§ 17.3.34 - Legge 25 luglio 1956, n. 838.
Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:25/07/1956
Numero:838


Sommario
Art. 1.      Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro [...]
Art. 2.      La proroga di cui all'articolo che precede può essere autorizzata anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio [...]
Art. 3.      Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli [...]


§ 17.3.34 - Legge 25 luglio 1956, n. 838. [1]

Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario

(G.U. 8 agosto 1956, n. 198)

 

 

     Art. 1.

     Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subìto un danno in misura non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche [2] .

     Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 [3] .

     Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati [4] .

     Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente primo comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno [5] .

 

          Art. 2.

     La proroga di cui all'articolo che precede può essere autorizzata anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954-55 fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché i prestiti siano scaduti o rinnovati.

 

          Art. 3.

     Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nell'annata agraria 1954-55, per le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero caseario delle zone che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa col Ministro per il tesoro.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 13 maggio 1985, n. 198.

[3]  Comma inserito dall'art. 8 della L. 13 maggio 1985, n. 198.

[4]  Comma inserito dall'art. 8 della L. 13 maggio 1985, n. 198.

[5]  Comma così modificato dall'art. 8 della L. 13 maggio 1985, n. 198.