§ 5.5.21 - Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 24.
Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:14/04/2000
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Per l'anno 2000 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto [...]
Art. 2.      Per l'anno 2000 è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione dei capitoli di spesa di cui all'allegato "B" in quanto concernenti interventi finalizzati e finanziati dallo Stato.
Art. 3.  Modifica della legge regionale 10 dicembre 1999, n. 37.
Art. 4.  Modifica della legge regionale 30 settembre 1997, n. 18.
Art. 5.  Modifica della legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 10.
Art. 6.  Pubblicazione.


§ 5.5.21 - Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 24.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.

(B.U. n. 8 del 15 aprile 2000).

 

Art. 1.

     Per l'anno 2000 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

 

     Art. 2.

     Per l'anno 2000 è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione dei capitoli di spesa di cui all'allegato "B" in quanto concernenti interventi finalizzati e finanziati dallo Stato.

 

     Art. 3. Modifica della legge regionale 10 dicembre 1999, n. 37.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4. Modifica della legge regionale 30 settembre 1997, n. 18. [3]

 

     Art. 5. Modifica della legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 10. [4]

 

     Art. 6. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato "A"

(Omissis)

 

Allegato "B"

(Omissis)

 

 


[1] Modifica l'art. 6 della L.R. 1 dicembre 1999, n. 37.

[2] Modifica il comma 1, art. 21 della L.R. 1 dicembre 1999, n. 37.

[3] Modifica il comma 1, art. 4 della L.R. 30 settembre 1997, n. 18.

[4] Modifica il primo comma, art. 1 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 10.