Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura: interventi generali |
Data: | 27/05/1987 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Per favorire il passaggio ad altri indirizzi produttivi delle superfici agrumetate che, per condizioni climatiche, ambientali, strutturali, fitosanitarie, conseguono insoddisfacenti risultati [...] |
Art. 2. 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dal regolamento CEE 1204/1982 e dalla presente legge anche per gli interventi riguardanti [...] |
Art. 3. 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad anticipare ai beneficiari che intraprendono le operazioni di riconversione degli agrumeti previste dal regolamento CEE [...] |
Art. 4. 1. Ai conduttori di aziende agrumicole rientranti fra i soggetti di cui ai numeri 1 del primo e del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, l'Assessore regionale [...] |
Art. 5. 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, emana, entro 180 giorni [...] |
Art. 6. 1. Al fine di acquisire idonee informazioni sulla posizione e sulle prospettive dei prodotti agrumari freschi e trasformati siciliani sui mercati nazionali ed esteri di consumo e sulle [...] |
Art. 7. 1. Allo scopo di assicurare l'attuazione degli interventi già previsti dal Progetto speciale n. 11 «Sviluppo dell'agrumicoltura» nell'ambito della legge 2 maggio 1976, n. 183, a favore delle [...] |
Art. 8. 1. Al fine di migliorare ed agevolare la vendita dei prodotti trasformati a base di agrumi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può concedere alle associazioni di produttori e [...] |
Art. 9. |
Art. 10. 1. Per favorire la penetrazione nei mercati di consumo delle produzioni agrumicole siciliane fresche e/o trasformate, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a [...] |
Art. 11. 1. La spesa ammessa in misura forfettizzata per gli interventi previsti dalle lettere a e b dell'articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8, è rispettivamente elevata a lire 3 [...] |
Art. 12. 1. Allo scopo di consentire la riconversione e la ristrutturazione delle aziende vivaistiche, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per la eliminazione e [...] |
Art. 13. 1. Alle aziende agricole che hanno subito danni dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1986 - marzo 1987 si applicano le disposizioni di cui al titolo V della [...] |
Art. 14. 1. Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessore regionale per [...] |
Art. 15. 1. Ai fini della determinazione della compromissione del bilancio economico aziendale, di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nei confronti delle colture orticole e floricole, [...] |
Art. 16. 1. Le agevolazioni per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie aziendali, di cui alla lettera d, secondo comma, dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come [...] |
Art. 17. 1. Per sopperire alle maggiori esigenze di servizio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, derivanti dall'espletamento dei compiti della presente legge, su richiesta dell'Assessore [...] |
Art. 18. 1. A favore delle aziende agricole che ricadono nelle zone delimitate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e dell'art. 14 della presente legge che [...] |
Art. 19. 1. Le agevolazioni riguardanti la proroga della scadenza delle rate dei prestiti e la successiva rateizzazione prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 838, così come [...] |
Art. 20. 1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi i termini di scadenza delle cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal [...] |
Art. 21. 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, in aggiunta alle provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive aggiunte e [...] |
Art. 22. 1. Per la ricostituzione delle aree produttive agrumicole l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai conduttori delle aziende agrumicole di cui all'art. [...] |
Art. 23. 1. Agli organismi cooperativi che in ottemperanza alle proprie norme statutarie effettuano operazioni di ammasso, lavorazione, conservazione e commercializzazione di frutta secca e che per [...] |
Art. 24. 1. I parametri in atto vigenti e determinati ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per la ricostruzione di capitali di conduzione, sono raddoppiati |
Art. 25. 1. A favore delle imprese agricole che, a carattere stagionale, praticano colture ortofloricole su fondi di aliena proprietà ricadenti nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'art. 24 [...] |
Art. 26. 1. I prestiti di soccorso previsti dalle lettere b e c dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive aggiunte e modificazioni, sono concessi direttamente dagli istituti ed enti [...] |
Art. 27. 1. Per la concessione delle agevolazioni previste degli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 è di quelle previste dalla presente legge si applica la semplificazione [...] |
Art. 28. 1. L'erogazione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste degli aiuti, delle anticipazioni e dei rimborsi previsti dagli articoli 21 e 22 della presente legge e dal [...] |
Art. 29. 1. Al fine di garantire i livelli occupazionali dei braccianti nei comuni ove ricadono zone e aziende delimitate ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e dell'art. 14 [...] |
Art. 30. 1. La dotazione del Fondo regionale istituito dall'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è incrementata, per l'esercizio 1987, di lire 50.000 milioni |
Art. 31. 1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 è aggiunto il seguente punto |
Art. 32. 1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1987, le spese indicate nella seguente tabella |
§ 3.2.66 - L.R. 27 maggio 1987, n. 24.
Interventi per l'agrumicoltura e per i danni alle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche verificatesi dal dicembre 1986 al marzo 1987.
(G.U.R. n. 22 del 30 maggio 1987)
Titolo I
Interventi per l'agrumicoltura
Per favorire il passaggio ad altri indirizzi produttivi delle superfici agrumetate che, per condizioni climatiche, ambientali, strutturali, fitosanitarie, conseguono insoddisfacenti risultati tecnico- economici, ancorché situate al di fuori delle zone delimitate dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 30 dicembre 1983, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contestualmente i seguenti incentivi:
a) un premio di abbandono in ragione di lire 10 milioni per ettaro, fino ad un massimo di 5 ettari di agrumeto estirpato, comprensivo degli oneri sostenuti per l'estirpazione;
b) gli aiuti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione degli investimenti fondiari connessi all'introduzione delle colture sostitutive dell'agrumeto estirpato. Le relative iniziative hanno la precedenza nei finanziamenti e non devono interessare una superficie inferiore a quella oggetto di abbandono dell'agrumeto.
2. L'erogazione del premio di cui alla lettera a è condizionata dalla sottoscrizione, da parte degli interessati, di un impegno a non reimpiantare per almeno dieci anni agrumi nel medesimo terreno interessato all'estirpazione.
3. Qualora dopo la concessione del premio di abbandono e nel corso del periodo per il quale si è assunto l'impegno a non procedere al reimpianto, l'azienda venga rilevata in tutto o in parte da altra persona, il beneficiario del premio o gli aventi diritto restano responsabili dell'esecuzione da parte del successore dell'obbligo assunto dal beneficiario, salvo il caso in cui il successore assume per proprio conto tale impegno fino alla scadenza del medesimo.
4. Nel caso di inosservanza dell'impegno assunto in materia di reimpianto il provvedimento di concessione è revocato per la parte riguardante il premio di abbandono di cui alla predetta lettera a ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle relative somme, rapportate al periodo della violazione, maggiorate degli interessi calcolati sui detti importi al tasso ufficiale di sconto esistente al momento della revoca e con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione originaria.
5. La concessione degli aiuti di cui alle lettere a e b è subordinata alla presentazione del piano di riconversione produttiva, rispondente alle condizioni locali ed alle direttive impartite dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sia dell'agrumeto da estirpare e sia, ove ne ricorrano le condizioni, delle altre colture o impianti esistenti nell'azienda, nonché alla valutazione della relativa convenienza economica sulla base dei medesimi indici, parametri e limiti previsti dall'art. 29 della
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dal
2. La concessione degli aiuti è subordinata alla osservanza delle direttive emanate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sentito il Consiglio regionale per l'agricoltura di cui alla
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad anticipare ai beneficiari che intraprendono le operazioni di riconversione degli agrumeti previste dal
- una prima somministrazione pari al 40 per cento dopo l'emissione del decreto d'impegno;
- una seconda somministrazione pari al 40 per cento dopo l'avvenuta esecuzione di almeno il 50 per cento delle opere approvate, accertata da parte degli organi competenti.
2. Le anticipazioni di cui al precedente comma sono concesse anche in attuazione delle norme di cui agli articoli 21 e 22.
3. Per le anticipazioni in tutto o in parte non utilizzate entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione ai beneficiari si applica, a deconto del contributo da ammettere a liquidazione, una penalità commisurata all'applicazione del tasso ufficiale di sconto ridotto di due punti, determinato alla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo medesimo.
4. Le precedenti disposizioni si applicano ai provvedimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste assentiti anche in data precedente all'entrata in vigore della presente legge e riguardanti opere e lavori non ancora collaudati [1].
1. Ai conduttori di aziende agrumicole rientranti fra i soggetti di cui ai numeri 1 del primo e del secondo comma dell'art. 2 della
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale per l'agricoltura di cui alla
2. Entro il termine di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale per l'agricoltura, procederà alla individuazione per aree agrumicole, delle specie e delle cultivar di agrumi per le quali esistono dati ed elementi relativi al loro mancato adattamento alle condizioni pedoclimatiche specifiche delle predette aree.
1. Al fine di acquisire idonee informazioni sulla posizione e sulle prospettive dei prodotti agrumari freschi e trasformati siciliani sui mercati nazionali ed esteri di consumo e sulle principali cause che influenzano l'intensità della domanda, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare, mediante la stipula di apposite convenzioni, specifiche indagini di mercato da affidare ad enti ed organismi specializzati.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dà comunicazione alla Commissione legislativa «Agricoltura e foreste» dell'Assemblea regionale siciliana delle convenzioni di cui al comma precedente.
3. Alle convenzioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni recate dall'art. 4 della
1. Allo scopo di assicurare l'attuazione degli interventi già previsti dal Progetto speciale n. 11 «Sviluppo dell'agrumicoltura» nell'ambito della
a) contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
b) mutui agevolati ai sensi della
2. Con il provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma precedente l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dispone l'anticipazione in favore del beneficiario del 50 per cento dell'ammontare del contributo che potrà essere erogato a seguito di apposita richiesta dell'interessato, corredata di sottoscrizione d'impegno ad utilizzare le somme anticipate entro il periodo massimo di dodici mesi dall'avvenuta erogazione.
3. Per le anticipazioni in tutto o in parte non utilizzate entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione ai beneficiari si applica, a deconto del contributo da ammettere a liquidazione, una penalità commisurata all'applicazione del tasso ufficiale di sconto ridotto di due punti, determinato alla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo medesimo.
4. Le domande per l'ammissione alle agevolazioni previste dal presente articolo debbono essere presentate, a pena di decadenza, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
1. Al fine di migliorare ed agevolare la vendita dei prodotti trasformati a base di agrumi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può concedere alle associazioni di produttori e loro unioni, costituite ai sensi della
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina con proprio decreto i livelli delle spese da ammettere a contributo, per le attività e gli interventi di cui al precedente comma.
1. Per favorire la penetrazione nei mercati di consumo delle produzioni agrumicole siciliane fresche e/o trasformate, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi a favore delle associazioni di produttori e loro unioni, riconosciute ai sensi della legislazione nazionale e regionale, nonché di consorzi legalmente costituiti ai fini della tutela e della valorizzazione dei prodotti agrumicoli freschi e/o trasformati per l'attuazione di specifici programmi finalizzati alla propaganda delle produzioni tipiche siciliane su ben definiti mercati di consumo.
2. Tali consorzi, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma precedente, devono essere costituiti con la partecipazione, per almeno il 51 per cento, da associazioni di produttori o loro unioni, regolarmente riconosciute ai sensi della legislazione nazionale e regionale, le quali devono impegnarsi all'approntamento del prodotto avente i requisiti qualitativi e merceologici previsti nel programma di cui al comma precedente.
3. Possono partecipare alla costituzione dei consorzi associazioni di produttori e/o loro unioni la cui base territoriale, risultante dai rispettivi catastini, non sia inferiore rispettivamente a 2.000 e 15.000 ettari.
4. I programmi di cui al primo comma sono valutati e coordinati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione legislativa competente.
5. I contributi liquidati a consuntivo sulla base delle spese sostenute sono concessi nella misura prevista dagli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/2 e nella Comunicazione della Commissione europea 87/C 302/6 recante regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli [3].
1. La spesa ammessa in misura forfettizzata per gli interventi previsti dalle lettere a e b dell'articolo 15 della
2. Il finanziamento straordinario di cui all'art. 17 della
1. Allo scopo di consentire la riconversione e la ristrutturazione delle aziende vivaistiche, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per la eliminazione e la distruzione di piantine di agrumi certificate ai sensi del
2. L'indennizzo è concesso a favore di produttori associati, in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla vigente legislazione, tramite le associazioni medesime, a condizione che i produttori siano impegnati in programmi di ristrutturazione degli impianti produttivi e limitatamente alle piantine che abbiano superato i due anni dall'innesto.
3. I limiti di cui al comma precedente non si applicano alle piantine anche non certificate innestate con marze della cultivar «Navelina» ove non siano disponibili garanzie in merito alle condizioni di sanità delle suddette marze.
4. L'indennizzo di cui al primo comma è determinato nella misura di lire 3.000 per piantina.
Titolo II
Interventi per i danni alle aziende agricole causati dalle avversità
atmosferiche verificatesi dal dicembre 1986 al marzo 1987
1. Alle aziende agricole che hanno subito danni dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1986 - marzo 1987 si applicano le disposizioni di cui al titolo V della
1. Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina, sentite le organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative, con proprio decreto da pubblicare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le notizie, le indicazioni, i rilievi ed i dati che debbono in ogni caso essere contenuti nelle perizie di cui al precedente comma.
3. Le perizie giurate elaborate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge debbono essere integrate, ove necessario, degli elementi indicati dal precedente comma.
4. In ogni caso, le perizie anzidette debbono contenere i dati riguardanti la compromissione del bilancio aziendale e la relativa misura.
5. Le risultanze di tali perizie sostituiscono a tutti gli effetti gli accertamenti dei danni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sempreché si riferiscano ad aziende ricadenti nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'art. 24 della
6. Per le aziende agricole che non risultassero comprese nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma ma che abbiano subito danni in misura non inferiore a quella prevista dall'art. 1 della
7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a rimborsare, contestualmente alla concessione delle agevolazioni previste dalla
8. Nel caso di perizie elaborate in conformità al primo comma, per il tramite delle organizzazioni professionali di categoria, i rimborsi di cui al precedente comma, maggiorati di una aliquota del 10 per cento per spese generali, vanno effettuati a favore delle organizzazioni professionali medesime.
9. La valutazione e l'entità percentualizzata dei danni subiti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati e le agevolazioni singolarmente concesse sono comunicati al sindaco di ciascun comune interessato cui è fatto obbligo di esporre all'albo pretorio per 45 giorni consecutivi i relativi atti.
10.Gli elenchi nominativi dei danneggiati vengono graduati in base all'entità dei danni subiti con elenchi articolati in due distinte graduatorie, comprendenti una le istanze corredate di perizia giurata, l'altra le istanze non corredate di perizia giurata [5].
11. All'atto della definizione di una delle graduatorie di cui al comma 10 e indipendentemente dal completamento dell'altra le provvidenze e le agevolazioni di cui alla presente legge vengono prioritariamente concesse alle aziende che hanno subito i darmi percentualmente più rilevanti, sino al limite di cui all'art. 1 della
12. I rimborsi di cui al comma 8, a parziale modifica di quanto disposto dal comma 7, possono essere effettuati indipendentemente dalla concessione delle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla presente legge, sempreché si riferiscano a perizie le cui risultanze siano accolte dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste [7].
13. Per la concessione delle provvidenze e delle agevolazioni di cui al titolo II della presente legge, si considerano aziende agricole anche i singoli fondi rustici [8].
1. Ai fini della determinazione della compromissione del bilancio economico aziendale, di cui all'art. 1 della
1. Le agevolazioni per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie aziendali, di cui alla lettera d, secondo comma, dell'art. 1 della
1. Per sopperire alle maggiori esigenze di servizio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, derivanti dall'espletamento dei compiti della presente legge, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, l'Ente di sviluppo agricolo distacca presso gli ispettorati stessi proprio personale in servizio presso le sezioni periferiche dell'assistenza tecnica istituite ai sensi della
2. L'Assessore regionale alla Presidenza, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a distaccare dai diversi rami dell'Amministrazione regionale e degli enti locali territoriali personale tecnico ed amministrativo, anche assunto in base alla legge l giugno 1977, n. 285, e alla
3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare, per le medesime finalità, personale dei ruoli dell'assistenza tecnica di cui alla
4. Le spese per le competenze principali ed accessorie, compreso il trattamento di missione eventualmente spettante, rimangono a carico rispettivamente dell'Ente di sviluppo agricolo e dell'Assessorato regionale alla Presidenza.
1. A favore delle aziende agricole che ricadono nelle zone delimitate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della
2. La verifica dell'avvenuta ricostituzione o ripristino delle opere e dei lavori di cui al presente articolo esplica efficacia anche nei confronti del provvedimento originario di concessione.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste nei provvedimenti originari di concessione per i quali, ad ogni effetto di legge, i termini sono prorogati di dodici mesi.
1. Le agevolazioni riguardanti la proroga della scadenza delle rate dei prestiti e la successiva rateizzazione prevista dall'art. 1, primo comma, della
1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi i termini di scadenza delle cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal fondo di rotazione dell'Ente stesso, riguardanti le aziende delimitate ai sensi dell'art. 14.
2. Le domande per ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'Ente di sviluppo agricolo.
3. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, in aggiunta alle provvidenze previste dalla
2. Ai conduttori delle aziende agrumicole di cui al precedente comma rientranti fra i soggetti di cui al n. 1 del primo comma ed al n. 1 del secondo comma dell'art. 2 della
1. Per la ricostituzione delle aree produttive agrumicole l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai conduttori delle aziende agrumicole di cui all'art. 21, le cui strutture risultano compromesse per non meno dell'80 per cento della capacità produttiva, aiuti analoghi a quelli previsti dall'art. 1, punto 1, lettera c, primo alinea, del
1. Agli organismi cooperativi che in ottemperanza alle proprie norme statutarie effettuano operazioni di ammasso, lavorazione, conservazione e commercializzazione di frutta secca e che per effetto degli eventi calamitosi del mese di marzo 1987 vedranno decurtati i quantitativi dei prodotti complessivamente conferiti dai soci in misura superiore al 50 per cento della media annua dei conferimenti medesimi, avvenuti nel triennio 1984-1986, è concesso in via eccezionale, e limitatamente all'annata agraria in corso, un contributo una tantum corrispondente al 75 per cento dell'importo medio annuo dei prestiti per spese di gestione ottenuti nel triennio 1984-1986. Tale contributo è concesso in alternativa ai prestiti agrari previsti dall'art. 18, primo comma, punto 2, della
2. In favore dei predetti organismi cooperativi che abbiano contratto mutui anteriormente al 31 dicembre 1986 sono concessi altresì prestiti per il pagamento delle rate dei mutui scadute o scadenti entro l'anno 1987, compresi i relativi interessi ed accessori dovuti agli istituti di credito e all'IRCAC.
3. Per la erogazione di tali prestiti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della
4. La concessione del contributo una tantum di cui al primo comma e del prestito previsto dal secondo comma è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dai componenti del consiglio di amministrazione sotto la propria personale responsabilità comprovante che:
- gli impianti arborei di frutta secca dei propri soci risultano ubicati, almeno per il 60 per cento, nei territori delimitati ai sensi dell'art. 24 della
- per effetto dei danni alla produzione del comparto interessato, l'organismo cooperativo è in grado di potere ricevere in conferimento dai propri soci quantitativi di prodotto in misura non superiore alla media indicata al primo comma.
1. I parametri in atto vigenti e determinati ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della
2. I contributi previsti dall'art. 2 della
- lire 5 milioni per le colture ortive in pieno campo e per tutte le altre colture;
- lire 10 milioni per le colture olivicole, mandorlicole e per le altre colture arboree da frutto specializzate;
- lire 18 milioni per le colture foraggere;
- lire 20 milioni per le colture agrumicole;
- lire 30 milioni per le colture ortive protette.
3. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a totale carico del bilancio della Regione, e ad esso si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo istituito dall'art. 23 della
1. A favore delle imprese agricole che, a carattere stagionale, praticano colture ortofloricole su fondi di aliena proprietà ricadenti nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'art. 24 della
1. I prestiti di soccorso previsti dalle lettere b e c dell'art. 1 della
2. Per le iniziative a carattere interprovinciale di importo non superiore a lire 300 milioni l'esecuzione dell'istruttoria e il rilascio del nulla-osta sono di competenza dell'ispettorato provinciale nel cui territorio ricade la maggior aliquota della superficie agricola utilizzata.
3. Per le operazioni di importo superiore a lire 300 milioni, ferma restando la competenza istruttoria da parte degli ispettorati, i nulla-osta saranno emessi dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
1. Per la concessione delle agevolazioni previste degli articoli 23, 24 e 25 della
2. Nei casi in cui l'azienda richiedente abbia in corso o abbia già avuto definite pratiche per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla
1. L'erogazione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste degli aiuti, delle anticipazioni e dei rimborsi previsti dagli articoli 21 e 22 della presente legge e dal decreto del Ministero della agricoltura e delle foreste del 30 dicembre 1983, attuativo del
1. Al fine di garantire i livelli occupazionali dei braccianti nei comuni ove ricadono zone e aziende delimitate ai sensi dell'art. 24 della
2. La realizzazione dei cantieri di lavoro sarà affidata ai comuni e alle province regionali. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la vigente normativa regionale sui cantieri di lavoro [9].
3. Per i lavori indicati dal primo comma, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale, approva con decreto il programma delle opere ed i relativi importi.
4. I lavoratori beneficiari di cui al presente articolo sono individuati negli elenchi anagrafici dei rispettivi comuni.
5. All'onere occorrente per far fronte alle finalità di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 1987, con la somma di lire 5.000 milioni attinta dalle disponibilità di cui all'art. 30.
1. La dotazione del Fondo regionale istituito dall'art. 23 della
2. Per gli anni successivi le dotazioni di cui al precedente comma saranno determinate a norma dell'art. 4, secondo comma, della
Titolo III
Norme finali
1. Al primo comma dell'art. 2 della
(Omissis).
Titolo IV
Norme finanziarie
1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1987, le spese indicate nella seguente tabella:
(Omissis).
2. Gli oneri predetti trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 41.300 milioni nel Progetto strategico «C»: Consolidamento ed ampliamento della base produttiva, codice 03.00 e quanto a lire 76.000 milioni nel Progetto finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano collegati all'emergenza, codice 07.09.
3. All'onere di lire 117.300 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1987, si provvede quanto a lire 1.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, quanto a lire 75.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo e quanto a lire 41.300 milioni con parte delle disponibilità finanziarie provenienti dalle assegnazioni statali, relative all'anno 1986, di cui alla
[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 127 della
[4] Comma così modificato dall'art. 13 della
[5] Comma così modificato dall'art. 6 della
[6] Comma così modificato dall'art. 6 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 15 della