§ 3.2.96 - L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.
Modifiche alle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22; 12 agosto 1980, n. 83; 6 maggio 1981, n. 97; 5 agosto 1982, n. 86; 5 agosto 1982, n. 87; 5 agosto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:05/01/1991
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Gli stanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, non possono essere utilizzati per le finalità già previste dalla lettera a dell'articolo 15 della [...]
Art. 2.      1. Sono abrogati:
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 3.2.96 - L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

Modifiche alle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22; 12 agosto 1980, n. 83; 6 maggio 1981, n. 97; 5 agosto 1982, n. 86; 5 agosto 1982, n. 87; 5 agosto 1982, n. 105 e 27 maggio 1987, n. 24, in adeguamento alla normativa della Comunità economica europea.

(G.U.R. n. 2 del 9 gennaio 1991)

 

Art. 1.

     1. Gli stanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, non possono essere utilizzati per le finalità già previste dalla lettera a dell'articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

     2. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, possono essere utilizzati dall'Istituto regionale della vite e del vino soltanto per attività volte alla diffusione dell'immagine ed alla pubblicità nei mercati nazionali, comunitari, ed extracomunitari dei vini siciliani prodotti dalle cantine sociali e loro consorzi.

     3. Gli aiuti di cui agli stanziamenti previsti dall'articolo 39 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, relativi a contributi per la realizzazione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, non possono superare complessivamente, anche in connessione ad altre forme di aiuti concorrenti, la misura massima fissata dal Regolamento C.E.E. n. 355 del 1977 del Consiglio del 15 febbraio 1977 e successive aggiunte e modifiche.

 

     Art. 2.

     1. Sono abrogati:

     a) la lettera a dell'articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22;

     b) il quarto comma dell'articolo 3 e gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83;

     c) gli articoli 4. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 30, 31 e 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97;

     d) le lettere d, g ed h dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86;

     e) le norme degli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87 per quanto si riferisce agli impianti di commercializzazione e trasformazione di prodotto agricoli e zootecnici;

     f) l'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87;

     g) l'articolo 9 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.