§ 1.2.13 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 6.
Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale - regolamento interno
Data:01/02/2006
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 10/1972).
Art. 2.  (Integrazione alla l.r. 39/1998).


§ 1.2.13 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 6.

Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale).

(B.U. 9 febbraio 2006, n. 6).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 10/1972).

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 10/1972, la parola: “domicilio” è sostituita dalla seguente: “residenza”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 10/1972, le parole: “il domicilio ed il capoluogo della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano”.

 

     Art. 2. (Integrazione alla l.r. 39/1998).

     1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 39/1998 è aggiunto il seguente periodo: “Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti”.