

     Art. 17.

     Per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione, ad opera di sentenze passate in autorità di cosa giudicata, delle indennità di esproprio connesse agli interventi della Regione nel settore delle foreste, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, ad istituire un apposito capitolo di bilancio. Il limite di impegno per l'esercizio finanziario 1986 viene determinato in lire 1.000 milioni. La spesa è da classificare tra quelle obbligatorie.

 

     Art. 18.

     A parziale modifica di quanto previsto dagli articoli 13, 15 e 16 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 gli operai iscritti nelle fasce di cui alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66 continuano a godere delle garanzie occupazionali fino al compimento del 65° anno di età sempre che non abbiano maturato trenta anni di contribuzione validi ai fini pensionistici.

     La norma del presente articolo ha vigore sino al 31 dicembre 1986.

 

     Art. 19.

     Nelle more della definizione del piano generale di massima richiamato dall'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 e della costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 della stessa legge, il programma degli interventi previsti nella presente legge sarà approvato per l'esercizio 1986 dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Il programma degli interventi comunque da attuare nel settore forestale per l'anno 1987 dovrà tenere conto di quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 e dovrà essere approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Quanto sopra in deroga all'art. 6 della suddetta legge regionale 21 agosto 1984. n. 52.

 

     Art. 20.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata per il periodo 1986-87 la spesa indicata a fianco di ciascun articolo:

     (Omissis).

     L'onere complessivo di lire 378.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1986-88, progetto 03,08 «Piano agricolo. Azione programmata. Forestazione».

     All'onere di lire 139.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1986. si fa fronte quanto a lire 110.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60756 «Fondo di solidarietà nazionale da impiegarsi per le finalità di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione» e quanto a lire 29.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Spese in conto capitale» del bilancio della regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 21.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[*] Articoli abrogati dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[1] Articolo abrogato ad eccezione del presente comma dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.