Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/02/2002 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 165 del codice penale militare di guerra, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, sono aggiunti, in [...] |
Art. 3. 1. All'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, le parole: "da uno" [...] |
§ 98.1.27320 - Legge 27 febbraio 2002, n. 15. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
(G.U. 27 febbraio 2002, n. 49)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. All'articolo 165 del codice penale militare di guerra, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della
“Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche.
In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane".
1. All'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "n. 421," sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla
All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole: "e, per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman" sono sostituite dalle seguenti: ". Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman".
All'articolo 6, comma 2, le parole da: "salvo quanto previsto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "come modificato dalla
All'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6".
All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire apposito incarico, ai sensi dell'articolo 5 della
Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia). - 1. La denominazione della missione di monitoraggio della Comunità europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM è modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.
2. Il termine previsto dall'articolo 1 della
All'articolo 15, comma 1, le parole: "in euro 250.960.940" sono sostituite dalle seguenti: "in 251.149.096 euro".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del