§ 5.11.20 - L.R. 7 aprile 2003, n. 6.
Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.11 difesa idrogeologica
Data:07/04/2003
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Inapplicabilità delle sanzioni amministrative per lo scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione non recapitanti in reti fognarie).
Art. 3.  (Modulistica e criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche).
Art. 4.  (Rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico di talune tipologie di acque reflue domestiche).
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996 n. 22).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22).
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22).
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22).
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22).
Art. 10.  (Abrogazioni).
Art. 11.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 5.11.20 - L.R. 7 aprile 2003, n. 6.

Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee).

(B.U. 10 aprile 2003, n. 15).

 

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La presente legge nel rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) persegue le seguenti finalità:

     a) consentire la regolarizzazione in tema di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche;

     b) attuare quanto previsto dall’articolo 45, comma 7, del d.lgs. 152/1999 in materia di rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche;

     c) adeguare la disciplina delle acque sotterranee di cui alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) all’evoluzione normativa e tecnico-scientifica della materia.

 

Capo II

SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

 

     Art. 2. (Inapplicabilità delle sanzioni amministrative per lo scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione non recapitanti in reti fognarie).

     1. La sanzione amministrativa prevista dall’articolo 54, comma 2, del d.lgs. 152/1999, per l’apertura o l’effettuazione dello scarico senza autorizzazione di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie non si applica ai titolari degli insediamenti civili di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili) e all’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) che presentino la relativa istanza entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge [1].

     2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione comunque presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le autorità competenti provvedono al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con il ricorso alla forma dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 15, comma 4, della l.r. 13/1990 per il conseguimento dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni di legge [2].

     4. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia stata presentata nel termine ivi previsto, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all’adozione del provvedimento autorizzativo richiesto.

     5. Sono fatte salve le eventuali proroghe dei termini previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia che risultino più favorevoli.

 

     Art. 3. (Modulistica e criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche).

     1. La Giunta regionale adotta con proprio atto la modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche e definisce criteri ed indirizzi per lo svolgimento dei relativi procedimenti amministrativi.

     2. Il provvedimento previsto al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli scarichi di cui all’articolo 2, prevedendo per gli stessi forme semplificate di istanza e di istruttoria che garantiscano il rispetto delle scadenze ivi previste.

 

     Art. 4. (Rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico di talune tipologie di acque reflue domestiche).

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 11, e 51 del d.lgs. 152/1999, si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio tutte le autorizzazioni definitive in essere alla data di entrata in vigore della presente legge o rilasciate successivamente a tale data e relative agli scarichi provenienti da:

     a) insediamenti adibiti ad abitazione;

     b) insediamenti adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale;

     c) insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.

     2. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) per le attività soggette all’autorizzazione preventiva integrata.

 

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1996, N. 22

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996 n. 22).

     1. L’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. (Tutela della Pubblica Amministrazione).

     1. Ai fini dell’applicazione della presente legge le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falda freatica e falde profonde.

     2. Per acque sorgive si intendono tutte le emergenze delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali.

     3. Per falda freatica, superficiale o libera, si intende la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico.

     4. Per falde profonde si intendono quelle poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell’acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo.

     5. Ai fini dell’applicazione della presente legge per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano come definite all’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

     6. Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica.

     7. La Giunta regionale definisce i criteri tecnici per l’identificazione della base dell’acquifero superficiale, corredati da apposita cartografia, cui fare riferimento per l’applicazione delle disposizioni della presente legge.”.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22).

     1. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) è sostituita dalla seguente: “Riserva delle acque da falde profonde”.

     2. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) è sostituto dal seguente:

     “1. Le acque sotterranee da falde profonde sono riservate ad uso potabile, ad eccezione di quelle individuate dal Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), in quanto, in base alla vigente normativa, non destinabili a tale uso per le loro caratteristiche chimiche naturali.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22).

     1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) è sostituto dal seguente: “4. L’uso delle acque delle falde profonde può essere consentito in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22).

     1. La rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) è sostituita dalla seguente: “Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque da falde profonde per uso potabile.”.

     2. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) è sostituito dal seguente:

     “1. Per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque da falde profonde ad uso potabile valgono i criteri e le procedure di cui agli articoli 6 e 7.”.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22). [3]

     [1. L’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) è sostituito dal seguente:

     “Art. 13. (Sanzioni amministrative).

     1. In caso di inosservanza delle norme regionali in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle sottoindicate violazioni:

     a) euro 500,00 in caso di uso domestico eccedente i quantitativi previsti;

     b) da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 per chiunque costruisca un’opera di captazione senza la prescritta autorizzazione o concessione;

     c) da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 in caso di inosservanza dell’obbligo di chiusura definitiva del pozzo;

     d) da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 qualora non si osservino le prescrizioni sancite nel disciplinare di concessione; la stessa sanzione si applica nel caso di dichiarazioni infedeli;

     e) da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni altra violazione della disciplina regionale.

     2. All’accertamento delle violazioni provvedono le Province, gli organi di polizia urbana e rurale dei Comuni, nonché gli altri organi previsti dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.]

 

Capo IV

NORME FINALI

 

     Art. 10. (Abrogazioni).

     1. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 13/1990, le parole “L’autorità competente al controllo può prevedere, all’atto del rilascio dell’autorizzazione, forme di rinnovo tacito della stessa.” sono soppresse.

     2. L’articolo 5 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37, contenente modifiche al comma 3, dell’articolo 15 della l.r. 13/1990, è abrogato.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 34 quater della L.R. 14 maggio 2004, n. 9 e l’art. 44 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14.

[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 34 quater della L.R. 14 maggio 2004, n. 9 e l’art. 44 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 3.