§ 4.2.107 - L.R. 15 maggio 1986, n. 24.
Interventi nel settore delle acque. Contributo per la mostra-mercato Medivini e altre norme riguardanti l'agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:15/05/1986
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Al fine di completare le opere rivolte alla formazione delle risorse idriche, concernenti le dighe di ritenuta e gli allacciamenti dei bacini contermini, nonché per consentire l'immediata [...]
Art. 2.      Per il completamento dell'invaso Gibbesi e della relativa condotta di adduzione è autorizzata, per il biennio 1986-1987, in favore dell'Ente minerario siciliano (EMS), la spesa di lire 110.000 [...]
Art. 3.      Per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe indicate nell'art. 1, primo comma, è autorizzata la spesa di lire 1.662.000 milioni, di cui [...]
Art. 4.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare un programma di reti idriche interne di distribuzione e di serbatoi.
Art. 5.      Al fine di assicurare un più idoneo approvvigionamento idrico del comune di Caltanissetta è autorizzata la spesa di lire 85.000 milioni, di cui 300.000 milioni per l'esercizio in corso e 55.000 [...]
Art. 6.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a realizzare lotti funzionali di schemi idrici di immediata utilità.
Art. 7.      Al fine di promuovere il riequilibrio economico-sociale dello sviluppo agricolo e zootecnico delle zone interne, la Regione predispone e attua un programma di irrigazione attraverso la [...]
Art. 8.      Al fine di consentire lo svolgimento della mostra-mercato Medivini e di altre iniziative promozionali nel settore della viticoltura e delle enologie, l'Assessore regionale per la cooperazione, [...]
Art. 9.      Alle aziende agricole singole o associate che abbiano subito danni alle strutture, nonché alla produzione ortoflorofrutticola per effetto per effetto dei venti sciroccali del febbraio-marzo [...]
Art. 10.      L'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) è autorizzato a concedere alle cooperative agricole e zootecniche ed ai loro consorzi che gestiscono impianti per la trasformazione, [...]
Art. 11.      Le autorizzazioni di spesa disposte sul cap. 55484 per gli esercizi finanziari 1986 e precedenti possono essere utilizzate, per le finalità già previste dall'art. 1 della legge regionale 16 [...]
Art. 12.      Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare al 31 dicembre 1987 le rate scadute a partire dal 1° gennaio 1985 e quelle in scadenza entro il 1° luglio 1987 [...]
Art. 13.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per l'esercizio 1986 a cooperative agricole e loro consorzi, enti, associazioni di produttori giuridicamente [...]
Art. 14.      E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1986 il limite di impegno quinquennale di lire 8.000 milioni quale concorso regionale sugli interessi sui prestiti previsti dall'art. 13 della legge [...]
Art. 15.      La somma da versare all'ESA per l'attuazione dei compiti istituzionali è incrementata, per l'anno finanziario 1986, di lire 15.000 milioni.
Art. 16.      Per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 2s non si applicano, limitatamente all'anno 1986, le norme procedurali contenute nei commi [...]
Art. 17.      I benefici previsti dall'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 sono prorogati per la vendemmia 1985-1986.
Art. 18.      A decorrere dalla campagna di ammasso 1984 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere, per il tramite del Consorzio obbligatorio dei produttori di manna [...]
Art. 19.      Alla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 20.      Allo scopo di agevolare la ripresa produttiva delle piccole e medie industrie, delle imprese artigiane e commerciali e dei pescatori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche [...]
Art. 21.      Al quarto comma dell'art. 21 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 sono aggiunte le parole:
Art. 22.      Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 46 sono aggiunte le seguenti parole:
Art. 23.      Le spese autorizzate dalla presente legge, previste in lire 2.131.020 milioni per il triennio 1986-1988, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 2.000 miliardi [...]
Art. 24.      Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17. Le provvidenze previste dall'art. 7 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17 sono destinate esclusivamente ai [...]
Art. 25.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.2.107 - L.R. 15 maggio 1986, n. 24.

Interventi nel settore delle acque. Contributo per la mostra-mercato Medivini e altre norme riguardanti l'agricoltura.

(G.U.R. n. 25 del 17 maggio 1986).

 

Art. 1.

     Al fine di completare le opere rivolte alla formazione delle risorse idriche, concernenti le dighe di ritenuta e gli allacciamenti dei bacini contermini, nonché per consentire l'immediata ripresa dell'attività lavorativa e dell'occupazione nei cantieri già istituiti, è autorizzata la spesa complessiva di lire 395.500 milioni, di cui lire 200.000 milioni nell'anno 1986, lire 150.000 milioni nell'anno 1987 e lire 45.500 milioni nell'anno 1988, così ripartita:

     a) lire 150.000 milioni nell'anno 1986, lire 150.000 milioni nell'anno 1987 e lire 45.500 milioni nell'anno 1988, così ripartita:

     a) lire 150.000 milioni per il completamento della diga Rosamarina sul fiume San Leonardo;

     b) lire 61.000 milioni per il completamento della diga Furore sul torrente Burraito;

     c) lire 140.000 milioni per il completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga Olivo;

     d) lire 38.000 milioni per il completamento della diga Castello sul fiume Magazzolo e per l'allacciamento del torrente Gebbia;

     e) lire 6.500 milioni per interventi integrativi necessari nella fase di avvio all'esercizio delle dighe San Giovanni sul fiume Naro e Santa Rosalia sul fiume Irminio.

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 224.000 milioni di cui lire 100.000 milioni nell'anno 1986, lire 35.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, lire 30.000 milioni nell'anno 1989 e lire 24.000 milioni nell'anno 1990, per il completamento della diga Dissueri sul fiume Gela.

 

     Art. 2.

     Per il completamento dell'invaso Gibbesi e della relativa condotta di adduzione è autorizzata, per il biennio 1986-1987, in favore dell'Ente minerario siciliano (EMS), la spesa di lire 110.000 milioni, di cui lire 60.000 milioni per l'anno 1986.

 

     Art. 3.

     Per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe indicate nell'art. 1, primo comma, è autorizzata la spesa di lire 1.662.000 milioni, di cui lire 146.000 milioni nell'anno 1986, lire 139.500 milioni nell'anno 1987, lire 285.000 milioni nell'anno 1988, lire 591.500 milioni nell'anno 1989 e lire 500.000 milioni nell'anno 1990.

     Nel finanziamento delle opere debbono essere osservati i seguenti criteri di priorità:

     1) costruzione delle reti di distribuzione irrigua che utilizzano risorse idriche già disponibili;

     2) realizzazione delle opere che conseguono completezza funzionale nel minore tempo di esecuzione.

     Tutti gli atti e gli adempimenti dell'Amministrazione regionale nel settore delle acque irrigue sono vincolati ai criteri di priorità di cui al precedente comma.

     Per gli interventi pubblici di provenienza extraregionale, rivolti all'utilizzo plurimo delle acque, il Presidente della Regione coordina gli interventi degli Assessorati regionali per la realizzazione degli interventi medesimi riguardanti sia il completamento degli invasi, che la realizzazione delle relative opere di adduzione e di distribuzione delle acque, nel rispetto dei criteri di priorità di cui al secondo comma.

     A carico della spesa autorizzata al primo comma è posto, per il complessivo importo di lire 70.000 milioni, il finanziamento delle opere derivanti dall'integrale utilizzazione a fini irrigui delle acque del fiume Sosto-Verdura, comprendente gli impianti di derivazione, sollevamento e distribuzione ai territori sottesi, le opere di derivazione, sollevamento ed adduzione al serbatoio Arancio e le opere di adduzione alla esistente traversa sul fiume Magazzolo, nonché il finanziamento, a carico dell'esercizio 1986, per l'importo di lire 16.000 milioni, per il completamento e l'ammodernamento delle strutture irrigue consortili delle «Acque Cardinali» in territorio di Canicattini-Bagni.

     E' altresì autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 20.000 milioni per lo sterrimento del serbatoio Pozzillo ed il collegamento ai fini irrigui di quest'ultimo al serbatoio dell'Ancipa.

 

     Art. 4.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare un programma di reti idriche interne di distribuzione e di serbatoi.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per il biennio 1986-1987, la spesa di lire 300.000 milioni suddivisa paritariamente nei due esercizi finanziari.

 

     Art. 5.

     Al fine di assicurare un più idoneo approvvigionamento idrico del comune di Caltanissetta è autorizzata la spesa di lire 85.000 milioni, di cui 300.000 milioni per l'esercizio in corso e 55.000 milioni per l'esercizio 1987.

     La predetta somma sarà utilizzata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici al fine di realizzare il primo lotto dello schema Blufi mediante costruzione della derivazione del fiume Imera, impianto di potabilizzazione, allacciamento all'acquedotto Madonie Est, centrale di sollevamento e condotta idrica ad esclusivo servizio del comune di Caltanissetta, opera di sbarramento.

     Le predette opere potranno essere realizzate in uno o più lotti.

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a realizzare lotti funzionali di schemi idrici di immediata utilità.

     Per le finalità previste dal presente articolo è destinata la somma complessiva di lire 250.000 milioni per il triennio 1986-1988, di cui lire 100.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986, lire 75.000 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e lire 75.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

 

     Art. 7.

     Al fine di promuovere il riequilibrio economico-sociale dello sviluppo agricolo e zootecnico delle zone interne, la Regione predispone e attua un programma di irrigazione attraverso la realizzazione di invasi di piccole dimensioni e connesse opere di distribuzione, da ubicare in aree interne collinari e montane delimitate ai sensi dell'art. 47 e della tabella A annessa alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

     Il programma di cui al comma precedente è predisposto dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA) entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà contenere, tra l'altro, l'individuazione delle aree di intervento degli invasi che presentano condizioni di fattibilità tecnica ed economica.

     Tale programma, entro i successivi sessanta giorni, è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     Ai comuni, ai consorzi dei comuni, agli enti pubblici operanti nel settore agricolo che promuovono iniziative di interesse collettivo, volte alla realizzazione delle opere irrigue previste nel programma di cui al primo comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere finanziamenti pari all'intero ammontare della spesa ammissibile.

     Sono comprese tra le spese ammissibili, oltre al costo dell'invaso, quelle occorrenti per gli studi, la progettazione delle opere complementari e della rete di distribuzione, nonché per l'acquisto o l'esproprio dei terreni di sedime dell'invaso ed opere annesse.

     Fermo restando ogni altro requisito, i finanziamenti di cui al presente articolo essere concessi a quegli enti che con decisione assunta dagli organi deliberanti si impegnino a concedere in uso gli impianti a mezzo di convenzione a cooperative o ad associazioni di agricoltori che si assumano gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria dei suddetti impianti e che assicurino l'erogazione di acqua anche ai non soci i cui terreni ricadono nell'ambito del comprensorio irriguo.

     Per le finalità del secondo comma è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 500 milioni che verrà accreditata all'ESA e per la finalità del quarto comma è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spese di lire 9.500 milioni.

 

     Art. 8.

     Al fine di consentire lo svolgimento della mostra-mercato Medivini e di altre iniziative promozionali nel settore della viticoltura e delle enologie, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo all'Istituto regionale della vite e del vino.

     Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, l'Istituto regionale della vite e del vino realizza sezioni ed eventuali iniziative collaterali a favore dell'uva da tavola e dei relativi prodotti di trasformazione.

     Per le finalità previste nei precedenti commi è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 1.000 milioni.

     Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     L'integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino prevista per l'anno 1986 ai sensi della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47 e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 è elevata, per l'esercizio medesimo, di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 9.

     Alle aziende agricole singole o associate che abbiano subito danni alle strutture, nonché alla produzione ortoflorofrutticola per effetto per effetto dei venti sciroccali del febbraio-marzo 1986, sono concesse le agevolazioni di cui all'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 secondo le modalità di cui all'art. 24 della medesima legge.

     Le stesse agevolazioni sono concesse alle aziende singole o associate, che, pur danneggiate, non rientrano nella proposta di declaratoria e di delimitazione dei competenti Ispettorati provinciali per l'agricoltura. Trattandosi di ripristino in sito di strutture preesistenti, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno all'esame delle istanze e all'istruttoria dei progetti presentati prescindendo da eventuali disposizioni in contrasto con il presente articolo.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1986. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, prevista per l'esercizio 1988, è ridotta di lire 20.000 milioni.

 

     Art. 10.

     L'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) è autorizzato a concedere alle cooperative agricole e zootecniche ed ai loro consorzi che gestiscono impianti per la trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici prestiti per:

     a) il pagamento delle rate di mutui contratti anteriormente al 31 dicembre 1985, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle con scadenza entro il 31 dicembre 1986, compresi i relativi interessi ed accessori dovuti all'IRCAC, all'ESA e agli istituti ed aziende di credito;

     b) il pagamento delle esposizioni debitorie, compresi i relativi interessi ed oneri accessori, nei confronti degli istituti ed aziende di credito derivanti da prestiti agrari di esercizio, scadute alla data di entrata di vigore della presente legge;

     c) il pagamento delle esposizioni debitorie al 31 dicembre 1985 risultanti dai bilanci o comprovate da apposite certificazioni bancarie.

     Le agevolazioni di cui alla precedente lett. c sono estese alle cooperative agricole di conduzione.

     I prestiti erogati al tasso del 4 per cento e commisurati all'intero ammontare delle esposizioni alla data del loro perfezionamento, avranno durata complessiva di anni sette, di cui due per preammortamento, e saranno assistiti, in deroga alle norme statutarie e di regolamento dell'IRCAC, da fidejussione regionale, che ha carattere sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale secondo le modalità e i termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

     Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate all'IRCAC, a pena di esclusione, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle cooperative e loro consorzi operanti nel settore cerealicolo, zootecnico e delle colture arboree mediterranee che, nel periodo 1980-1985, abbiano realizzato o acquisito impianti o strutture o che nello stesso periodo abbiano provveduto a opere di ristrutturazione, ammodernamento o potenziamento delle strutture degli impianti posseduti o acquisiti, un abbuono di due terzi degli interessi corrisposti nello stesso periodo per pagamenti dilazionati dai fornitori, ivi compresi eventuali more, nonché esposizioni verso gli istituti di credito per operazioni concernenti la gestione di cooperative o di loro consorzi che non abbiano usufruito di altre agevolazioni creditizie.

     L'applicazione dei benefici previsti dal precedente comma esclude il ricorso per le medesime esposizioni alle provvidenze di cui alla lett. c del primo comma del presente articolo.

     Per le finalità di cui alle lettere a, b e c del primo comma del presente articolo, il fondo di rotazione di cui all'art. 3 delle legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni, è incrementato di lire 70.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986, mentre per gli interventi di cui al quinto comma è autorizzata per l'esercizio medesimo la spesa di lire 10.000 milioni.

     Per le cooperative di produttori, che provvedono al conferimento, alla conservazione, commercializzazione e vendita collettiva di mandorle, nocciole e pistacchi, il tasso di interesse del 4 per cento, previsto dall'art. 4, punto 1, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, si applica ai prestiti concessi dall'IRCAC a decorrere dalla campagna di conferimento 1984-85.

 

     Art. 11.

     Le autorizzazioni di spesa disposte sul cap. 55484 per gli esercizi finanziari 1986 e precedenti possono essere utilizzate, per le finalità già previste dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37, con le modalità ed i criteri di cui al medesimo art. 1, limitatamente all'attuazione degli interventi e delle attività effettuati fino al 31 dicembre 1983.

 

     Art. 12.

     Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare al 31 dicembre 1987 le rate scadute a partire dal 1° gennaio 1985 e quelle in scadenza entro il 1° luglio 1987 relative ad operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle aziende agricole singole ed associate, dalle cooperative agricole e zootecniche e loro consorzi, con esclusione delle cooperative, consorzi ed associazioni che gestiscono impianti collettivi per la trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere sulle rate prorogate il concorso nel pagamento degli interessi in misura pari alla differenza tra il tasso annuo di riferimento per il credito agrario di esercizio vigente alla data delle singole scadenze ed il tasso del 4 per cento a carico dei beneficiari.

     Le rate prorogate saranno assistite da fidejussione regionale che ha carattere sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale.

     La garanzia regionale copre le perdite degli istituti e degli enti di credito per capitale, interessi, accessori e spese legali, quale risulterà al termine delle procedure.

     Le domande per l'applicazione della proroga dovranno essere presentate direttamente agli istituti ed enti esercenti il credito agrario entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per le finalità dei precedenti commi del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 60.050 milioni di cui 50 milioni da utilizzare per eventuali interventi fidejussori.

     Per l'estinzione delle esposizioni prorogate e relativi interessi a carico dei beneficiari possono essere concessi, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, prestiti agrari e comunque di importo non superiore a lire 200 milioni, della durata complessiva di anni cinque.

     I prestiti saranno assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il credito agrario di esercizio in vigore alla data del 1° gennaio 1988 ed il tasso del 4 per cento posto a carico dei beneficiari.

     La concessione dei prestiti è subordinata al preventivo nulla osta da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     I prestiti di cui ai commi 7, 8, 9 del presente articolo sono operazioni di credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per le finalità di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1988 il limite quinquennale di impegno di lire 25.000 milioni.

 

     Art. 13.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per l'esercizio 1986 a cooperative agricole e loro consorzi, enti, associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, agevolazioni contributive e creditizie per l'acquisizione di impianti, ivi comprese le attrezzature e le dotazioni, destinati alla raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

     Le agevolazioni di cui al precedente comma sono erogate nella misura e con le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51.

     Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata per il biennio 1986-1987 la spesa di lire 10.000 milioni di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio 1986 e lire 4.000 milioni per l'esercizio 1987, mentre per gli interventi creditizi sono autorizzati per i predetti esercizi rispettivamente i limiti di impegno ventennale di lire 600 milioni e di lire 400 milioni.

 

     Art. 14.

     E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1986 il limite di impegno quinquennale di lire 8.000 milioni quale concorso regionale sugli interessi sui prestiti previsti dall'art. 13 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 24.

 

     Art. 15.

     La somma da versare all'ESA per l'attuazione dei compiti istituzionali è incrementata, per l'anno finanziario 1986, di lire 15.000 milioni.

 

     Art. 16.

     Per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 2s non si applicano, limitatamente all'anno 1986, le norme procedurali contenute nei commi primo e terzo dei medesimi articoli.

 

     Art. 17.

     I benefici previsti dall'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 sono prorogati per la vendemmia 1985-1986.

 

     Art. 18.

     A decorrere dalla campagna di ammasso 1984 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere, per il tramite del Consorzio obbligatorio dei produttori di manna con sede in Castelbuono, ai produttori conferenti un contributo di conferimento pari a lire 2.000 per ogni chilogrammo di manna ammassata.

     Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la spesa di lire 120 milioni.

     Per gli esercizi futuri si provvede a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     Agli interventi previsti dall'art. 26 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 si applicano le disposizioni contenute nel secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7.

     Il disposto del precedente comma si applica anche agli interventi in corso.

     Per le finalità previste dall'art. 26 della citata legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 nonché di quelle previste dai due precedenti commi è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

     Per gli esercizi finanziari successivi si provvede a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 19.

     Alla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

     - all'art. 4, le parole «degli interventi di lotta previsti alla lettera a del» sono sostituite dalle seguenti: «o/e i controlli degli interventi di lotta previsti dal»;

     - all'art. 5, secondo e terzo rigo dell'ultimo comma, sono soppresse le seguenti parole «mediante fumigazione cianidrica»; al quinto rigo dell'ultimo comma dopo le parole «il 90 per cento» sono aggiunte le parole «o il 50 per cento rispettivamente»; all'ottavo rigo dell'ultimo comma dopo le parole «del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti «o del 50 per cento rispettivamente»; al nono rigo dell'ultimo comma le parole «al punto 1» sono sostituite con le seguenti «ai punti 1 e 2»;

     - all'art. 6, secondo rigo, le parole « al 95 o al 75» sono sostituite con le parole: «al 99 o all'85»; al punto 3 dopo le parole «coltivatori diretti» sono aggiunte le seguenti «e manuali coltivatori della terra» e le parole «lire 13.000» sono sostituite con le seguenti: «lire 26.000»;

     - il secondo comma dell'art. 7 è abrogato.

 

     Art. 20.

     Allo scopo di agevolare la ripresa produttiva delle piccole e medie industrie, delle imprese artigiane e commerciali e dei pescatori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 29 ottobre 1985 nei comuni di Alì Terme, Fiumedinisi, Roccalumera, Itala, Scalena Zanclea e Furci Siculo della provincia di Messina, sono disposte a favore degli stessi le provvidenze previste dal titolo II della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 5.000 milioni di cui lire 1.500 milioni da destinare alle piccole e medie industrie e lire 3.500 milioni da destinare agli altri soggetti beneficiari indicati nel precedente comma.

 

     Art. 21.

     Al quarto comma dell'art. 21 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 sono aggiunte le parole:

 

     Art. 22.

     Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 46 sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis).

     Il secondo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     Le spese autorizzate dalla presente legge, previste in lire 2.131.020 milioni per il triennio 1986-1988, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 2.000 miliardi nel progetto 02.04 «Piano risorse idriche» e quanto a lire 131.020 milioni nel progetto 07.09 «Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

     All'onere di lire 1.004.020 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1986, si provvede quanto a lire 806.000 milioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 con parte delle disponibilità del cap. 60756 (Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto), quanto a lire 194.800 milioni di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18 e 20 con parte delle disponibilità del cap. 60751 e quanto a lire 3.220 milioni di cui agli articoli 8, 10, terzo comma, 12 e 18 con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 24.

     Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17. Le provvidenze previste dall'art. 7 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17 sono destinate esclusivamente ai lavoratori licenziati già dipendenti dalle aziende o cooperative di cui al primo comma dello stesso articolo addetti alla lavorazione e commercializzazione degli agrumi.

 

     Art. 25.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.