§ 3.7.16 - L.R. 6 marzo 1976, n. 20.
Ulteriori provvedimenti per la zootecnia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 zootecnia
Data:06/03/1976
Numero:20


Sommario
Art. 4.      Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 della L.R. n. 52 del 9 agosto 1975, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, anche [...]
Art. 5.      Per le finalità dell'art. 9 della L.R. 25 ottobre 1975, n. 70, relative alla campagna di commercializzazione 1975-1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, per l'anno [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.7.16 - L.R. 6 marzo 1976, n. 20.

Ulteriori provvedimenti per la zootecnia.

(G.U.R. 9 marzo 1976, n. 13).

 

     Artt. 1. - 3.

     (Omissis) [1].

 

Art. 4.

     Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 della L.R. n. 52 del 9 agosto 1975, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, anche tramite trattative private e prescindendo dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa, per la elaborazione meccanografica dei dati relativi alla concessione e liquidazione dei premi previsti dal regolamento C.E.E. n. 464 del 1975.

     Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'esercizio finanziario 1976 [2].

 

     Art. 5.

     Per le finalità dell'art. 9 della L.R. 25 ottobre 1975, n. 70, relative alla campagna di commercializzazione 1975-1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, per l'anno finanziario 1976, anticipazioni fino all'ammontare massimo di lire 70 milioni.

     Le anticipazioni di cui al precedente comma si riferiscono al ritiro dei prodotti agricoli e zootecnici effettuato in applicazione dei relativi vigenti regolamenti comunitari.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Norme esaurite.

[2] Norma finanziaria ormai priva di efficacia.

[2] Norma finanziaria ormai priva di efficacia.