Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 04/11/2004 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente: |
Art. 3. 1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente: |
Art. 4. [2] |
Art. 5. 1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente: |
Art. 6. 1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente: |
Art. 7. 1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente: |
Art. 8. 1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente: |
Art. 9. 1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente: |
Art. 10. 1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente: |
Art. 11. 1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente: |
Art. 12. 1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente: |
Art. 13. 1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente: |
§ 6.1.187 - L.R. 4 novembre 2004, n. 31.
Modifiche alla legge finanziaria per l’anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale.
(B.U. 8 novembre 2004, n. 44 – suppl. n. 2).
[1. Dopo l’articolo 1 della
“Art. 1 bis. (Deroga alla
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 30, comma 1, della
2. Il minor gettito erariale regionale derivante dall’applicazione della presente legge, stimato in euro 25.000,00, é compensato riducendo le risorse stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004 nell’Unità Previsionale di Base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).".]
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis. (Efficacia temporale di agevolazioni concernenti la tassa automobilistica).
1. Ai sensi dell’articolo 2, commi 22 e 23, della
1. Dopo l’articolo 13 della
“Art. 13 bis. (Disposizioni in materia di canoni).
1. In attuazione dell’articolo 4, comma 38, della
2. Il trasferimento di cui al comma 1 e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 38, della
[1. Dopo l’articolo 19 della
“Art. 19 bis. (Sostituzione dell’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
‘’ Art. 22 (Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano)
1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione concede contributi integrativi all’Ente bilaterale dell’artigianato piemontese (EBAP) e all’EBAP Formazione.
2. I contributi regionali sono determinati annualmente nel limite massimo di spesa autorizzato con legge di approvazione del bilancio e sono concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti dagli enti di cui al comma 1, per l’attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:
a) incoraggiare l’esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali;
b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;
c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dell’attività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario ed imprevisto;
d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico e professionale,
e) favorire il sostegno ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane piemontesi sospesi dal lavoro a seguito di situazioni straordinarie e prolungate di crisi settoriali.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), e d), il contributo non può superare l’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. La concessione ed erogazione dei contributi é disposta dietro richiesta dell’EBAP e dell’EBAP Formazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata da una relazione illustrativa che documenti le attività finanziate, le caratteristiche del programma e il piano economico - finanziario in esso previste.
5. Per le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) la Giunta regionale definisce i criteri di concessione dei contributi con proprio provvedimento. Per la tipologia di intervento di cui al comma 2, lettera d) i criteri e le modalità di rendicontazione sono determinati con il provvedimento di concessione del contributo.
6. Per l’anno 2004 la richiesta di contributo dell’EBAP, per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), é presentata entro il 30 novembre 2004.
7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e) sono ammissibili ai contributi regionali 2004 le somme erogate dall’EBAP a partire dal 1° gennaio 2004’’.".]
1. Dopo l’articolo 23 della
“Art. 23 bis. (Disposizioni in materia di presidi socioassistenziali).
1. In attuazione dell’articolo 65 della
1. Dopo l’articolo 25 della
“Art. 25 bis. (Variazione della
1. Dopo le parole ‘’il bilancio consuntivo di esercizio’’ del comma 2 dell’articolo 21 della
“, corredato dal rendiconto finanziario predisposto sulla base dei principi di consolidamento del conto settoriale nazionale della sanità ed utilizzabile ai fini della definizione della configurazione del possibile ripiano finanziario, nonché dalla relazione di revisione avente per oggetto il bilancio stesso ed il relativo rendiconto finanziario,”.
2. L’articolo 16 della
1. Dopo l’articolo 25 della
“Art. 25 ter. (Sostituzione del comma 7 dell’articolo 3 della
1. Il comma 7 dell’articolo 3 della
‘’1. I debiti ed i crediti del CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprietà, da parte della Regione Piemonte, dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, nonché i crediti e i debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui all’articolo 6, sollevando la CIOV e gli altri coobligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori. Sono esclusi dal trasferimento in capo alla Regione Piemonte i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi’’.".
1. Dopo l’articolo 28 della
“Art. 28 bis. (Infrastrutture).
1. Si incrementa, per l’anno 2005, di 2 milioni di euro l’UPB 26022 (Trasporti - Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - Spese di Investimento) - capitolo 25116 - per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo al potenziamento del ponte sul fiume Ticino in località Oleggio (NO).
2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UBP 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento).".
1. Dopo l’articolo 34 della
“Art. 34 bis. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
2. Al comma 3 dell’articolo 3 della
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della
1. Dopo l’articolo 34 della
“Art. 34 ter. (Esercizio del diritto di prelazione).
1. E’ autorizzata la concessione di un contributo di 500.000,00 euro al Comune di Miasino affinché possa esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto di ‘’Villa Nigra’’ in Miasino ai sensi ed attuazione dell’articolo 62 del
2. Per l’attuazione di quanto autorizzato dal comma 1 é istituito apposito capitolo con la dotazione di 500.000,00 euro all’interno dell’UPB 31992 (Beni culturali - Direzione - Titolo II - Spese di investimento).
3. Alla copertura della maggior spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento).".
1. Dopo l’articolo 34 della
“Art. 34 quater. (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche).
1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 1, della
2. il termine di cui all’articolo 2, comma 3, della
1. Dopo l’articolo 34 della
“Art. 34 quinquies. (Disposizioni finanziarie per l’anno 2005).
1. Per il completamento delle opere collegate con le Olimpiadi ‘’Torino 2006’’ é autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 54,5 milioni di euro.
2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2005.".
1. Dopo l’articolo 34 della
“Art. 34 sexies. (Interventi in materia di edilizia residenziale).
1. E’ prevista, per l’anno 2005, l’iscrizione della somma di 7 milioni di euro nell’UPB 18042 (Edilizia - Programmazione e localizzazione risorse - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.
2. Tale iscrizione é finalizzata alla integrazione del programma di edilizia residenziale di cui all’articolo 3, comma 2, della
3. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo nell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.".
[1] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[2] Articolo rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 18 novembre 2004, n. 46 e abrogato dall'art. 40 della
[3] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 18 novembre 2004, n. 46.