Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura: interventi generali |
Data: | 05/01/1991 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli stanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, non possono essere utilizzati per le finalità già previste dalla lettera a dell'articolo 15 della [...] |
Art. 2. 1. Sono abrogati: |
Art. 3. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
§ 3.2.96 - L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.
Modifiche alle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22; 12 agosto 1980, n. 83; 6 maggio 1981, n. 97; 5 agosto 1982, n. 86; 5 agosto 1982, n. 87; 5 agosto 1982, n. 105 e 27 maggio 1987, n. 24, in adeguamento alla normativa della Comunità economica europea.
(G.U.R. n. 2 del 9 gennaio 1991)
1. Gli stanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 della
2. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 21 della
3. Gli aiuti di cui agli stanziamenti previsti dall'articolo 39 della
1. Sono abrogati:
a) la lettera a dell'articolo 15 della
b) il quarto comma dell'articolo 3 e gli articoli 8 e 9 della
c) gli articoli 4. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 30, 31 e 39 della
d) le lettere d, g ed h dell'articolo 12 della
e) le norme degli articoli 4 e 5 della
f) l'articolo 15 della
g) l'articolo 9 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.