§ 46.8.289 - Legge 8 luglio 1961, n. 642.
Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:08/07/1961
Numero:642


Sommario
Art. 1.      Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce
Art. 2.      L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il [...]
Art. 5.      Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonchè a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle [...]
Art. 6.      Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, [...]
Art. 7.      Il personale di cui all'articolo 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, [...]
Art. 8.      Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'articolo 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, [...]
Art. 9.      Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto [...]
Art. 10.  [6]
Art. 11.      La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 12.      Alla copertura dell'onere di lire 112.500.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti del capitolo di detto [...]


§ 46.8.289 - Legge 8 luglio 1961, n. 642. [1]

Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.

(G.U. 29 luglio 1961, n. 186)

 

     Art. 1.

     Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:

     a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;

     b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione [2];

     c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

     Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.

 

          Art. 2.

     L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.

 

          Art. 3. [3]

     Al personale di cui all'articolo 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.

 

          Art. 4.

     Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato.

     La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.

 

          Art. 5.

     Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonchè a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 [4].

     Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero.

     La licenza ordinaria non fruita in un anno si cumula con quella dell'anno successivo.

     Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla metà per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel primo comma.

     Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.

     L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.

     In caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio all'estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo [5].

 

          Art. 6.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.

     Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono compiere il loro servizio.

     Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero.

 

          Art. 7.

     Il personale di cui all'articolo 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:

     a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;

     b) al trattamento di missione all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti ad enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.

 

          Art. 8.

     Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'articolo 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698.

     Il contributo non è dovuto in caso di trasferimento da uno Stato ad un altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'articolo 1, prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione all'estero.

 

          Art. 9.

     Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto per le missioni all'estero.

     Spettano, inoltre:

     a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, centocinquanta per i sottufficiali e cento per i militari di truppa. Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non più di cinquanta chili complessivi;

     b) un'indennità fissa di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio nonchè di carico e scarico lungo l'itinerario.

     Qualora la durata della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista dal comma precedente per il capo famiglia.

 

          Art. 10. [6]

     Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente art. 9.

     Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 medesimo e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione.

 

          Art. 11.

     La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 12.

     Alla copertura dell'onere di lire 112.500.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti del capitolo di detto esercizio corrispondente al capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 39 vicies semel del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 39 vicies semel del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito dalla L. 3 agosto 2010, n. 126.

[5] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito dalla L. 3 agosto 2010, n. 126.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 10 maggio 1970, n. 316.