§ 1.3.130 - L.R. 2 giugno 1994, n. 25.
Misure urgenti di salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa in relazione all'attuazione dei procedimenti di mobilità verticale di cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:02/06/1994
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, fatti comunque salvi gli atti d'inquadramento del personale regionale nelle qualifiche funzionali disposti a far [...]
Art. 2. 


§ 1.3.130 - L.R. 2 giugno 1994, n. 25.

Misure urgenti di salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa in relazione all'attuazione dei procedimenti di mobilità verticale di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

 

Art. 1.

     1. Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, fatti comunque salvi gli atti d'inquadramento del personale regionale nelle qualifiche funzionali disposti a far data dal 24 aprile 1991 e fino al 12 aprile 1994, ai sensi dei predetti articoli 1 e 3.

     2. Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'attribuzione del profilo professionale e portata a compimento nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 24 del 1989.

 

     Art. 2. [1]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 1996, n. 39.