Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.7 foreste |
Data: | 18/02/1986 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. Per i lavori eseguiti ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 in amministrazione diretta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste e dall'Azienda delle foreste [...] |
Art. 16. Il vice direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 è l'ispettore regionale tecnico [...] |
Art. 17. Per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione, ad opera di sentenze passate in autorità di cosa giudicata, delle indennità di esproprio connesse agli interventi della [...] |
Art. 18. A parziale modifica di quanto previsto dagli articoli 13, 15 e 16 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 gli operai iscritti nelle fasce di cui alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66 [...] |
Art. 19. Nelle more della definizione del piano generale di massima richiamato dall'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 e della costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui [...] |
Art. 20. Per le finalità della presente legge è autorizzata per il periodo 1986-87 la spesa indicata a fianco di ciascun articolo: |
Art. 21. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 4.7.39 - L.R. 18 febbraio 1986, n. 2.
Interventi straordinari nel settore forestale.
(G.U.R. n. 9 del 22 febbraio 1986).
Artt. 1. - 12. [*]
L'approvazione dei progetti delle opere previste nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della
Per i lavori eseguiti ai sensi dell'art. 67 del
Il vice direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, di cui al terzo comma dell'art. 12 della
Il suddetto vice direttore, che fa parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della
Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la giunta regionale, sarà approvato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, lo statuto-regolamento dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione, ad opera di sentenze passate in autorità di cosa giudicata, delle indennità di esproprio connesse agli interventi della Regione nel settore delle foreste, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, ad istituire un apposito capitolo di bilancio. Il limite di impegno per l'esercizio finanziario 1986 viene determinato in lire 1.000 milioni. La spesa è da classificare tra quelle obbligatorie.
A parziale modifica di quanto previsto dagli articoli 13, 15 e 16 della
La norma del presente articolo ha vigore sino al 31 dicembre 1986.
Nelle more della definizione del piano generale di massima richiamato dall'art. 1 della
Il programma degli interventi comunque da attuare nel settore forestale per l'anno 1987 dovrà tenere conto di quanto previsto dall'art. 32 della
Quanto sopra in deroga all'art. 6 della suddetta
Per le finalità della presente legge è autorizzata per il periodo 1986-87 la spesa indicata a fianco di ciascun articolo:
(Omissis).
L'onere complessivo di lire 378.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1986-88, progetto 03,08 «Piano agricolo. Azione programmata. Forestazione».
All'onere di lire 139.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1986. si fa fronte quanto a lire 110.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60756 «Fondo di solidarietà nazionale da impiegarsi per le finalità di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione» e quanto a lire 29.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Spese in conto capitale» del bilancio della regione per l'esercizio finanziario medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[*] Articoli abrogati dall'art. 86 della
[1] Articolo abrogato ad eccezione del presente comma dall'art. 86 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 86 della