§ 3.2.73 - L.R. 19 maggio 1988, n. 8.
Interventi a sostegno del settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:19/05/1988
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1988, le spese indicate a fianco [...]
Art. 2.      1. All'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      1. Gli stanziamenti del capitolo 15710 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1988 sono destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal Titolo [...]
Art. 4.      1. Le provvidenze previste dall'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31, sono estese a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge e con le modalità e procedure [...]
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 3.2.73 - L.R. 19 maggio 1988, n. 8.

Interventi a sostegno del settore agricolo.

(G.U.R. n. 23 del 21 maggio 1988)

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1988, le spese indicate a fianco di ciascuno dei seguenti articoli della medesima legge:

 

(milioni di lire)

 

 

Art. 1 ..................................................   2.000

Art. 2 ..................................................   1.000

Art. 4 ..................................................   2.000

Art. 6 ..................................................     500

Art. 8 ..................................................     500

Art. 10 .................................................   2.500

Art. 11, 1 ..............................................  13.500

Art. 14 ..................................................  2.000

Art. 21 .................................................. 10.000

Art. 23, 2 ...............................................    100

Art. 29, come modificato dall'articolo 15 della legge

regionale 31 ottobre 1987, n. 35 .........................  8.000

 

 

     2. La spesa autorizzata dal precedente comma per le finalità dell'articolo 23, 2 è destinata all'incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 3, punto 2 del primo comma, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni, istituito presso l'I.R.C.A.C.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 le spese di cui al comma 1 saranno determinate ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     4. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano riscontro nel bilancio della Regione, codice 03.00 Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.

     5. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1988 si provvede, quanto a lire 3.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 39.100 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Gli stanziamenti del capitolo 15710 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1988 sono destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal Titolo I della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8.

 

     Art. 4.

     1. Le provvidenze previste dall'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31, sono estese a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge e con le modalità e procedure dalla stessa previste, a favore dei lavoratori licenziati già dipendenti da ditte commerciali o cooperative esercenti l'attività di lavorazione e commercializzazione degli agrumi.

     2. Alla spesa derivante dal presente articolo si farà fronte con lo stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.