Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 08/05/2007 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS. |
Art. 2. Aree contigue ai parchi regionali. |
Art. 3. Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia. |
Art. 4. Parco archeologico di Agrigento. Procedure di espropriazione. |
Art. 5. Disposizioni in materia di cessione di alloggi popolari. |
Art. 6. Disposizioni in materia di edilizia cooperativa. |
Art. 7. Integrazione alla legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12. |
Art. 8. Modifiche della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10. |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 4.3.132 - L.R. 8 maggio 2007, n. 13.
Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007.
(G.U.R. 11 maggio 2007, n. 22).
Art. 1. Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS.
1. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del
2. Sono di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori che non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge [2].
3. I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di 60 giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza è rilasciata in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che deve adottarla entro il successivo termine di 60 giorni, (periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 2. Aree contigue ai parchi regionali.
1. Per gli effetti di cui all'articolo 32, comma 3, della
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 3. Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia.
1. Per la promozione e lo sviluppo dell'attività turistica in Sicilia, ivi compresa la realizzazione di studi e ricerche di settore nonché di iniziative turistiche e di rilevanza turistica, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a costituire una società di capitali, con sede in Sicilia, a totale partecipazione regionale, ed alla quale potranno successivamente partecipare, in forma minoritaria, altri enti pubblici.
2. La Regione siciliana esercita nei confronti della stessa Società un controllo analogo a quello operato sui propri servizi. I diritti del socio sono attribuiti all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti che può affidare direttamente alla Società medesima i servizi, le forniture ed i lavori funzionali al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di E 250.000,00, cui si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 472514 - dipartimento turismo - esercizio finanziario 2007.
Art. 4. Parco archeologico di Agrigento. Procedure di espropriazione.
1. I termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità finalizzata alla definizione, da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, delle procedure ablatorie delle aree di cui all'art. 2 della
Art. 5. Disposizioni in materia di cessione di alloggi popolari.
1. All'art. 22, comma 1, della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1 bis. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è aumentato dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione effettuati nell'edificio nei cinque anni antecedenti la stipula dell'atto di vendita".
3. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'assegnatario deceduto, conservano la facoltà di acquistare gli alloggi dei quali abbiano acquisito il diritto alla locazione.
4. Il diritto di opzione all'acquisto dell'alloggio può essere, altresì, esercitato, in caso di decesso del conduttore assegnatario, dal convivente "more uxorio", purché la durata della convivenza sia stata di almeno sette anni.
Art. 6. Disposizioni in materia di edilizia cooperativa.
1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della
2. Per le cooperative edilizie, i termini previsti dall'art. 66, comma 2, della
3. Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di legge, ivi compresa l'assegnazione o il diritto di proprietà dell'area, sono riaperti i termini di scadenza previsti dall'art. 67, comma 3, della
4. Il comma 3 dell'art. 3 della
"I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, ad eccezione del reddito.".
Art. 7. Integrazione alla
1. Dopo il comma 15 dell'articolo 1 della
"15 bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano comunque al volume degli edifici, esistenti in data antecedente alla
Art. 8. Modifiche della
1. All'articolo 2, comma 1, della
2. All'articolo 3, comma 1, della
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 60 della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 60 della
[3] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 70 della