§ 3.3.22 - Legge Regionale 2 aprile 1990, n. 22 - Finanziamenti presìdi
socio-assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:02/04/1990
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Piemonte, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Socio-Sanitario Regionale e dalla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di [...]
Art. 2.      1. I presìdi socio-assistenziali di cui al precedente articolo sono volti a realizzare:
Art. 3.      1. Ai fini della realizzazione di quanto previsto al precedente art. 1, la Regione concede contributi in conto capitale per l'acquisto, la ristrutturazione, la riconversione o la nuova [...]
Art. 4.      1. La Regione Piemonte concede altresì contributi ad Enti ed istituzioni di assistenza per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione necessari per garantire l'agibilità del [...]
Art. 5.      1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 3 sono: a) i Comuni, singoli o associati;
Art. 6.      1. Gli interventi di cui all'art. 3, devono risultare congrui rispetto alle indicazioni del Piano Socio-Sanitario Regionale e della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, modificata ed integrata.
Art. 7.      1. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 3, devono essere inoltrate al Presidente della Giunta Regionale corredate di:
Art. 8.      1. I contributi sono assegnati dalla Giunta Regionale.
Art. 9.      1. Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui all'art. 3, sono vincolanti per la durata di venti anni alla destinazione di presìdi socio-assistenziali.
Art. 10.      La L.R. 24 marzo 1986, n. 14 e le successive leggi di modificazioni sono abrogate.
Art. 11.      1. Per l'anno 1990 è autorizzata la spesa di L. 5 miliardi.


§ 3.3.22 - Legge Regionale 2 aprile 1990, n. 22 - Finanziamenti presìdi

socio-assistenziali.

(B.U. 11 aprile 1990, n. 15).

 

Art. 1.

     1. La Regione Piemonte, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Socio-Sanitario Regionale e dalla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di concorrere alla prevenzione ed al superamento di situazioni di difficoltà e di disagio derivanti da fenomeni di marginalità sociale, favorisce l'attivazione di presìdi socio-assistenziali atti a fornire accoglienza e ospitalità assistita a persone in stato di bisogno o abbandono.

 

     Art. 2.

     1. I presìdi socio-assistenziali di cui al precedente articolo sono volti a realizzare:

     - pronto intervento e ospitalità diurna o residenziale in favore di minori ed adulti assistibili ai sensi delle vigenti norme sulla tutela ed assistenza della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva;

     - ospitalità residenziale, accoglienza, risocializzazione di giovani in stato di disagio;

     - ospitalità ed assistenza diurna o residenziale a persone anziane autosufficienti;

     - pronta accoglienza ed ospitalità occasionale di persone adulte momentaneamente sprovviste di mezzi di sussistenza ed in situazioni contingenti di difficoltà o di abbandono;

     - ospitalità diurna o residenziale di cittadini anziani non autosufficienti o persone portatrici di handicaps fisici, psichici o sensoriali.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini della realizzazione di quanto previsto al precedente art. 1, la Regione concede contributi in conto capitale per l'acquisto, la ristrutturazione, la riconversione o la nuova costruzione, compresi i relativi arredi, dei presìdi socio-assistenziali di cui alla presente legge.

     2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi nelle seguenti percentuali, definite per fasce di importi progettuali:

     a) importo fino a cento milioni: 50 per cento;

     b) importi da 100 a 500 milioni: 45 per cento per la parte eccedente i 100 milioni + 50 milioni;

     c) importi da 500 a 1.000 milioni: 30 per cento per la parte eccedente i 500 milioni + 230 milioni;

     d) importi da 1.000 a 2.000 milioni: 21 per cento per la parte eccedente i 1.000 milioni + 380 milioni;

     e) importi da 2.000 a 3.000 milioni: 12 per cento per la parte eccedente i 2.000 milioni + 590 milioni;

     f) importi da 3.000 a 4.000 milioni: 7 per cento per la parte eccedente i 3.000 milioni + 710 milioni;

     g) importi da 4.000 a 5.000 milioni: 2 per cento per la parte eccedente i 4.000 milioni + 780 milioni;

     h) importi oltre i 5.000 milioni: 800 milioni.

     3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nei termini di cui al titolo III della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43, a condizione che gli interventi realizzandi consentano l'agibilità dei presidi, secondo le indicazioni delle norme nazionali e regionali vigenti in materia [1].

 

     Art. 4.

     1. La Regione Piemonte concede altresì contributi ad Enti ed istituzioni di assistenza per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione necessari per garantire l'agibilità del presìdio e conseguentemente la prosecuzione in esso dell'attività dell'Ente gestore.

     2. (Omissis) [2].

     3. I contributi di cui al comma precedente sono assegnati nelle seguenti percentuali, definite per fasce d'importi dei lavori:

     a) importo fino a 10 milioni: 50 per cento;

     b) importi da 10 a 50 milioni: 45 per cento per la parte eccedente i 10 milioni + 5 milioni;

     c) importi da 50 a 100 milioni: 30 per cento per la parte eccedente i 50 milioni + 23 milioni;

     d) importi da 100 a 300 milioni: 16 per cento per la parte eccedente i 100 milioni + 38 milioni;

     e) importi da 300 a 500 milioni: 5 per cento per la parte eccedente i 300 milioni + 70 milioni;

     f) importi oltre 500 milioni: 80 milioni [1].

 

     Art. 5.

     1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 3 sono: a) i Comuni, singoli o associati;

     b) gli Enti assistenziali pubblici o privati, le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato; tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono aver sede nel territorio regionale;

     c) altri soggetti privati, con sede nel territorio regionale [1].

     2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 4 i destinatari indicati alle lettere a) e b) del comma precedente [3].

 

     Art. 6.

     1. Gli interventi di cui all'art. 3, devono risultare congrui rispetto alle indicazioni del Piano Socio-Sanitario Regionale e della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, modificata ed integrata.

     2. La verifica di congruità è effettuata dalla Giunta Regionale, previo parere favorevole dell'Unità Socio-Sanitaria Locale competente per territorio, nel quale dovrà altresì risultare che i presìdi oggetto degli interventi sono coordinati ed integrati nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati.

 

     Art. 7.

     1. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 3, devono essere inoltrate al Presidente della Giunta Regionale corredate di:

     a) atto costitutivo e, per i soggetti previsti dall'art.. 5, comma 1, lett. c), certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

     b) atto formale, adottato dall'organo competente, di approvazione dell'intervento da realizzare dei relativi preventivi di spesa e del piano finanziario;

     c) relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali del presidio;

     d) titolo comprovante la proprietà o la disponibilità dell'area su cui insisterà la nuova costruzione o dell'immobile da riattare;

     e) planimetria della struttura immobiliare da acquistare oppure progetto di massima dell'opera di costruzione o di riattamento da realizzare [1].

     2. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 4 devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al precedente comma, lett. a), b) e c) [4], dai seguenti atti:

     1) titolo comprovante la proprietà o la disponibilità dell'immobile che necessita degli interventi di straordinaria manutenzione;

     2) relazione tecnica illustrativa e preventivo di spesa delle opere da realizzare.

     3. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere, ai singoli soggetti previsti dalla presente legge, ulteriore documentazione comprovante la non sussistenza di situazioni capaci di determinare l'esclusione dalla concessione dei con. tributi previsti dalla legge [3].

 

     Art. 8.

     1. I contributi sono assegnati dalla Giunta Regionale.

     2. I contributi assegnati per la costruzione, la ristrutturazione e la riconversione di presìdi socio-assistenziali sono erogati con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 21 marzo 1984, n. 18.

     3. I contributi assegnati per l'acquisto di immobili vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di compravendita.

     4. I contributi per le opere di straordinaria manutenzione sono erogati previa presentazione, da parte degli Enti gestori beneficiari, di apposito rendiconto corredato da idonea documentazione.

 

     Art. 9.

     1. Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui all'art. 3, sono vincolanti per la durata di venti anni alla destinazione di presìdi socio-assistenziali.

     2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese dei beneficiari.

     3. La Giunta Regionale, sentito il parere della U.S.S.L. competente per territorio, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.

     4. Per gli Enti assistenziali privati, le cooperative sociali, le associazioni e gli altri soggetti privati di cui all'articolo 5, lettere b) e c), l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata all'applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'importo dei contributi percepiti ridotti del 5 per cento per ogni anno successivo a quello di concessione dei medesimi [1].

 

     Art. 10.

     La L.R. 24 marzo 1986, n. 14 e le successive leggi di modificazioni sono abrogate.

 

     Art. 11.

     1. Per l'anno 1990 è autorizzata la spesa di L. 5 miliardi.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 verranno istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

     «Contributi in conto capitale ai Comuni per il finanziamento dell'acquisto, delle trasformazioni, delle ristrutturazioni, delle riconversioni e delle nuove costruzioni di presìdi socio-assistenziali», con le dotazioni in termini di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;

     «Contributi in conto capitale ad Enti assistenziali non aventi fini di lucro per il finanziamento dell'acquisto, delle ristrutturazioni, delle riconversioni e delle nuove costruzioni di presidi socio-assistenziali», con le dotazioni in termini di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;

     «Contributi ad Enti ed istituzioni di assistenza per il finanziamento degli interventi di straordinaria manutenzione necessari per garantire la agibilità dei presidi», con le dotazioni in termini di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.

     Agli oneri relativi all'anno 1990 si fa fronte mediante riduzione di pari importo complessivo in termini di competenza e di cassa dei capitoli 10280, 10285, 10810 del bilancio per l'anno medesimo.

     Per gli anni successivi il relativo finanziamento sarà stabilito con legge di bilancio.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 marzo 1995, n. 40.

[2] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 marzo 1995, n. 40.

[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 marzo 1995, n. 40.

[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 marzo 1995, n. 40.

[3] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 23 marzo 1995, n. 40.

[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 marzo 1995, n. 40.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 marzo 1995, n. 40.

[3] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 23 marzo 1995, n. 40.

[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 marzo 1995, n. 40.