Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 25/07/1956 |
Numero: | 838 |
Sommario |
Art. 1. Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro [...] |
Art. 2. La proroga di cui all'articolo che precede può essere autorizzata anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio [...] |
Art. 3. Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli [...] |
§ 17.3.34 - Legge 25 luglio 1956, n. 838. [1]
Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario
(G.U. 8 agosto 1956, n. 198)
Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della
Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della
Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente primo comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno [5] .
La proroga di cui all'articolo che precede può essere autorizzata anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954-55 fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché i prestiti siano scaduti o rinnovati.
Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[3] Comma inserito dall'art. 8 della
[4] Comma inserito dall'art. 8 della
[5] Comma così modificato dall'art. 8 della