Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 01/08/2003 |
Numero: | 219 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni [...] |
§ 29.3.56 - Legge 1 agosto 2003, n. 219. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena.
(G.U. 19 agosto 2003, n. 191)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1, al comma 2, alinea, le parole: «tra l'altro» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare».
All'articolo 2, al comma 1, alinea, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: «comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «e comma 5,».
All'articolo 4: al comma 1, dopo le parole: «enti e organismi» sono inserite le seguenti: «di diritto privato o pubblico»; e le parole: «contratti di collaborazione coordinata e continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente»;
è aggiunto, in fine il seguente comma:
«3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari» .
L'articolo 5 è soppresso.
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali di cui agli articoli 1 e 6».
Gli articoli 7, 8 e 9 sono soppressi.
All'articolo 10, al comma 1, le parole: «11,» e: «14, commi 1, 2, 4, 5 e 7,» sono soppresse.
Dopo L'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali). - 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 6, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, e 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6» ;
al comma 2, le parole da: «, per il personale militare» fino a: «Afghanistan,» sono soppresse; i commi 3 e 4 sono soppressi.
All'articolo 12, al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 18, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 18, comma 4».
Gli articoli 13, 14 a 15 sono soppressi.
All 'articolo 16: al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6»;
al comma 2, le parole: «afgano o» sono soppresse; le parole: «missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui agli articoli 1 e 6»; e le parole: «, sentito il Ministro della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «, e sentito il Ministro della difesa»;
il comma 4 è soppresso.
All'articolo 18:
il comma 1 è soppresso;
al comma 2, le parole: «escluso l'articolo 5,» sono soppresse;
il comma 3 è soppresso;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
Al titolo, le parole: «, nonche' proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali» sono soppresse.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del