Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.4 demanio e patrimonio |
Data: | 19/04/2007 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15. |
Art. 2. Disposizioni in materia di manufatti precari sul demanio marittimo. |
Art. 3. Rinnovo concessioni demaniali marittime. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 5.4.38 - L.R. 19 aprile 2007, n. 10.
Disposizioni in materia di esercizio di attività nei beni demaniali marittimi.
(G.U.R. 20 aprile 2007, n. 17).
Art. 1. Disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della
1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della
Art. 2. Disposizioni in materia di manufatti precari sul demanio marittimo.
1. I manufatti precari esistenti sul demanio marittimo, destinati all'esercizio delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della
2. Resta ferma l'osservanza, da parte dei soggetti concessionari dei beni di cui al comma 1, delle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 3. Rinnovo concessioni demaniali marittime.
1. Nelle more dell'attivazione degli uffici periferici del demanio marittimo regionale, di cui all'articolo 6 della
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 8 della
[2] Comma così modificato dall'art. 8 della