Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 06/03/1980 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto delle tasse). |
Art. 2. (Obbligo del pagamento). |
Art. 3. (Modalità di pagamento). |
Art. 4. (Riscossione coattiva). |
Art. 5. (Mancato o ritardato pagamento delle tasse). |
Art. 6. (Sanzioni). |
Art. 7. (Accertamento e definizione delle violazioni). |
Art. 8. (Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie). |
Art. 9. (Controversie) |
Art. 10. (Decadenza e rimborsi). |
Art. 11. (Norme abrogate). |
Art. 12. (Rinvio alle norme legislative dello Stato). |
Art. 13. (Entrata in vigore). |
§ 6.1.5 - Legge regionale 6 marzo 1980, n. 13. [1]
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali
(B.U. 12 marzo 1980, n. 11, suppl. n. 1).
Art. 1. (Oggetto delle tasse).
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa che fa parte integrante della presente legge sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.
L'atto amministrativo emanato da altra Regione, alla quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Piemonte, anche se l'atto medesimo spieghi effetti nel territorio di quest'ultima.
Art. 2. (Obbligo del pagamento).
La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
Quando la misura della tassa deve essere calcolata in base alla popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati delle rilevazioni al 1° gennaio dell'anno precedente pubblicati sul sito ufficiale dell'Istat.
Art. 3. (Modalità di pagamento).
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento da eseguire secondo le modalità previste dalle norme in vigore.
Art. 4. (Riscossione coattiva).
Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 1 della
Art. 5. (Mancato o ritardato pagamento delle tasse).
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6. (Sanzioni).
1. Per le violazioni alle norme di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al
2. Per i casi in esso previsti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8 del capo II del
3. Per l'omesso o ritardato pagamento della tassa annuale si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del titolo II del
Art. 7. (Accertamento e definizione delle violazioni).
Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai Funzionari dell'Amministrazione Regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi Funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
Art. 8. (Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie).
[Abrogato]
Art. 9. (Controversie)
1. Alle controversie insorte in relazione agli atti di accertamento per violazione alle norme tributarie disciplinate dalla presente legge, che non sia possibile risolvere in via stragiudiziale, si applicano le disposizioni di cui al
Art. 10. (Decadenza e rimborsi).
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.
Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato eseguito o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, a quello in cui il rifiuto è stato comunicato.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per in quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per in mancato o ritardato pagamento.
Art. 11. (Norme abrogate).
Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella
Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente al titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla
Art. 12. (Rinvio alle norme legislative dello Stato).
Le tasse sulle concessioni regionali sono regolate, per quanto non previsto dalle norme della presente legge, dalle disposizioni legislative relative alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
Art. 13. (Entrata in vigore).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla