§ 34.2.62 - D.L. 29 dicembre 2011, n. 215.
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:29/12/2011
Numero:215


Sommario
Art. 1.  Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Art. 2.  Disposizioni in materia di personale
Art. 3.  Disposizioni in materia penale
Art. 4.  Disposizioni in materia contabile
Art. 5.  Disposizioni per l'Amministrazione della difesa
Art. 6.  Modificazioni dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130
Art. 7.  Iniziative di cooperazione allo sviluppo
Art. 8.  Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Art. 9.  Regime degli interventi
Art. 10.  Copertura finanziaria
Art. 10 bis.  Comunicazioni al Parlamento
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 34.2.62 - D.L. 29 dicembre 2011, n. 215. [1]

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

(G.U. 29 dicembre 2011, n. 302)

 

Capo I

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

 

Art. 1. Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

     1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 747.649.929 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 98.548.822 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di seguito elencate [2]:

     a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

     b) Joint Enterprise.

     4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 298.461 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 20.967.090 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.212.168 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 122.024 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 256.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 266.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 [3].

     10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 309.242 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 49.686.380 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 21.977.519 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.

     14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

     15. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa complessiva di euro 7.485.360 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.500.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 185.360 nei Balcani.

     16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 9.742.928 per l'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011. Per l'impiego di personale militare nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, si provvede a valere sulle risorse disponibili dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; si applica l'articolo 6, commi 1, 2, lettera c), e 3, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011.

     16-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo provvisorio libico mezzi non più in uso alle Forze armate. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 1.025.000 [4].

     16-ter. E' autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 338.947 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 [5].

     17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 143.259 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011.

     18. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 430.000.

     19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 6.180.586 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.695.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 128.190 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 541.803 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.048.367 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 735.454 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 514.244 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 289.043 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 29.410 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 80.440 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di personale

     1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

     2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:

     a) nella misura del 98 per cento, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni di cui all'articolo 1, comma 11, nella missione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, nella missione EUPM in Bosnia-Erzegovina e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 1, commi 22 e 25;

     b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nelle missioni, di cui all'articolo 1, comma 13;

     c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 1, comma 3, e nella missione UNMISS, di cui all'articolo 1, comma 17.

     3. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, del presente decreto e al personale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, è corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007 [6].

     4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia penale

     1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia contabile

     1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     1-bis. [L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonchè agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa] [7].

     1-ter. [Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1-bis sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato nè sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici] [8].

     2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 600.000.000 e, per il Ministero degli affari esteri, pari a euro 60.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

 

     Art. 5. Disposizioni per l'Amministrazione della difesa

     1. [Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni] [9].

     1-bis. [Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate] [10].

     2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 831:

     1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i ruoli speciali»

     2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     «6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.» [11];

     b) all'articolo 833, comma 1, le parole: «limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello»;

     c) dopo l'articolo 833, è inserito il seguente:

     «Art. 833-bis. Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

     2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

     3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

     d) all'articolo 1096, comma 3, dopo le parole «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti», sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;

     e) all'articolo 2190:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000 nell'anno 2013 ed euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.».

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.».

     3. [Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è adottato , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a [12]:

     a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;

     b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra [13];

     c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni] [14].

     4. [Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244] [15].

 

     Art. 6. Modificazioni dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130

     1. All'articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. » [16];

     b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «può utilizzare» sono inserite le seguenti: «le armi comuni da sparo nonchè»;

     2) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le areea a rischio di pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.» [17];

     b-bis) al comma 5-ter, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2012» [18];

     c) al comma 5-ter, le parole «sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al porto ed al trasporto delle armi» sono sostituite dalle seguenti: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse».

 

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

 

     Art. 7. Iniziative di cooperazione allo sviluppo

     1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 34.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge n.49 del 1987, può essere inviato o reclutato in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul [19].

     2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione , d'intesa tra loro, identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari [20].

     3. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonchè il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 33.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, nonchè la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro 33.300.000 di cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto adottato d'intesa tra loro, possono, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2012, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto [21].

     3-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro, possono provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee [22].

 

     Art. 8. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

     1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 5.236.199 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni del presente decreto [23].

     2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East and North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso lo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) [24].

     3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 995.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonchè ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

     4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.500.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano e al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico.

     5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.167.719 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

     6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

     7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 250.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

     8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.000.000, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2012 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana [25].

     9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

     10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 11.500.000 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

     11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 616.940 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all' ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 152.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo [26].

     12. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 48.000.

     13. E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonchè per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .

     14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 852.945 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen e in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 178.022 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, spetta ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorchè i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 360.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario sono corrisposti una indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco per un periodo non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto [27].

     15. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 300.000 per l'anno 2012.

     15-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, può provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee [28].

 

     Art. 9. Regime degli interventi

     1. (Omissis) [29].

     2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

     3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 7 e 8, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

     4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 7, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7.

     5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219 [30].

     6. Alle spese previste dagli articoli 7 e 8 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto.

     7. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonchè in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

     8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, nonchè delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e agli articoli 1, 2 e 10, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo [31].

     9. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 7, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

     10. All'articolo 3, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le parole «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012» [32].

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 10. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli 1, comma 16, secondo periodo, e 5, comma 4, pari complessivamente a euro 1.403.430.465 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [33].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 10 bis. Comunicazioni al Parlamento [34]

     1. I Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215. (TESTO ORIGINALE)

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonchè degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni per l'Amministrazione della difesa;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia

 

     Art. 1. Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

     1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 747.649.929 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 98.548.822 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:

     a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

     b) Joint Enterprise.

     4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 298.461 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 20.967.090 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.212.168 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 122.024 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 256.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 266.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 309.242 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 49.686.380 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 21.977.519 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.

     14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

     15. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa complessiva di euro 7.485.360 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.500.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 185.360 nei Balcani.

     16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.081.868 per l'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011. Per l'impiego di personale militare nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, si provvede a valere sulle risorse disponibili dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; si applica l'articolo 6, commi 1, 2, lettera c), e 3, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011.

     17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 143.259 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011.

     18. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 430.000.

     19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 6.180.586 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.695.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 128.190 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 541.803 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.048.367 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 735.454 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 514.244 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 289.043 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 29.410 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 80.440 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di personale

     1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

     2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:

     a) nella misura del 98 per cento, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni di cui all'articolo 1, comma 11, nella missione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, nella missione EUPM in Bosnia-Erzegovina e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 1, commi 22 e 25;

     b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nelle missioni, di cui all'articolo 1, comma 13;

     c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 1, comma 3, e nella missione UNMISS, di cui all'articolo 1, comma 17.

     3. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, e al personale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, è corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

     4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia penale

     1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia contabile

     1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 600.000.000 e, per il Ministero degli affari esteri, pari a euro 60.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

 

     Art. 5. Disposizioni per l'Amministrazione della difesa

     1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione ed efficientamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

     2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 831:

     1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i ruoli speciali»

     2) dopo il comma 6, è aggiunto, il seguente:

     «6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali con il grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

     b) all'articolo 833, comma 1, le parole: «limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello»;

     c) dopo l'articolo 833, è inserito il seguente:

     «Art. 833-bis. Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare -1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

     2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

     3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

     d) all'articolo 1096, comma 3, dopo le parole «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti», sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;

     e) all'articolo 2190:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000 nell'anno 2013 ed euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.».

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.».

     3. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:

     a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;

     b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;

     c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

     4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

     Art. 6. Modificazioni dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130

     1. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico pratici qualora abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi.»;

     b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) le parole: «previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

     2) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.»;

     c) al comma 5-ter, le parole: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al porto ed al trasporto delle armi» sono sostituite dalle seguenti: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse».

 

Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

 

     Art. 7. Iniziative di cooperazione allo sviluppo

     1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 34.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla legge n.49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possono inviare o reclutare in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul.

     2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari.

     3. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonchè il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 33.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 18, nonchè la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro 33.300.000 cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto, possono, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2012, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

     Art. 8. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

     1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 5.236.199 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.

     2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC).

     3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 995.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonchè ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

     4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.500.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano e al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico.

     5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.167.719 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

     6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

     7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 250.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

     8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.000.000, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana,.

     9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

     10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 11.500.000 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

     11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 616.940 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all' ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 152.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.

     12. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 48.000.

     13. E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonchè per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .

     14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 852.945 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen e in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 178.022 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorchè i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 360.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario è corrisposta una indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

     15. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 300.000 per l'anno 2012.

 

     Art. 9. Regime degli interventi

     1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, i decreti attinenti alla applicazione della legge medesima sono adottati congiuntamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

     2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

     3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 7 e 8, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

     4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 7, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7.

     5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonchè l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

     6. Alle spese previste dagli articoli 7 e 8 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto.

     7. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonchè in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

     8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, nonchè delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e agli articoli 1, 2 e 10, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, con legge 2 agosto 2011, n. 130, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

     9. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 7, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

     10. All'articolo 3, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2010, n. 126, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012».

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 10. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 5, comma 4, pari complessivamente a euro 1.402.405.458 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 febbraio 2012, n. 13.

[2] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione.

[5] Comma inserito dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[8] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[10] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[11] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[12] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[13] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[14] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[15] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[16] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[18] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[29] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[34] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2016, n. 145, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 26.