Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 zootecnia |
Data: | 06/03/1976 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 4. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 della L.R. n. 52 del 9 agosto 1975, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, anche [...] |
Art. 5. Per le finalità dell'art. 9 della L.R. 25 ottobre 1975, n. 70, relative alla campagna di commercializzazione 1975-1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, per l'anno [...] |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.7.16 - L.R. 6 marzo 1976, n. 20.
Ulteriori provvedimenti per la zootecnia.
(G.U.R. 9 marzo 1976, n. 13).
Artt. 1. - 3.
(Omissis) [1].
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 della
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'esercizio finanziario 1976 [2].
Per le finalità dell'art. 9 della
Le anticipazioni di cui al precedente comma si riferiscono al ritiro dei prodotti agricoli e zootecnici effettuato in applicazione dei relativi vigenti regolamenti comunitari.
(Omissis) [2].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Norme esaurite.
[2] Norma finanziaria ormai priva di efficacia.
[2] Norma finanziaria ormai priva di efficacia.