§ 1.3.87 - L.R. 17 gennaio 1986, n. 12.
Integrazioni alla l.r. 8 maggio 1984, n. 18, per la collocazione nel ruolo speciale provvisorio del personale degli enti depubblicizzati trasferiti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:17/01/1986
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nella l.r. 8 maggio 1984, n. 18, sono estese al personale appartenente agli enti depubblicizzati, trasferito alla Regione sarda con il D.P R. 13 aprile 1984, n. 92, a [...]
Art. 4.      Fino all'attuazione dell'art. 5 della l.r. 8 maggio 1984, n. 18, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, e successive modificazioni, il personale [...]
Art. 5.      I passaggi di qualifica previsti dalle disposizioni contenute negli accordi hanno luogo sulla base di speciali scrutini per merito comparativo nei confronti degli aventi titolo, con l'osservanza [...]
Art. 6.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimati in annue lire 575.000.000 e fanno carico ai capitoli del bilancio per l'anno finanziario 1986 ed a quelli dei bilanci per [...]


§ 1.3.87 - L.R. 17 gennaio 1986, n. 12.

Integrazioni alla l.r. 8 maggio 1984, n. 18, per la collocazione nel ruolo speciale provvisorio del personale degli enti depubblicizzati trasferiti alla Regione sarda con il D.P.R. 13 aprile 1984, n. 92.

 

Art. 1.

     Le disposizioni contenute nella l.r. 8 maggio 1984, n. 18, sono estese al personale appartenente agli enti depubblicizzati, trasferito alla Regione sarda con il D.P R. 13 aprile 1984, n. 92, a decorrere dal 13 maggio 1984, data di entrata in vigore del predetto decreto.

     L'Amministrazione regionale succede nei rapporti in atto, costituiti ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, la durata dei quali è autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La tabella concernente la dotazione organica del personale degli enti soppressi allegata alla l.r. 8 maggio 1984, n. 18, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, ove sono ricompresi i posti necessari all'inquadramento nel ruolo speciale provvisorio del personale già appartenente agli enti depubblicizzati.

 

     Artt. 2. - 3. [1]

 

     Art. 4.

     Fino all'attuazione dell'art. 5 della l.r. 8 maggio 1984, n. 18, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, e successive modificazioni, il personale del ruolo speciale provvisorio con qualifica tecnica può essere destinato all'espletamento di mansioni di corrispondente qualifica amministrativa, qualora tale destinazione sia determinata da esigenze di servizio dell'Amministrazione ovvero da impossibilità all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza in relazione al grado di effettiva operatività delle strutture degli enti soppressi o depubblicizzati.

     La predetta destinazione è disposta con provvedimento motivato dell'Assessore regionale competente in materia di personale, sentito il Comitato istituito ai sensi dell'art. 3 della citata l.r. 8 maggio 1984, n. 18.

 

     Art. 5.

     I passaggi di qualifica previsti dalle disposizioni contenute negli accordi hanno luogo sulla base di speciali scrutini per merito comparativo nei confronti degli aventi titolo, con l'osservanza dei criteri di massima deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

     L'attribuzione delle qualifiche ai sensi del precedente comma è disposta, su proposta del Comitato istituito ai sensi dell'art. 3 della l.r. 8 maggio 1984, n. 18, con provvedimento del predetto Assessore.

     Ai fini degli inquadramenti e dei passaggi di qualifica previsti dai precedenti commi, sono considerati disponibili i posti che sono vacanti nella qualifica di accesso o nelle qualifiche ad essa superiori.

 

     Art. 6.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimati in annue lire 575.000.000 e fanno carico ai capitoli del bilancio per l'anno finanziario 1986 ed a quelli dei bilanci per gli anni successivi corrispondenti ai capitoli 02016, 02022,.02023, 02050 e 02052 del bilancio per l'anno 1985.

     (Omissis).

 

 

 

                     TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA

A) Personale di ruolo.

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  Livello                 Qualifica                     Numero

retributivo                                          dei posti

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  2°          Commesso Agente tecnico e qualifiche         28

              corrispondenti

  3°          Commesso - Agente tecnico e qualifiche       33

              corrispondenti di livello differenziato      78

  4°          Archivista dattilografo - Operatore

              tecnico e qualifiche corrispondenti

  5°          Archivista dattilografo - Operatore          33

              tecnico e qualifiche corrispondenti

              di livello differenziato

  6°          Assistente - Assistente tecnico - 2ª         62

              qualifica professionale e qualifiche

              corrispondenti

  7°          Assistente coordinatore - collaboratore      27

              - Collaboratore tecnico e qualifiche

              corrispondenti

  8°          Collaboratore coordinatore

              - Collaboratore tecnico e corrispondenti      8

  9°          Esperto di gestione                           3

10°          Dirigente                                     3

                                                           88

              Totale                                      275

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B) Contingente del personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato.

 

     - personale per le Case Serene ex ONPI          n.  8 unità

     - personale per le Aziende agricole             n. 12 unità

     - personale di custodia Villaggi ex ENAL        n.  2 unità

     Totale                                          n. 22 unità

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[1] Modificano e integrano l'art. 1 della L.R. 8 maggio 1984, n. 18.