Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 15/05/1986 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. [1] |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. [4] |
Art. 18. |
Art. 19. |
§ 4.1.41 - L.R. 15 maggio 1986, n. 26.
Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a «Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive».
(G.U.R. n. 25 del 17 maggio 1986).
Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria già fissato al 30 novembre 1985 dall'art. 35 della
Restano pertanto valide a tutti gli effetti di legge le domande di sanatoria presentate dopo il 30 novembre 1985.
Le concessioni o autorizzazioni in sanatoria rilasciate prima della entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, in esecuzione delle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7, 18 aprile 1981, n. 70 e 21 agosto 1984, n. 65, restano valide e sono equiparate a tutti gli effetti alle concessioni edilizie rilasciate a norma dell'art. 36 della
Il secondo comma dell'art. 31 della
(Omissis).
Dopo il secondo comma dell'art. 27 della
(Omissis).
Al primo comma dell'art. 5 della
(Omissis).
I fabbricati abusivamente realizzati su suoli trazzerali potranno ottenere la sanatoria qualora gli occupatori in via preliminare avranno ottenuto la legittimazione del possesso dei terreni su cui insistono i manufatti.
La legittimazione avverrà con le modalità previste agli articoli 21 e 24 delle norme regolamentari contenute nei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assentire la legittimazione dei terreni trazzerali in favore dei possessori catastali degli stessi suoli che non risultano in catasto come sede viaria.
Il rilascio della concessione in sanatoria resta successivamente subordinato ai nulla osta degli enti interessati per i vincoli eventualmente gravanti.
La certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante l'idoneità statica delle opere eseguite, con le eventuali prescrizioni di adeguamento, prevista alla lett. b, del terzo comma dell'art. 26 della
Per le opere che costituiscono corpi aggiunti in edifici preesistenti, l'attestazione di idoneità statica di cui al comma precedente è sostituita dalla dichiarazione di mancanza di pregiudizio determinato dalla nuova costruzione alla struttura preesistente; essa sostituisce qualsiasi controllo o parere o approvazione tecnica di uffici statali o regionali, a condizione:
a) che l'ampliamento riguardi locali non abitabili di volume inferiore al 10 per cento del volume preesistente;
b) che l'ampliamento riguardi locali abitabili di volume inferiore a 30 metri cubi e comunque inferiore al 5 per cento del volume preesistente.
Nel quarto comma dell'art. 23 della
Dopo il nono comma dell'art. 23 della
(Omissis).
Le opere eseguite in costruzioni non abusive che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali di cui al decimo comma dell'art. 23 della
Nei comuni dichiarati da trasferire e/o da consolidare con provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici, l'Assessore regionale per i lavori pubblici predispone, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un programma di opere di consolidamento.
Gli interventi di cui al comma precedente sono finanziati, con carattere di priorità, mediante utilizzo dei fondi di cui al cap. 70315 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
Fermi restando i termini previsti dal primo comma dell'art. 26 della
Dopo il decimo comma dell'art. 23 della
(Omissis).
All'art. 26, comma dodicesimo, della
L'art. 30 della
(Omissis).
L'art. 31 della
(Omissis).
(Omissis) [3].
Al primo comma dell'art. 40 della
Al primo comma dell'art. 36 della
(Omissis).
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[2] Si veda l'art. 32 della
[3] Articolo abrogato con art. 56
[4] Articolo così sostituito con art. 57