§ 3.8.35 - L.R. 3 agosto 2004, n. 20.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), modificata dalla legge regionale 7 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:03/08/2004
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 16/1992, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L’articolo 6 della l.r. 16/1992 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 16/1992 è inserito il seguente:
Art. 5.      1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 16/1992 è inserito il seguente:
Art. 6.      1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 16/1992, sono aggiunte, infine, le parole: “secondo le modalità di cui all’articolo 6 bis, comma 1”.
Art. 7.      1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 16/1992, le parole “ed i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551” sono soppresse.
Art. 8.      1. Le modalità di erogazione delle borse di studio di cui agli articoli 3, 4 e 5, sono attivate a partire dall’anno accademico successivo alla data di sottoscrizione delle convenzioni con gli [...]


§ 3.8.35 - L.R. 3 agosto 2004, n. 20.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.

(B.U. 5 agosto 2004, n. 31).

 

Titolo I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

18 MARZO 1992, N. 16 (DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO)

 

Art. 1.

     1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 è sostituito dal seguente:

     “3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, gli Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado, le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.”.

 

     Art. 2.

     1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 16/1992, è sostituito dal seguente:

     “2. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)”.

 

     Art. 3.

     1. L’articolo 6 della l.r. 16/1992 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. (Borse di studio).

     1. Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio, così come recepita dalla normativa regionale. Possono altresì richiedere la borsa di studio gli studenti, in possesso dei citati requisiti economici, iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca).

     2. Agli studenti risultati idonei è garantita l’assegnazione della borsa di studio per la durata dell’intero corso legale di studi, ove siano mantenuti i requisiti economici e soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili [1].

     3. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuto la borsa di studio, possono farne richiesta qualora, all’atto della domanda, siano in possesso dei requisiti economici richiesti e abbiano soddisfatto, entro la data fissata dalle normative nazionale e regionale, i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale.” [2].

 

     Art. 4.

     1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 16/1992 è inserito il seguente:

     “Art. 6 bis. (Importo e modalità di erogazione delle borse di studio).

     1. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente l’importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, lo stanziamento complessivo destinato all’assegnazione delle borse di studio nonché la quota di risorse da destinare agli idonei iscritti al primo anno e agli idonei iscritti ad anni successivi al primo, non beneficiari di borsa nell’anno precedente.

     2. L’erogazione della borsa di studio avviene mediante il versamento dell’importo della borsa su un conto corrente intestato allo studente, aperto presso gli istituti bancari o altri enti e società che possono svolgere analogo servizio, convenzionati con l’Amministrazione regionale.

     3. Gli studenti risultati vincitori, e quindi intestatari di un conto corrente personale ai sensi del comma 2, ottengono un’apertura di credito pari all’importo della borsa concessa e sono autorizzati a prelevare quote mensili la cui entità è determinata nelle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale con gli istituti di cui al comma 2.

     4. Verificata la sussistenza del requisito di merito fissato dalla Giunta regionale per l’erogazione della borsa agli studenti iscritti al primo anno, viene versato sul conto corrente dello studente l’intero importo della borsa.

     5. Per gli anni successivi al primo, sono versati quadrimestralmente sul conto corrente degli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa importi commisurati ai crediti acquisiti nel quadrimestre stesso.

     6. Successivamente all’accreditamento sul proprio conto corrente della borsa o di quote della stessa, lo studente può prelevare fino alla concorrenza della somma accreditata, previa compensazione dell’eventuale importo anticipato ai sensi del comma 3.

     7. Agli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa di studio per l’intero arco degli studi ed hanno conseguito il titolo relativo entro la durata del corso legale di studi, con un voto non inferiore a 99/110, può essere attribuito un premio finale commisurato all’importo della borsa di studio ed alla votazione conseguita.

     8. Gli studenti che, nel corso del primo anno, non raggiungono il requisito di merito richiesto per l’erogazione della borsa devono restituire l’eventuale importo prelevato.

     9. Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.”.

 

     Art. 5.

     1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 16/1992 è inserito il seguente:

     “Art. 6 ter. (Borse di studio per la mobilità internazionale).

     1. Al fine di favorire la mobilità internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunità a tutti gli studenti, l’Amministrazione regionale sostiene la partecipazione ai programmi di mobilità degli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, mediante la concessione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dell’articolo 6.

     2. Le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell’anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi [3].

     3. La Giunta regionale fissa lo stanziamento complessivo destinato all’assegnazione delle borse di studio per la mobilità internazionale nonché l’importo della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza all’estero e dell’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

     4. L’erogazione della borsa avviene con le modalità fissate dalla Giunta regionale mediante il versamento dell’importo sul conto corrente intestato allo studente ai sensi dell’articolo 6 bis, comma 2.”.

 

     Art. 6.

     1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 16/1992, sono aggiunte, infine, le parole: “secondo le modalità di cui all’articolo 6 bis, comma 1”.

 

     Art. 7.

     1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 16/1992, le parole “ed i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551” sono soppresse.

 

Titolo II

NORMA TRANSITORIA SOSPENSIVA

 

     Art. 8.

     1. Le modalità di erogazione delle borse di studio di cui agli articoli 3, 4 e 5, sono attivate a partire dall’anno accademico successivo alla data di sottoscrizione delle convenzioni con gli istituti di cui all’articolo 4, e comunque compatibilmente con le scadenze previste dall’Ente per la pubblicazione dei bandi. Fino a quel momento la materia delle borse di studio continua ad essere regolata dagli articoli 6 e 12 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, così come modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.


[1] Comma così modificato dall’art. 34 bis della L.R. 14 maggio 2004, n. 9.

[2] Comma così modificato dall’art. 34 bis della L.R. 14 maggio 2004, n. 9.

[3] Comma così modificato dall’art. 34 bis della L.R. 14 maggio 2004, n. 9.